Sentenza del 04/04/2025 n. 883 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati per gli anni 2015-2017 per € 28.239,76, con sanzioni e interessi. L'Ufficio contestava che il progetto documentato nel report "B. D. as a Service" fosse privo del requisito della novità, essendo sostanzialmente copia di contributi scientifici già esistenti. La contribuente ha sostenuto l'effettività e l'innovatività dell'attività (servizi di ricerca e consulenza per trasformazione e innovazione digitale), producendo perizia del prof. A. S. e documentazione descrittiva; ha inoltre denunciato nullità per difetto di motivazione e violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la società ha insistito sul carattere innovativo e sulla carenza motivazionale della sentenza di primo grado.
La decisione
L'appello è stato accolto: la Corte ha ritenuto che il progetto del 2015 (report "B. D. as a service") mostrasse elementi di novità caratteristici del settore informatico, non tanto nei singoli contenuti ripresi da fonti esistenti, quanto nella selezione, ricombinazione e analisi critica delle fonti che producevano un valore originale. È stata valorizzata anche la certificazione tecnica prodotta da un valutatore indipendente (ing. D. G.) predisposta secondo le Linee Guida MIMIT ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 73/2022, la quale, pur non avendo tutti gli effetti vincolanti previsti (per limiti procedurali), è stata ritenuta elemento tecnico non confutato dall'Ufficio. Per queste ragioni la Corte ha annullato gli atti di recupero impugnati e ha integralmente compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente al giudice di motivare la sentenza in modo conciso, limitandosi alle questioni ritenute rilevanti per la decisione; non è tenuto ad analizzare dettagliatamente tutte le questioni sollevate, purché le residue risultino assorbite o incompatibili col decidere.
artt. 24 e 111 Cost.
Ricondotte dalla Corte al principio della "ragione più liquida": garanzia di tutela giurisdizionale efficiente e del contraddittorio che giustifica una motivazione focalizzata sugli aspetti decisivi del caso.
art. 23, commi 2-5, D.L. n. 73/2022
"favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa"
Prevede la possibilità di certificazione da parte di valutatori indipendenti per qualificare investimenti come attività di R&S e, dopo controllo MIMIT, conferisce a tale certificazione effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; la certificazione è quindi mezzo probatorio tecnico rilevante e idoneo a favorire certezza operativa sull'agevolazione.
Linee Guida per la Qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (MIMIT)
Definiscono criteri tecnici e modalità di valutazione per le certificazioni dei valutatori indipendenti; una certificazione conforme a tali linee guida costituisce valutazione tecnica qualificata utile a provare la natura innovativa degli investimenti.
Massime di principio
- La novità rilevante per i crediti R&S va valutata rispetto allo "stato delle conoscenze" del settore in senso generale, non in termini esclusivamente relativi alla singola impresa.
- L'attività di ricerca incrementale può comunque qualificarsi come R&S se la novità risiede nella metodologia, nella selezione, nella ricombinazione o nell'analisi critica delle conoscenze esistenti, capace di produrre valore originale.
- Il contribuente deve fornire elementi di prova tecnici e documentali sull'innovatività; tuttavia l'Amministrazione deve confutare puntualmente tali elementi tecnici: semplici affermazioni di identità dei contenuti non sono sufficienti a smentire perizie e certificazioni tecniche.
- Le certificazioni rilasciate da valutatori indipendenti secondo l'art. 23 D.L. n. 73/2022 e le relative Linee Guida MIMIT sono prove tecniche particolarmente rilevanti e possono vincolare l'Amministrazione dopo i controlli previsti, o comunque costituire elemento persuasivo in giudizio.
- In controversie caratterizzate da elevata componente tecnico-valutativa il giudice può compensare le spese processuali interamente, specie se la questione richiede apprezzamenti tecnici complessi e non risolti in modo netto dall'Amministrazione.
- Il giudice non è obbligato a trattare analiticamente tutte le questioni processuali; è sufficiente motivare sulle questioni ritenute decisive per il giudizio, purché la decisione sia logicamente coerente e non contraddittoria.
- La mera sovrapposizione di contenuti con fonti precedenti non esclude automaticamente l'innovatività se è dimostrabile che la lavorazione, la riorganizzazione e l'analisi critica hanno prodotto un risultato distintivo rispetto allo stato dell'arte.
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