Regolamento (UE) 2016/1825
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per allinearne la documentazione tecnica e amministrativa alle esigenze applicative del regolamento (UE) n. 168/2013 sui veicoli L. Le principali novità riguardano l’introduzione di nuove appendici e di nuovi modelli di schede informative per specifici sistemi ed entità tecniche indipendenti, la revisione dei certificati di conformità e di omologazione, nonché l’adeguamento delle informazioni su prestazioni, emissioni, rumore e sicurezza funzionale. Sono inoltre chiarite alcune regole di numerazione, di rinvio alle deroghe e di applicazione temporale, con differimento al 1° settembre 2017 per talune modifiche ai certificati di conformità.
Modifica le prescrizioni amministrative e i modelli di documentazione per l'omologazione UE e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, inclusi serbatoi di carburante, sistemi di sicurezza e certificati di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti, ai mandatarî, alle autorità di omologazione e alle autorità nazionali competenti per l'immatricolazione e la vigilanza del mercato dei veicoli delle categorie L1e-L7e, nonché dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. Incide in particolare sulle schede informative, sui certificati di omologazione e di conformità e sulle procedure documentali relative a sistemi di controllo della coppia e della potenza, segnalatori acustici, vetratura e tergicristalli, identificazione comandi/spie, ancoraggi cinture, sterzo, protezione occupanti e serbatoi di carburante. Alcune modifiche si applicano immediatamente dalla data di entrata in vigore, mentre le modifiche ai modelli dei certificati di conformità si applicano dal 1° settembre 2017.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in materia di omologazione dei veicoli L
Il regolamento interviene sul quadro amministrativo dell’omologazione UE dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, disciplinato dal regolamento (UE) n. 168/2013 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. La Commissione giustifica le modifiche con l’esigenza di introdurre nuovi modelli di scheda informativa, di ridurre gli oneri amministrativi, di garantire un flusso più completo di informazioni tecniche e di adattare i documenti di omologazione a nuove tecnologie e nuove configurazioni di veicoli.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i veicoli delle categorie L1e-L7e e i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti oggetto di omologazione UE. Sono coinvolti, sul piano operativo, fabbricanti, mandatari, autorità di omologazione e autorità nazionali che gestiscono immatricolazione e vigilanza del mercato. Il testo incide soprattutto sulla documentazione tecnica: schede informative, modelli di certificato di conformità, certificati di omologazione, note esplicative e sistemi di codifica.
Nuove appendici e nuovi modelli di scheda informativa
L’allegato I viene ampliato con nuove appendici dedicate a specifiche omologazioni di sistemi ed entità tecniche indipendenti. In particolare vengono introdotti modelli per:
- sistema di controllo della coppia massima e della potenza massima netta dell’unità di propulsione (appendice 5 bis);
- sistema di installazione di dispositivi di segnalazione acustica (appendice 8 bis);
- sistema di installazione di vetratura, tergicristalli, sbrinamento e disappannamento (appendice 9 bis);
- sistema di identificazione di comandi, spie e indicatori (appendice 9 ter);
- sistema di ancoraggi delle cinture di sicurezza (appendice 11 bis);
- sistema di controllo della capacità, delle caratteristiche e dell’idoneità alla sterzata (appendice 11 ter);
- sistema di protezione degli occupanti, incluse finiture interne, poggiatesta e portiere (appendice 13 bis);
- serbatoio di carburante come entità tecnica indipendente (appendice 20 bis).
Per il serbatoio di carburante viene così creata una scheda specifica, coerente con l’obiettivo indicato nei considerando di consentirne l’omologazione come entità tecnica indipendente.
Aggiornamento dei contenuti tecnici delle schede informative
Il regolamento modifica numerose voci tecniche nelle schede informative esistenti. Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano:
- l’inserimento della voce sulla potenza su 15/30 minuti per i veicoli L1e-L7e;
- la riformulazione della tabella sui rapporti di trasmissione, con indicazioni più dettagliate per i veicoli con cambio manuale e per i CVT;
- l’aggiornamento della voce sulla norma ambientale Euro;
- l’inserimento di dati su consumo di carburante, emissioni di CO2, consumo di energia e autonomia elettrica;
- la riformulazione o soppressione di alcune sottovoci per coerenza tecnica e chiarezza.
Per alcune appendici vengono inoltre inserite voci relative al livello sonoro, compreso il valore limite per Lurbano applicabile ai veicoli della categoria L3e.
Modifiche in materia di certificato di conformità
L’allegato IV è ampiamente rivisto. Le modifiche servono a far comparire nei certificati di conformità riferimenti aggiuntivi, inclusi quelli relativi ai veicoli convertibili fra le sottocategorie (L3e/L4e)-A2 e (L3e/L4e)-A3. La documentazione deve quindi consentire di collegare chiaramente il veicolo convertito alla sua configurazione originaria e al relativo numero di omologazione UE.
