Cassazione Civile, Ordinanza n. 31544/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’amministrazione aveva proceduto, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, alla revisione parziale del classamento di un immobile di sua proprietà, attribuendo una nuova rendita catastale e passando dalla classe 1 alla classe 5. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sufficiente il richiamo allo scostamento tra valori catastali e valori medi di mercato della microzona. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 42, comma 2, DPR n. 600/1973, 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che la motivazione del riclassamento era inidonea perché limitata al solo scostamento statistico; con il secondo e il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per non avere esaminato la censura relativa all’impossibilità di modificazioni secondo il DPR n. 1142/1949; con il quarto e il quinto ha denunciato omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per non aver affrontato la censura sull’errata applicazione dei principi dell’estimo comparativo di cui al RDL n. 652/1939 e al DPR n. 1142/1949.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la complessità della vicenda e per l’evoluzione non consolidata dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, DPR n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità formale dell’atto impositivo, in relazione all’obbligo di motivazione
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 7 L. n. 212/2000
impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto, così da delimitare le ragioni spendibili in giudizio e consentire il diritto di difesa
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
la revisione parziale del classamento richiede l’esistenza di uno scostamento significativo tra i rapporti valore di mercato/valore catastale della microzona e quelli dell’insieme delle microzone, ma resta soggetta a rigoroso obbligo di motivazione e ai parametri ordinari del classamento
art. 9 DPR n. 138/1998
la procedura ex comma 335, non essendo autonomamente disciplinata nei dettagli, resta soggetta alle regole ordinarie della revisione del classamento
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, accolta la censura, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
RDL n. 652/1939
richiamato dal ricorrente in relazione ai principi dell’estimo comparativo
DPR n. 1142/1949
richiamato dal ricorrente in relazione ai principi dell’estimo comparativo e ai limiti delle modificazioni catastali
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione parziale del classamento per microzone, la motivazione dell’avviso non può limitarsi al solo dato dello scostamento statistico tra valori medi di mercato e valori catastali, ma deve indicare in modo specifico gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare.
- L’amministrazione deve porre il contribuente in condizione di verificare e contestare i presupposti della revisione, specificando i dati utilizzati, i criteri di rilevazione ed elaborazione, le modalità di calcolo e l’anno di riferimento dei parametri richiesti dalla norma.
- La revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 è finalizzata al riallineamento perequativo dei rapporti tra valori di mercato e rendite catastali, sicché l’eventuale aumento della rendita della singola unità deve risultare coerente con tale finalità e deve essere spiegato con riferimento alla concreta applicazione dei parametri normativi.
- Un richiamo meramente assertivo a formule di stile o a dati aggregati, senza illustrazione delle trasformazioni urbane, dei fattori valorizzanti e del metodo inferenziale utilizzato, non soddisfa l’obbligo motivazionale del provvedimento di riclassamento.
- Quando la censura di difetto di motivazione sul presupposto e sui criteri applicativi della revisione catastale è fondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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