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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21410/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Tarsu/Tia per l'anno 2011, dell'importo di euro 299, emesso da una società concessionaria della riscossione per conto di un ente locale. Il contribuente ha visto respinto il ricorso in primo grado e l'appello dalla CTR. In Cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla decadenza dell'azione accertativa, contestando che il giudice d'appello avesse applicato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti amministrativi e sostenendo che il termine doveva valutarsi diversamente; 2) violazione della norma sui tributi locali per avere la CTR ritenuto valido l'avviso pur in assenza del visto di esecutività del funzionario comunale, che secondo il ricorrente sarebbe necessario sui ruoli anche quando la riscossione è affidata a terzi; 3) violazione delle norme processuali tributarie per avere escluso il difetto di procura del difensore della concessionaria, deducendo che questa non potesse stare in giudizio con avvocato del libero foro; 4) nullità dell'intero giudizio per il medesimo preteso difetto di rappresentanza della controparte. La controricorrente ha resistito, mentre il comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di stralcio/annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, ritenendo che la disciplina invocata non fosse applicabile al caso, anche perché non era stata indicata la data di affidamento del credito al riscossore. Nel merito ha rigettato il primo motivo perché, trattandosi di esercizio del potere impositivo, per il rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'ente ha consegnato l'atto all'ufficio postale per la notifica, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione; risultando spedito entro il termine, la decadenza non sussiste. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato adeguatamente con la ratio della decisione impugnata e comunque infondato, poiché il visto di esecutorietà non va apposto sul singolo avviso di accertamento ma sui ruoli/lista di carico e non incide sulla validità dell'atto di accertamento. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la normativa tributaria non consente al concessionario privato di stare in giudizio personalmente e che, per tali soggetti, operano le regole generali di rappresentanza processuale; ha inoltre precisato che la norma invocata disciplina la rappresentanza dell'ente, non la difesa tecnica. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a un ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Per gli avvisi relativi a tributi locali rileva la decadenza dal potere impositivo; ai fini del rispetto del termine assume rilievo la data in cui l'ente compie gli atti necessari alla notifica, non la data di conoscenza da parte del contribuente.

  • art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per gli atti tributari.

  • art. 52, comma 5, lett. d), L. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il visto di esecutorietà non va apposto sul singolo avviso di accertamento, ma sui ruoli/lista di carico, quale presupposto dell'ingiunzione.

  • art. 11, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la rappresentanza processuale degli enti impositivi; non attribuisce ai concessionari privati una capacità generale di stare in giudizio personalmente e non incide sulla difesa tecnica con avvocato del libero foro.

  • art. 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Prevede l'albo dei soggetti privati abilitati alla liquidazione, accertamento e riscossione, ma non un'autonoma legittimazione processuale personale del concessionario privato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna ha natura sanzionatoria, è applicabile d'ufficio in caso di abuso del processo e non richiede dolo o colpa grave; la quantificazione deve essere equitativa e proporzionata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 4, d.l. 23 ottobre 2019, n. 118

    Richiamato nella motivazione come disciplina di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione, applicabile ai soli carichi affidati nel periodo previsto dalla norma.

  • art. 4, d.l. 22 marzo 2021, n. 41

    Richiamato per evidenziare che la disciplina successiva non muta il quadro rilevante nel caso concreto.

  • art. 1, commi 222-231, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato come disciplina successiva che rimodula temporalmente lo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione.

  • art. 1, commi 235-236, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Prevede una diversa estinzione non automatica, subordinata a istanza e documentazione dei pagamenti; la Corte rileva che non ricorre nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui tributi locali, il rispetto del termine di decadenza del potere impositivo si verifica avendo riguardo alla data in cui l'ente impositore o il soggetto incaricato ha compiuto gli atti necessari alla notificazione, secondo il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
  • Lo stralcio dei debiti di piccolo importo si applica solo ai crediti che rientrano nel perimetro temporale e oggettivo stabilito dalla norma, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione; in mancanza di prova sulla data di affidamento, il beneficio non è invocabile.
  • Il visto di esecutorietà previsto per la riscossione dei tributi locali attiene ai ruoli o alla lista di carico e non inficia la validità dell'avviso di accertamento come atto di accertamento del credito.
  • Per i concessionari privati della riscossione non è configurabile una generale capacità di stare in giudizio personalmente; la rappresentanza e la difesa tecnica restano disciplinate dalle regole generali e dalle norme speciali che riguardano gli enti pubblici.
  • La sanzione processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione pubblicistica e deflattiva e può essere irrogata d'ufficio quando la lite sia oggettivamente connotata da abuso del processo, anche senza accertare dolo o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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