Sentenza del 04/04/2025 n. 13135 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Omesso versamento ritenute - Fallimento società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. era accusato del reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) per ritenute certificate relative al 2015 per un importo di Euro 324.797,29. La difesa ha sostenuto che la società era in grave crisi di liquidita, aveva proposto concordato preventivo e che, in pendenza di tale proposta, una societa di factoring aveva depositato istanza di fallimento il 04/11/2015; il ricorrente presento poi domanda di fallimento in proprio il 15/12/2015 e il fallimento fu dichiarato il 26/04/2016. La difesa ha dedotto l'impossibilita di adempiere per causa di forza maggiore (art. 45 c.p.), che al momento del termine lungo per il versamento (esteso al 15/09/2016 dal D.P.C.M. 26/07/2016) il legale rappresentante non era piu in carica perche sostituito dal curatore fallimentare e, infine, ha lamentato la prescrizione del reato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il motivo principale di ricorso: ha affermato il carattere unisussistente del reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 e che la consumazione si verifica al momento della scadenza del cd. "termine lungo" (qui il 15/09/2016). Alla data di consumazione l'amministrazione societaria era gia passata al curatore fallimentare per effetto della dichiarazione di fallimento (spossessamento previsto dal R.D. n. 267/1942), pertanto il soggetto tenuto all'adempimento non era piu il ricorrente. Ne consegue che A.A. "non ha commesso il fatto"; la sentenza di condanna e la sentenza di appello sono annullate senza rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Il reato e' unisussistente e si consuma alla scadenza del cosiddetto "termine lungo" per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta; il soggetto attivo e' chi esercita la legale rappresentanza al momento di quella scadenza (quindi, se prima di tale data e' intervenuto il fallimento e nominato il curatore, e' quest'ultimo il soggetto tenuto all'adempimento).
Codice Penale, art. 45
Richiamato dalla difesa come base per la causa di forza maggiore/ impossibilita di adempiere; la sentenza non ha ritenuto decisiva tale eccezione nel caso concreto, avendo invece stabilito che l'apertura del fallimento ha trasferito la titolarita degli obblighi al curatore.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
L'omesso versamento mensile delle ritenute e' sanzionato amministrativamente (art.13); tale violazione amministrativa costituisce il presupposto materiale sulla base del quale puo' concretizzarsi, in un momento successivo (termine lungo), il reato penale di cui ad art.10-bis.
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare)
L'apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni sociali e il trasferimento della gestione al curatore; il curatore, quale sostituto d'imposta, e' tenuto agli adempimenti fiscali (presentazione modello 770 e versamento delle ritenute in presenza di attivo), e il debito fiscale assumerà natura concorsuale se non adempiuto.
D.P.C.M. 26/07/2016
Ha stabilito il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta al 15/09/2016; tale termine e' rilevante per determinare il momento di consumazione del reato unisussistente.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Citato dalla difesa con riferimento alla determinazione della normativa applicabile in tema di prescrizione; la questione della prescrizione non e' stata risolta dal giudice di legittimita essendo stato accolto il motivo principale.
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. n. 37425/2013 Favellato; Sez.3 n. 22061/2019 Moroso; Sez.3 n. 2741/2017 Turina; Sez.3 n. 6169/2023 Meloda)
I precedenti richiamati affermano che il reato e' istantaneo/unisussistente e si perfeziona al termine lungo; e che il soggetto attivo e' chi detiene la qualita di legale rappresentante al momento di quella scadenza, salvo che prima di tale scadenza sia intervenuta la sostituzione (es. curatore fallimentare).
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento di ritenute (art.10-bis) e' unisussistente: rileva la situazione soggettiva e gestionale al momento del "termine lungo" per la dichiarazione annuale, non il periodo precedente dei versamenti mensili.
- L'omesso versamento mensile integra una violazione amministrativa (D.Lgs. 471/1997 art.13) che puo' costituire il presupposto materiale del reato penale, ma non coincide temporalmente con la consumazione del reato penale.
- Se, prima del termine lungo, e' intervenuta la dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore, gli obblighi di sostituto d'imposta e il rischio penale connesso alla scadenza ricadono sul curatore fallimentare (spossessamento e trasferimento della gestione ex R.D. 267/1942).
- Le difese basate su cause di forza maggiore o impossibilita di adempiere richiedono prova rigorosa delle circostanze obiettive d'impedimento e delle attivita poste in essere per superarle; tuttavia l'esistenza della procedura concorsuale e della nomina del curatore spesso sposta la responsabilita' formale.
- Per la prescrizione: verificare attentamente le norme applicabili temporalmente e gli eventi di sospensione/interruzione del termine (es. misure emergenziali, sospensioni processuali); la valutazione puo' essere complessa e dipende dai termini normativi vigenti nel periodo contestato.
- Prassi operativa consigliata: prima di tutto accertare chi e' il legale rappresentante alla data del termine lungo; in caso di procedure concorsuali documentare tempestivamente le attivita rivolte a tutelare i creditori e l'Erario (istanze, accordi, comunicazioni con curatore) e, se possibile, richiedere misure di rateizzazione o accordi con l'Amministrazione finanziaria per evitare la sussunzione del fatto nell'ambito penale.
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