Regolamento (UE) 2016/1453
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453 della Commissione, del 5 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453 aggiorna l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, eliminando quattro entità dall'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica è conseguente alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 agosto 2016, adottata in relazione alla risoluzione 1483(2003). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 con la soppressione di quattro entità irachene dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sui soggetti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle restrizioni economiche e finanziarie con l'Iraq. L'intervento riguarda esclusivamente le voci dell'allegato III: il regolamento dispone la cancellazione di quattro entità precedentemente incluse nell'elenco delle persone ed entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003. Non introduce nuove categorie di soggetti né nuove restrizioni sostanziali oltre l'aggiornamento dell'elenco.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453: aggiornamento dell’elenco delle entità irachene soggette a sanzioni
Il regolamento interviene sul sistema di misure restrittive già previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 nei confronti dell’Iraq. La finalità è limitata all’adeguamento dell’elenco contenuto nell’allegato III, in coerenza con una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 agosto 2016, che ha depennato quattro entità dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 1210/2003, in particolare all’articolo 11, lettera b). Il regolamento del 2003 disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e, tra l’altro, prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003 nei confronti delle persone, entità e organismi elencati nell’allegato III.
Effetto sostanziale della modifica
Il presente atto non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti interessati. In concreto, l’allegato III viene modificato con la soppressione di quattro voci:
- Iraqi Airways Company (con gli alias indicati nel testo);
- Directorate General of Governorate Electricity Distribution;
- Electronic Industrial Company;
- Light Industries Company.
La conseguenza pratica è che tali entità non risultano più incluse nell’elenco dei soggetti ai quali si applica il congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003.
Rilevanza per operatori e intermediari
Per gli operatori economici, gli intermediari finanziari e i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, la modifica incide sull’aggiornamento delle liste da consultare ai fini del rispetto delle misure restrittive. Dopo l’entrata in vigore del regolamento, le quattro entità soppresse non devono più essere considerate soggette al congelamento in base all’allegato III così come modificato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453.
Soppressione di quattro voci dall'elenco soggetto a congelamento
L'allegato sopprime dall'allegato III le voci relative a: Iraqi Airways Company; Directorate General of Governorate Electricity Distribution; Electronic Industrial Company; Light Industries Company. Si tratta di entità precedentemente soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.
Fondamento internazionale della modifica
La soppressione è motivata dalla decisione del 30 agosto 2016 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato quattro entità dall'elenco delle persone o entità interessate dal congelamento, con riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003).
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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