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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/118

Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

Normativa europea32017R0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce nel Mare del Nord misure di conservazione della pesca finalizzate a dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva Habitat e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Esso vieta l'uso di attrezzi di fondo in alcune zone e proibisce ogni attività di pesca in altre aree particolarmente sensibili, tra cui specifiche formazioni a scogliera e scogliere che emettono gas. Prevede inoltre un obbligo di sistema di identificazione automatica per i pescherecci presenti a Bratten e un riesame delle misure da parte degli Stati membri interessati entro termini prefissati.

Misure di conservazione nel settore della pesca per proteggere l'ambiente marino nel Mare del Nord, con divieti di pesca e obblighi di controllo in specifiche aree danesi.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci nel Mare del Nord e, in particolare, alle attività di pesca svolte nelle zone geografiche individuate come zone 1, zone 2 e Bratten, delimitate negli allegati I, II e III mediante coordinate WGS84. Coinvolge gli Stati membri interessati Danimarca, Germania e Svezia per il riesame e l'attuazione delle misure. Sono esclusi dal divieto nelle zone 1 i pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo ma pescano con altri attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009; nelle zone 1 è inoltre consentito il transito alle medesime condizioni. Nelle zone 2 è vietata qualsiasi attività di pesca, ma è consentito il transito con attrezzi fissati e stivati conformemente al medesimo articolo.

Misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

Il regolamento adotta misure di conservazione della pesca nel Mare del Nord per contribuire al rispetto degli obblighi ambientali derivanti dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE. La disciplina nasce nel contesto di raccomandazioni comuni presentate da Danimarca, Germania e Svezia e mira a proteggere habitat sensibili, in particolare scogliere e scogliere che emettono gas, mediante divieti di pesca e specifiche misure di controllo.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama la possibilità, prevista dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, di adottare misure di conservazione nel settore della pesca necessarie per garantire il rispetto della normativa ambientale dell'Unione. I considerando evidenziano che le misure servono a preservare i siti Natura 2000 e a contribuire a reti coerenti di zone marine protette. Viene anche richiamata la necessità di misure controllabili ed efficaci, alla luce delle osservazioni scientifiche dello CSTEP e degli obblighi generali di controllo previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ambito territoriale e soggettivo

Il regolamento si applica ai pescherecci nel Mare del Nord. Le aree interessate sono delimitate in modo puntuale negli allegati tramite coordinate WGS84: le zone 1 comprendono tre siti di scogliera, le zone 2 comprendono aree di scogliere che emettono gas, mentre Bratten costituisce la zona marina protetta oggetto di specifiche misure aggiuntive. Gli Stati membri interessati ai fini dell'attuazione e del riesame sono Danimarca, Germania e Svezia.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, gli "attrezzi di fondo" comprendono una serie di strumenti da pesca trainati o operanti sul fondale, tra cui reti a strascico, reti da traino, sciabiche e draghe. Le nozioni di zone 1, zone 2 e Bratten sono definite esclusivamente dalle coordinate riportate negli allegati. La qualifica di Stati membri interessati rileva per gli obblighi di valutazione e rendicontazione previsti dall'articolo 6.

Divieti di pesca nelle aree protette

Nelle zone 1 è vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo. Il regolamento ammette tuttavia che un peschereccio che tenga a bordo attrezzi di fondo possa svolgere pesca con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati secondo l'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Nelle zone 2 è vietata qualsiasi attività di pesca, senza limitazioni alla sola categoria di attrezzi. Il transito è comunque consentito ai pescherecci, a condizione che gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Obbligo di sistema di identificazione automatica a Bratten

Per la zona marina protetta di Bratten è imposto un obbligo ulteriore di controllo: tutti i pescherecci presenti in tale area devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di funzionamento dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono mantenerlo in funzione. Questa misura è giustificata, nei considerando, dalla necessità di assicurare un controllo adeguato e dalla maggiore difficoltà di vigilanza nella zona.

Riesame delle misure e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri interessati devono valutare l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017. Il riesame deve includere il controllo del rispetto dei divieti di pesca applicabili nelle zone 1 e, tra le zone 2, nelle aree di Herthas Flak e di Læsø Trindel & Tønneberg Banke. Una sintesi del riesame deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2017.

Rapporto con altri atti e disciplina complementare

Il regolamento si inserisce nel sistema della politica comune della pesca e richiama espressamente il regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. I considerando chiariscono che le misure adottate non pregiudicano eventuali misure di gestione vigenti o future volte alla conservazione dei siti interessati. Viene inoltre ricordato che misure analoghe per il Mar Baltico sono state già adottate con il regolamento delegato (UE) 2015/1778, che viene poi richiamato nel contesto della riorganizzazione per bacino marittimo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Il regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie per rispettare l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE. Si applica ai pescherecci nel Mare del Nord.

Definizioni e delimitazione delle aree

Definisce gli "attrezzi di fondo" elencando le principali tipologie di attrezzi trainati o da fondo. Individua le "zone 1", le "zone 2" e l'area di "Bratten" tramite coordinate geografiche negli allegati I, II e III. Gli "Stati membri interessati" sono Danimarca, Germania e Svezia.

Divieti di pesca nelle zone protette

Nelle zone 1 è vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo; i pescherecci che li tengono a bordo possono però pescare con altri attrezzi se gli attrezzi di fondo sono fissati e stivati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nelle zone 2 è vietata qualsiasi attività di pesca.

Regime di transito

Nelle zone 1 i pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo possono transitare se tali attrezzi sono fissati e stivati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nelle zone 2 il transito è consentito solo se gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati a norma dello stesso articolo.

Sistema di identificazione automatica a Bratten

Tutti i pescherecci presenti a Bratten devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono mantenerlo in funzione.

Riesame e relazione alla Commissione

Gli Stati membri interessati devono valutare l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, inclusi i controlli sul rispetto dei divieti nelle zone 1 e nelle zone 2 di Herthas Flak e di Læsø Trindel & Tønneberg Banke. Una sintesi del riesame deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione della naturaambiente marinocontrolli e vigilanzapolitica comune della pesca

Testo integrale

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