Cassazione Penale, Ordinanza n. 34530/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 9 ottobre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto e furto consumato. I tre motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare alla determinazione della pena base e degli aumenti. La Corte di cassazione ha rilevato che la pena base per il furto qualificato ai sensi dell’art. 624-bis c.p., relativo al procedimento n. 2185/23, era stata fissata nel minimo edittale, con aumenti di cinque mesi per il furto consumato e di un mese per quello tentato, entrambi contestati nel procedimento n. 2290/23.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la graduazione della pena appartenga alla discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione, salvo che sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico o sia priva di motivazione sufficiente. Nel caso concreto, la pena base era pari al minimo edittale e gli aumenti erano contenuti; la motivazione è stata ritenuta adeguata rispetto alla pena irrogata, considerando che il livello di approfondimento richiesto è commisurato all’entità della pena. Ha inoltre precisato che il giudice d’appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado sul calcolo della pena e che l’omessa specificazione di tale calcolo non determina nullità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
la pena base, per il furto qualificato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. (relativo al proc. n. 2185/23), è pari al minimo edittale
La disposizione è richiamata per identificare il furto qualificato cui si riferisce la pena base; la decisione non sviluppa un’interpretazione sostanziale della fattispecie, ma valuta la congruità della motivazione sulla pena.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e degli aumenti rientra nell’apprezzamento di fatto e nella discrezionalità del giudice di merito; è sindacabile in cassazione solo se arbitraria, illogica o sorretta da motivazione insufficiente.
- L’adeguatezza della motivazione sulla pena va valutata anche in rapporto alla sua entità: una pena base fissata nel minimo edittale e aumenti contenuti possono essere giustificati con un apparato motivazionale proporzionato alla concreta quantificazione.
- Il giudice d’appello, nell’esercizio della piena cognizione e in base al principio di integrazione tra le decisioni di primo e secondo grado, può integrare la motivazione sul calcolo della pena; la mancata specificazione del calcolo nella sentenza di primo grado non determina di per sé nullità.
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