Sentenza n. 3273/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento provvedimento di diniego di rilascio di titolo di soggiorno per lavoro subordinato, notificato all’interessato in data 27.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 27 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato che la procura depositata insieme al ricorso era priva della sottoscrizione del ricorrente e del difensore e, comunque, generica, poiché non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporlo, contenendo espressioni non riferibili alla proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo. Una successiva procura, depositata il 5 maggio 2026, recava le sottoscrizioni autografe del ricorrente e del difensore, ma non risultava provato che fosse stata allegata al ricorso notificato. Con ordinanza n. 533/2026 il TAR aveva ordinato il deposito del file della notificazione del ricorso e della procura allegata, in formato eml o msg, anziché della sola scansione PDF della ricevuta di avvenuta consegna, assegnando un termine perentorio di dieci giorni. Il difensore non ha adempiuto correttamente, depositando nuovamente la scansione PDF della ricevuta di consegna. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile per invalidità della procura e, altresì, improcedibile per mancato corretto adempimento all'incombente istruttorio nel termine perentorio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile. Ha ritenuto necessaria, per l'introduzione dell'impugnazione, una procura speciale conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. La procura originariamente depositata era radicalmente invalida perché priva delle sottoscrizioni e generica; la successiva procura sottoscritta non dimostrava di essere stata allegata al ricorso notificato. Il mancato deposito del file della notificazione e della procura nel formato richiesto, nonostante l'ordinanza istruttoria e il termine perentorio assegnato, costituiva inoltre causa di improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della limitata attività difensiva dell'Avvocatura erariale.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a., al fine dell'introduzione di un'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale, conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore
La proposizione del ricorso richiede una procura speciale collegata all'impugnazione e conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
pena la sua radicale nullità sancita dall'art. 44, comma 1, lettera a), del medesimo codice, che rende l'impugnazione inammissibile
La mancanza o invalidità radicale della procura necessaria determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 52, comma 1, c.p.a.
termine di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento, avente natura perentoria
Il termine assegnato dal giudice per l'adempimento dell'incombente istruttorio è stato qualificato come perentorio.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo che le parti sono state sentite.
art. 73, comma 3, c.p.a.
come eccepito ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm.
La questione relativa all'inammissibilità è stata rilevata nel contraddittorio processuale ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- Per introdurre validamente un'impugnazione davanti al giudice amministrativo è necessaria una procura ad litem speciale, conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.
- Una procura priva delle sottoscrizioni richieste o generica quanto all'oggetto dell'impugnazione, alle parti e all'autorità giudiziaria adita non soddisfa i requisiti dell'art. 40 c.p.a. e comporta la radicale nullità della procura e l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
- La successiva produzione di una procura sottoscritta non dimostra, da sola, che essa fosse stata allegata al ricorso notificato; tale collegamento deve risultare dagli atti processuali.
- Quando il giudice ordina il deposito del file nativo della notificazione telematica e della procura allegata, il deposito di una mera scansione PDF della ricevuta di avvenuta consegna non equivale all'adempimento richiesto; il mancato adempimento entro il termine perentorio assegnato può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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