Cassazione Penale, Ordinanza n. 29062/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di un giovane, ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I fatti ricostruiti in sentenza sono i seguenti: l'imputato circolava su un motorino sulla pubblica via; sottoposto a perquisizione personale, gli agenti rinvenivano nel marsupio 6 dosi di sostanza stupefacente e la somma di euro 295 in banconote di piccolo taglio. La difesa sosteneva che la sostanza fosse destinata a uso personale e che il denaro provenisse da modeste elargizioni del padre e da regalie occasionali. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione di una prova decisiva, individuata nelle dichiarazioni del padre sulle somme date al figlio in occasione dell'onomastico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la destinazione della droga allo spaccio, quando la condotta non appaia indicativa dell'immediato consumo, è valutazione riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato in modo non illogico le circostanze del rinvenimento di 6 dosi di stupefacente, della somma di euro 295 in contanti di piccolo taglio e della mancata spiegazione plausibile della detenzione di ulteriori dosi nonostante un preteso uso personale. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché le dichiarazioni del padre dell'imputato risultavano già valutate dai giudici di merito in modo pertinente e non manifestamente illogico. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di detenzione/condotta in materia di stupefacenti ritenuta integrata con finalità di spaccio in base agli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio, quando la condotta non sia compatibile con l'immediato consumo personale, deve essere desunta dal giudice di merito da tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- La valutazione del giudice di merito sulla destinazione della droga è censurabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito.
- Il riconoscimento dell'uso personale non punibile può essere escluso sulla base di elementi sintomatici quali il possesso di dosi già confezionate, il rinvenimento di denaro in banconote di piccolo taglio e l'assenza di una giustificazione plausibile della detenzione complessiva della sostanza.
- La dedotta omessa valutazione di una prova decisiva non sussiste quando l'elemento indicato dal ricorrente risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche implicitamente, con motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
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