Ordinanza n. 3939/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4950/2022, pubblicata il 3 novembre 2022, nella causa iscritta al r.g. n.1463/2021 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza n. 4950/2022 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La parte privata ha promosso il giudizio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4950/2022, pubblicata il 3 novembre 2022, resa nella causa di lavoro iscritta al ruolo generale n. 1463/2021 del Tribunale di Napoli Nord. Nel giudizio di ottemperanza è stata inoltre proposta una domanda di applicazione di astreinte, ritualmente notificata all'Avvocatura erariale. Dal testo emerge una situazione di mancata o comunque non adeguatamente documentata esecuzione della sentenza da parte del Ministero, senza che siano ulteriormente specificati i contenuti del giudicato o gli atti esecutivi omessi.
La decisione
Il TAR non decide allo stato sull'istanza di applicazione dell'astreinte. Chiede al Ministero il deposito di una relazione sullo stato di esecuzione della sentenza entro il termine perentorio del 20 settembre 2026, riservandosi di valutare l'applicazione della misura coercitiva all'esito degli adempimenti istruttori. Il Collegio si riserva altresì di valutare la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Corte dei conti qualora prosegua l'ingiustificato inadempimento. La causa è rinviata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando sia stata proposta un'istanza di astreinte e non risulti sufficientemente documentato lo stato di esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione analitica entro un termine perentorio, rinviando la decisione sulla misura coercitiva.
- La decisione sull'applicazione dell'astreinte può essere adottata dal giudice dell'ottemperanza dopo avere acquisito dall'amministrazione elementi aggiornati e verificabili sull'effettivo stato di esecuzione del giudicato.
- La protrazione di un ingiustificato inadempimento agli obblighi derivanti dal giudicato può indurre il giudice dell'ottemperanza a valutare la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti.
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