Regolamento (UE) 2016/1454
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1454 della Commissione, del 5 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una determinata data, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori in funzione di dati giornalieri variabili. L’allegato contiene, per ciascun codice NC interessato e per le diverse origini, il corrispondente valore in EUR/100 kg.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell’allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati per specifiche origini paese terzo indicate in allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1454 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L’atto è adottato nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che richiede un aggiornamento quotidiano sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati da specifici codici NC riportati nell’allegato. La disciplina opera ai fini del calcolo del prezzo di entrata, strumento rilevante per l’applicazione del regime di accesso al mercato per questi prodotti. I valori sono differenziati in funzione dell’origine del prodotto; il codice "ZZ" è espressamente definito come "altre origini".
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’allegato elenca i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per ciascuna provenienza indicata, tra cui, a titolo esemplificativo, MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US e ZA. Per alcuni prodotti sono previsti valori distinti a seconda del paese terzo di origine, mentre in altri casi è indicata la categoria residuale "ZZ".
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.
Dati dell’allegato rilevanti per l’operatività
L’allegato fornisce i valori numerici da impiegare operativamente nel calcolo del prezzo di entrata per i codici NC elencati. Tali valori costituiscono il parametro applicabile per la giornata di riferimento e sono dunque il dato essenziale per gli operatori del commercio all’importazione e per chi assiste le imprese nella determinazione corretta del regime doganale e agricolo applicabile.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Esso attua il sistema di fissazione dei valori forfettari all’importazione previsto per taluni prodotti ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata.
Valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per le relative origini paese terzo, incluso il codice "ZZ" per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti e dei valori
L’allegato contiene i valori forfettari per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati secondo l’origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA e ZZ).
Come è indicizzato
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