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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31544/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’amministrazione aveva proceduto, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, alla revisione parziale del classamento di un immobile di sua proprietà, attribuendo una nuova rendita catastale e passando dalla classe 1 alla classe 5. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sufficiente il richiamo allo scostamento tra valori catastali e valori medi di mercato della microzona. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 42, comma 2, DPR n. 600/1973, 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che la motivazione del riclassamento era inidonea perché limitata al solo scostamento statistico; con il secondo e il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per non avere esaminato la censura relativa all’impossibilità di modificazioni secondo il DPR n. 1142/1949; con il quarto e il quinto ha denunciato omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per non aver affrontato la censura sull’errata applicazione dei principi dell’estimo comparativo di cui al RDL n. 652/1939 e al DPR n. 1142/1949.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la complessità della vicenda e per l’evoluzione non consolidata dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, DPR n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità formale dell’atto impositivo, in relazione all’obbligo di motivazione

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 7 L. n. 212/2000

    impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto, così da delimitare le ragioni spendibili in giudizio e consentire il diritto di difesa

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    la revisione parziale del classamento richiede l’esistenza di uno scostamento significativo tra i rapporti valore di mercato/valore catastale della microzona e quelli dell’insieme delle microzone, ma resta soggetta a rigoroso obbligo di motivazione e ai parametri ordinari del classamento

  • art. 9 DPR n. 138/1998

    la procedura ex comma 335, non essendo autonomamente disciplinata nei dettagli, resta soggetta alle regole ordinarie della revisione del classamento

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, accolta la censura, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • RDL n. 652/1939

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi dell’estimo comparativo

  • DPR n. 1142/1949

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi dell’estimo comparativo e ai limiti delle modificazioni catastali

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione parziale del classamento per microzone, la motivazione dell’avviso non può limitarsi al solo dato dello scostamento statistico tra valori medi di mercato e valori catastali, ma deve indicare in modo specifico gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare.
  • L’amministrazione deve porre il contribuente in condizione di verificare e contestare i presupposti della revisione, specificando i dati utilizzati, i criteri di rilevazione ed elaborazione, le modalità di calcolo e l’anno di riferimento dei parametri richiesti dalla norma.
  • La revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 è finalizzata al riallineamento perequativo dei rapporti tra valori di mercato e rendite catastali, sicché l’eventuale aumento della rendita della singola unità deve risultare coerente con tale finalità e deve essere spiegato con riferimento alla concreta applicazione dei parametri normativi.
  • Un richiamo meramente assertivo a formule di stile o a dati aggregati, senza illustrazione delle trasformazioni urbane, dei fattori valorizzanti e del metodo inferenziale utilizzato, non soddisfa l’obbligo motivazionale del provvedimento di riclassamento.
  • Quando la censura di difetto di motivazione sul presupposto e sui criteri applicativi della revisione catastale è fondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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