Regolamento (UE) 2016/1638
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1638 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata per allinearla alle modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 sugli oli d'oliva. La revisione chiarisce i criteri di classificazione doganale degli oli di oliva e degli oli di sansa, rinviando direttamente alle categorie e ai metodi di analisi previsti dalla normativa tecnica di settore. L'obiettivo è evitare continue modifiche testuali della nota complementare e coordinare l'applicazione con i nuovi codici NC previsti dal 1o gennaio 2017.
Modifica della nota complementare del capitolo 15 della nomenclatura combinata per aggiornare la classificazione doganale degli oli d'oliva e degli oli di oliva trattati.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria e statistica delle merci nell'Unione europea, in particolare agli oli ottenuti dal trattamento delle olive e agli oli classificabili nelle voci e sottovoci 1509 e 1510 della nomenclatura combinata. Incide sulla nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e si applica in tutti gli Stati membri. L'aggiornamento è coordinato con le caratteristiche e i metodi di analisi del regolamento (CEE) n. 2568/91. L'entrata in vigore è fissata al 1o gennaio 2017.
Modifica della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1638 della Commissione interviene sulla classificazione doganale degli oli d'oliva e degli oli affini, aggiornando la nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata. L'intervento si rende necessario per allineare la nomenclatura tariffaria alle successive modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91, che disciplina caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e i relativi metodi di analisi.
Contesto e finalità dell'intervento
La Commissione osserva che la precedente formulazione della nota complementare non era più coerente con la versione vigente del regolamento (CEE) n. 2568/91. Per evitare aggiornamenti continui della nota ad ogni revisione tecnica dei parametri analitici, il nuovo testo rinvia direttamente alle parti pertinenti del regolamento settoriale. La modifica è inoltre coordinata con l'introduzione, dal 1o gennaio 2017, di nuovi codici NC nel capitolo 15.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, cioè la nomenclatura combinata applicata ai fini tariffari e statistici nell'Unione. In concreto, disciplina la classificazione degli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e degli oli collocabili nelle voci 1509 e 1510, con specifiche esclusioni per gli oli chimicamente modificati, per gli oli riesterificati e per le miscele di oli di diversa natura.
Criteri generali per le voci 1509 e 1510
La nuova nota complementare stabilisce che rientrano nelle voci 1509 e 1510 solo gli oli che provengono esclusivamente dal trattamento delle olive e che rispettano le caratteristiche in termini di acidi grassi e steroli riportate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. La presenza dei prodotti può essere verificata mediante i metodi degli allegati V e X di tale regolamento, mentre l'eventuale presenza di olio d'oliva riesterificato si accerta tramite il metodo dell'allegato VII.
Sottovoce 1509 10: oli d'oliva ottenuti con soli processi fisici
La sottovoce 1509 10 è riservata agli oli d'oliva ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non alterare il prodotto. Sono ammessi soltanto i trattamenti di lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione. Restano esclusi gli oli ottenuti con solventi, additivi chimici o biochimici, mediante riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura.
All'interno di tale sottovoce, la classificazione dipende dalla categoria analitica del regolamento (CEE) n. 2568/91:
- 1509 10 10: olio d'oliva lampante, corrispondente alla categoria 3;
- 1509 10 20: olio d'oliva extra vergine, corrispondente alla categoria 1;
- 1509 10 80: altri oli d'oliva vergini, corrispondenti alla categoria 2.
Sottovoce 1509 90: oli d'oliva ottenuti dal trattamento di oli delle sottovoci 1509 10
La sottovoce 1509 90 comprende l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10, 1509 10 20 e/o 1509 10 80, anche se tagliato con olio d'oliva vergine. Tali prodotti devono presentare le caratteristiche delle categorie 4 e 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Voce 1510: oli diversi o ottenuti da trattamento di oli della sottovoce 1510 00 10
Per la sottovoce 1510 00 10, sono considerati oli greggi quelli che presentano le caratteristiche della categoria 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Nella sottovoce 1510 00 90 rientrano invece gli oli ottenuti dal trattamento degli oli della sottovoce 1510 00 10, anche se tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non rientrano nei criteri dei punti B, C e D della nota complementare; in ogni caso, tali oli devono presentare le caratteristiche delle categorie 7 e 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione della nota complementare 2 del capitolo 15
L'articolo 1 sostituisce integralmente la nota complementare 2 del capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Criteri generali di classificazione degli oli delle voci 1509 e 1510
Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e aventi le caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e steroli indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. La presenza può essere determinata con i metodi di cui agli allegati V e X di tale regolamento. Sono esclusi gli oli d'oliva chimicamente modificati, in particolare gli oli riesterificati, nonché le miscele di oli d'oliva con oli di diversa natura; la presenza di olio d'oliva riesterificato si determina secondo l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Classificazione nella sottovoce 1509 10
La sottovoce 1509 10 comprende solo oli d'oliva ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni, e non sottoposti ad altri trattamenti oltre a lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione. Sono esclusi gli oli ottenuti con solventi, additivi chimici o biochimici, mediante riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura.
Sottovoci degli oli d'oliva vergini e lampanti
L'olio d'oliva lampante è classificato alla sottovoce 1509 10 10 se presenta le caratteristiche della categoria 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. L'olio d'oliva extra vergine è classificato alla sottovoce 1509 10 20 se presenta le caratteristiche della categoria 1. Gli altri oli d'oliva vergini rientrano nella sottovoce 1509 10 80 se presentano le caratteristiche della categoria 2.
Sottovoce 1509 90
Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10, 1509 10 20 e/o 1509 10 80, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche delle categorie 4 e 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Classificazione degli oli greggi e degli altri oli della voce 1510
Sono considerati oli greggi, ai fini della sottovoce 1510 00 10, gli oli che presentano le caratteristiche della categoria 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Nella sottovoce 1510 00 90 rientrano gli oli ottenuti dal trattamento degli oli della sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche dei punti B, C e D; tali oli devono presentare le caratteristiche delle categorie 7 e 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il 1o gennaio 2017. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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