Regolamento (UE) 2017/117
Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce divieti e condizioni operative per la pesca con attrezzi di fondo in alcune aree del Mar Baltico, al fine di dare attuazione agli obblighi di conservazione derivanti dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. Le misure si concentrano su sette zone regolamentate, identificate in allegato, dove è vietata la pesca con attrezzi di fondo ma è consentito il transito e, in certe condizioni, la navigazione con tali attrezzi a bordo. Il testo disciplina anche una verifica dell'efficacia delle misure da parte degli Stati membri interessati e abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2015/1778, riallocando le misure tra Mar Baltico e Mare del Nord in strumenti distinti.
Misure di conservazione nel settore della pesca nel Mar Baltico per proteggere l'ambiente marino, in particolare le zone a scogliera dei siti Natura 2000 danesi.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci che operano nel Mar Baltico, nelle zone regolamentate individuate dall'allegato mediante coordinate geografiche WGS84. Le misure riguardano in particolare la pesca con attrezzi di fondo nelle aree designate e il transito dei pescherecci che tengono tali attrezzi a bordo. Sono interessati, ai fini dell'attuazione e del riesame, la Danimarca, la Germania e la Svezia. Il regolamento non pregiudica le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese eventuali ulteriori misure di conservazione nel settore della pesca.
Misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico
Il regolamento adotta misure di conservazione della pesca finalizzate a dare attuazione agli obblighi ambientali dell'Unione, in particolare quelli discendenti dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE sugli habitat. La base giuridica è l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, che consente di adottare misure di conservazione necessarie alla tutela di siti Natura 2000 e degli habitat/specie protetti.
Contesto e motivazione
Dai considerando emerge che la Danimarca ha ritenuto necessarie misure di tutela in determinate aree sotto la propria sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico, condividendo le informazioni con Germania e Svezia, Stati membri interessati ai fini della gestione. Una raccomandazione comune del 13 marzo 2015 ha portato all'adozione del precedente regolamento delegato (UE) 2015/1778; successivamente, una nuova raccomandazione comune del 10 giugno 2016 relativa alla zona di Bratten nello Skagerrak ha reso opportuno separare le misure del Mar Baltico da quelle del Mare del Nord, con conseguente abrogazione del regolamento 2015/1778 e adozione di strumenti distinti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci nel Mar Baltico e riguarda le zone regolamentate individuate nell'allegato tramite coordinate geografiche WGS84. Le aree protette corrispondono a sette siti o porzioni di siti Natura 2000 danesi relativi a strutture a scogliera. Gli Stati membri interessati, ai fini dell'attuazione e del riesame, sono Danimarca, Germania e Svezia. Il testo precisa che le misure di pesca non pregiudicano le misure di gestione vigenti o future per la conservazione dei siti interessati.
Definizioni rilevanti
Ai fini applicativi, il regolamento definisce in modo puntuale gli "attrezzi di fondo", includendo reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe. Definisce inoltre le "zone regolamentate" come le aree geografiche tracciate dalle lossodromie fra i punti indicati nell'allegato.
Divieto di pesca e condizioni di transito
La misura centrale è il divieto assoluto di attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone regolamentate. Il regolamento, tuttavia, consente ai pescherecci che tengono tali attrezzi a bordo di operare con altri attrezzi nelle aree vietate, purché gli attrezzi di fondo siano correttamente fissati e stivati secondo l'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La stessa condizione si applica al transito nelle zone regolamentate: il passaggio è consentito, ma solo con gli attrezzi di fondo fissati e stivati conformemente alla disciplina di controllo della pesca.
Controllo, riesame e attuazione
Lo schema regolamentare attribuisce agli Stati membri interessati il compito di valutare l'attuazione delle misure entro il 30 giugno 2017, includendo il controllo del rispetto dei divieti di pesca, e di presentare alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017. Nei considerando si richiama inoltre la necessità di misure di controllo supplementari, in particolare per risolvere le criticità evidenziate dallo CSTEP, anche mediante una maggiore frequenza di trasmissione delle posizioni VMS o una classificazione delle zone sensibili nel sistema nazionale di controllo secondo un approccio basato sul rischio.
Abrogazione e raccordo con altri atti
Il regolamento abroga espressamente il regolamento delegato (UE) 2015/1778. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi effettuati al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2017/118, a seconda del contesto, a conferma della scelta di separare le misure di conservazione per bacino marittimo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegato: zone regolamentate
L'allegato elenca le coordinate delle sette zone di protezione delle scogliere: Munkegrunde, Hatterbarn, Ryggen, Broen, Ertholmene, Davids Banke, Bakkebrædt & Bakkegrund. Tali coordinate delimitano con precisione le aree in cui operano il divieto di pesca con attrezzi di fondo e le condizioni di transito previste dal regolamento.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito territoriale
Il regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie per il rispetto degli obblighi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. Si applica ai pescherecci nel Mar Baltico (articolo 1).
Definizioni operative
Sono definiti gli "attrezzi di fondo" (elenco di reti e draghe), le "zone regolamentate" come aree delimitate dalle coordinate dell'allegato secondo il sistema WGS84 e gli "Stati membri interessati", ossia Danimarca, Germania e Svezia (articolo 2).
Divieto di pesca con attrezzi di fondo
È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone regolamentate. I pescherecci che li tengono a bordo possono comunque svolgere attività di pesca nelle zone regolamentate solo con altri tipi di attrezzi, a condizione che gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (articolo 3).
Transito nelle zone regolamentate
I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo possono transitare nelle zone regolamentate purché tali attrezzi siano fissati e stivati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (articolo 4).
Riesame e relazione alla Commissione
Gli Stati membri interessati devono valutare l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, includendo il controllo del rispetto dei divieti di pesca, e trasmettere alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017 (articolo 5).
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2017/118, a seconda dei casi (articolo 6).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 7).
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