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Ordinanza

Ordinanza n. 7436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, la sentenza breve del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro l'ulteriore proroga del servizio di missione presso l'Istituto penitenziario di Opera fino all'11 maggio 2025, notificata il 13 gennaio 2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante, già ricorrente in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza breve del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto l'impugnazione della proroga del servizio di missione presso l'Istituto penitenziario di Opera fino all'11 maggio 2025. Ha dedotto: I) violazione di legge ed eccesso di potere per superamento del limite legale di missione; II) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione. In udienza il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio una possibile irricevibilità dell'appello, per tardività e nullità della notificazione, assegnando alle parti un termine per contraddire su tale questione.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi di merito relativi al limite legale della missione e alla motivazione della proroga. Dopo il passaggio in decisione, dall'esame della documentazione di notificazione prodotta dall'appellante è emersa una possibile tardività e nullità del ricorso in appello, con conseguente ipotesi di irricevibilità rilevabile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie limitate a tale profilo e ha fissato la prosecuzione all'udienza pubblica del 28 gennaio 2027, riservando ogni decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti unicamente sui sul suddetto profilo di irricevibilità, e di dover fissare una nuova udienza pubblica per il prosieguo, apparendo opportuno che sul punto vi sia anche ulteriore discussione orale, se necessario.

    Quando rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, un possibile profilo di irricevibilità, il giudice deve consentire alle parti di contraddire specificamente sulla questione, assegnando un termine per memorie e, se opportuno, fissando una nuova udienza.

Massime di principio

  • Se, dopo il passaggio in decisione, il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di irricevibilità del ricorso, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie e riservando la decisione all'esito della prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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