Vengono inoltre aggiornate le sezioni sui dati ambientali e di prestazione, con l’inserimento delle voci su livello sonoro, consumo di carburante, emissioni di CO2, consumo di energia e autonomia elettrica, e con l’adeguamento delle note esplicative su arrotondamenti, categorie e riferimenti da riportare nel certificato.
Rintracciabilità, VIN e omologazioni provvisorie o in deroga
L’allegato V chiarisce che, al momento dell’omologazione, non è necessario verificare l’esistenza di misure adottate dal costruttore per garantire la rintracciabilità del veicolo. Viene anche precisato che il VIN, se possibile, va riportato su una sola riga; se riportato su due righe, l’inizio e la fine devono essere delimitati da un simbolo scelto dal costruttore, diverso da lettere maiuscole romane e numeri arabi.
Gli allegati VI e VI/appendici connesse disciplinano i certificati di omologazione UE provvisori nei casi di deroghe, nuove tecnologie o nuove concezioni ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 168/2013. Il certificato deve indicare espressamente che la validità è limitata fino a una data precisa e riportare le restrizioni e le deroghe applicate.
Codificazione delle omologazioni e aggiornamento delle prove
L’allegato VII modifica il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE per sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Vengono attribuiti o aggiornati codici alfanumerici per vari settori, distinguendo tra requisiti di compatibilità ambientale/prestazioni dell’unità di propulsione, prescrizioni di sicurezza funzionale e requisiti generali di costruzione dei veicoli.
L’allegato VIII aggiorna inoltre tabelle e parametri delle prove di tipo II e VII, compresi i risultati relativi a emissioni, consumo di carburante, consumo di energia elettrica, autonomia elettrica e livello sonoro. Sono aggiornati anche i riferimenti alle prescrizioni amministrative e tecniche per le varie sottocategorie di veicoli, con rinvii ai regolamenti UNECE pertinenti.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 2 dell’allegato, relativo alle modifiche ai modelli dei certificati di conformità, si applica dal 1° settembre 2017 per consentire a fabbricanti e autorità nazionali l’adeguamento delle procedure amministrative, anche sotto il profilo dei sistemi informatici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 901/2014
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e da IV a VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le modifiche introducono nuove appendici e aggiornano i modelli documentali relativi all’omologazione UE.
Nuove schede informative e nuove appendici dell’allegato I
Sono inserite nuove appendici per nuovi tipi di sistemi o entità tecniche indipendenti: 5 bis, 8 bis, 9 bis, 9 ter, 11 bis, 11 ter, 13 bis e 20 bis. Tra le nuove schede figurano, tra l’altro, il sistema di controllo della coppia massima e della potenza massima netta, i dispositivi di segnalazione acustica, la vetratura e i tergicristalli, l’identificazione di comandi/spie/indicatori, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, il controllo della capacità e idoneità alla sterzata, la protezione degli occupanti e il serbatoio di carburante come entità tecnica indipendente.
Aggiornamento delle informazioni tecniche nelle schede informative
Sono modificati numerosi punti delle schede informative per i veicoli L1e-L7e, con inserimento o sostituzione di dati su potenza su 15/30 minuti, rapporti di trasmissione, norma ambientale Euro, consumo di carburante, emissioni di CO2, consumo di energia, autonomia elettrica e livello sonoro. Sono inoltre soppressi alcuni punti e riformulate varie voci per maggiore coerenza tecnica.
Modifiche ai modelli dei certificati di conformità e alle note esplicative
L’allegato IV viene aggiornato per inserire riferimenti alla configurazione originale dei veicoli convertibili tra le sottocategorie (L3e/L4e)-A2 e (L3e/L4e)-A3, per precisare la categoria del veicolo, per ridefinire le voci su livello sonoro ed efficienza energetica e per aggiornare le note esplicative su arrotondamenti, categorie veicolo e dati da riportare. Alcune note sono soppresse, altre sostituite o integrate.
Chiarimenti su rintracciabilità, VIN e omologazioni provvisorie
L’allegato V chiarisce che, al momento dell’omologazione, non è necessario verificare le misure del costruttore per la rintracciabilità del veicolo; specifica inoltre come riportare il VIN su una o due righe. L’allegato VI disciplina i certificati di omologazione provvisoria per deroghe, nuove tecnologie o concezioni ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 168/2013, imponendo l’indicazione della validità limitata e delle deroghe applicate.
Rinumerazione codifiche di omologazione e livelli di prova
L’allegato VII aggiorna la codificazione dei certificati di omologazione UE per sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, con nuovi codici per sistemi ambientali e di sicurezza funzionale e per alcune entità tecniche indipendenti (ad esempio dispositivo di segnalazione acustica, parabrezza, lavacristallo, cinture di sicurezza, posto a sedere, serbatoio carburante). L’allegato VIII aggiorna le tabelle sui risultati di prova di tipo II e VII, nonché i riferimenti alle prescrizioni sul livello sonoro e alle informazioni di omologazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Il punto 2 dell’allegato si applica dal 1° settembre 2017, in particolare per concedere tempo all’adeguamento dei modelli dei certificati di conformità e delle relative procedure amministrative.
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