Regolamento (UE) 2016/1607
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1607 della Commissione, del 6 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione per alcuni ortofrutticoli, da usare nel meccanismo del prezzo di entrata. Tali valori sono determinati sulla base dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e vengono aggiornati quotidianamente in funzione di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, per ciascun prodotto, da specifiche origini paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri prodotti o settori diversi da quelli indicati nell'allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1607: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto
La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e serve a determinare, per i prodotti interessati, il prezzo di entrata applicabile alle importazioni.
Ambito materiale
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati tramite codici NC e, per ciascuno, tramite le origini paesi terzi rilevanti. Tra i codici indicati figurano, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10/0809 30 90 e 0809 40 05. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per origine, includendo anche il codice "ZZ" per "altre origini".
Regola sostanziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. Il regolamento non introduce un nuovo metodo di calcolo, ma aggiorna e rende operativi i valori da usare nel meccanismo doganale del prezzo di entrata.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
L'atto è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli.
Meccanismo di fissazione dei valori
I considerando precisano che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile ai settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA e codice ZZ per "altre origini").
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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