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Sentenza

Sentenza n. 1279/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso civico generalizzato a dati quantitativi sul materiale bellico e sui componenti di armamenti partiti dal porto di Ravenna nel 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (giornalista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e della l. 185/1990, la quantità di materiale bellico e componenti di armamenti partiti dal porto di Ravenna nel 2025, suddivisa per quadrimestre e distinta tra export e transito, chiedendo inoltre, se possibile, l'indicazione dei Paesi di provenienza o destinazione. L'Amministrazione ha negato integralmente l'accesso richiamando i regimi di riservatezza e segretezza relativi ai materiali d'armamento, la competenza dell'UAMA, gli artt. 5-bis, comma 1, lett. a) e d), e 7 del d.lgs. 33/2013, nonché la disciplina regolamentare dell'Agenzia e gli artt. 12 e 13 del regolamento (UE) n. 952/2013. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2, 3, 21, 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 1 l. 241/1990, degli artt. 1, 2, 3, 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013, della l. 185/1990 e della l. 124/2007, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento. In particolare, ha contestato il carattere generalizzato del diniego, l'assenza dell'indicazione di una specifica fonte di segretezza o classificazione e la mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto agli interessi pubblici tutelati dall'art. 5-bis.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha distinto i due contenuti della richiesta. Quanto ai dati meramente numerici relativi alla quantità di materiale bellico e componenti di armamenti partiti dal porto di Ravenna nel 2025, suddivisi per quadrimestre e distinti tra export e transito, il diniego è stato annullato. Tali dati sono stati ritenuti generici e neutrali, nonché non idonei, per come richiesti, a determinare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale o alle relazioni internazionali. L'Amministrazione non aveva spiegato in che modo le informazioni avessero natura sensibile o riservata, né aveva indicato la fonte della riservatezza; anche il richiamo alla possibile lesione degli interessi commerciali dei controinteressati è stato ritenuto non concretamente configurabile e comunque riferibile all'art. 5-bis, comma 2, non al comma 1 invocato nel diniego. È stato quindi ordinato all'Amministrazione di consentire l'accesso a tali dati. Il diniego è stato invece ritenuto legittimo quanto alla richiesta di specificare i Paesi di provenienza o destinazione. Tale informazione, incidendo sui flussi internazionali di materiale bellico, può interferire con la sicurezza nazionale e con le relazioni internazionali; in questa parte ricorre un'ipotesi di esclusione relativa ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Il relativo apprezzamento amministrativo, anche per la possibile implicazione di profili di merito politico, è sindacabile dal giudice soltanto per manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, che non sono state ravvisate. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis

    L'accesso civico generalizzato tutela il diritto alla conoscenza e al controllo diffuso sull'attività amministrativa, senza richiedere la dimostrazione di uno specifico interesse individuale, salvo i limiti dell'art. 5-bis.

  • art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali

    Il diniego costituisce eccezione relativa e richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto rispetto a uno degli interessi pubblici indicati. Il mero richiamo alla natura sensibile dei dati non è sufficiente per dati numerici neutrali; l'indicazione dei Paesi di provenienza o destinazione del materiale bellico può invece giustificare il diniego per interferenza con sicurezza nazionale e relazioni internazionali.

  • art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013

    L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica

    L'eventuale pregiudizio agli interessi economici e commerciali dei soggetti coinvolti costituisce un interesse privato da valutare ai sensi del comma 2 e non può essere genericamente utilizzato per sostenere un diniego fondato sul comma 1.

  • art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013

    Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge

    Le esclusioni assolute operano quando ricorre uno specifico segreto o divieto legale di accesso o divulgazione; il richiamo generico a regimi di riservatezza non dimostrati non basta a sottrarre i dati all'accesso.

  • art. 7 d.lgs. 33/2013

    I dati e i documenti acquisiti a seguito di una istanza di accesso civico, se oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati sul sito istituzionale e i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni oggetto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono pubblicati nel rispetto dell'articolo 5-bis

    La maggiore diffusività dell'accesso civico generalizzato deve essere considerata nel bilanciamento, ma non determina di per sé il diniego quando i dati richiesti non presentano un concreto rischio per gli interessi tutelati.

  • art. 12 l. 185/1990

    È richiamato dall'Amministrazione quale fondamento di vincoli di segretezza relativi all'attività dell'UAMA, ma il TAR ha ritenuto non dimostrata la concreta applicabilità di una specifica riservatezza ai dati quantitativi richiesti.

  • art. 7, comma 1, lett. h), Regolamento ADM sull'accesso adottato con determina prot. 277401/RI del 15/05/2025

    Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite in via riservata, ottenute dagli uffici durante l'effettuazione dei compiti loro attribuiti di autorità doganale

    La disposizione può sottrarre all'accesso informazioni effettivamente riservate, ma l'Amministrazione deve indicare perché i dati richiesti rientrino concretamente nella categoria; non è sufficiente un'affermazione generica di riservatezza.

  • artt. 6 e 7 l. 124/2007

    Sono richiamati, attraverso le linee guida ANAC, per delineare il concetto di sicurezza nazionale, comprendente la difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'esterno.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'accesso civico generalizzato, il diniego fondato sulle eccezioni relative dell'art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013 deve dimostrare un pregiudizio concreto e specifico per l'interesse pubblico indicato; il mero richiamo alla natura sensibile o riservata dei dati, senza spiegare il nesso tra divulgazione e pregiudizio, non è sufficiente.
  • La richiesta di dati meramente numerici e aggregati, privi di riferimenti a operatori, destinatari, spedizionieri o singole operazioni, non può essere sottratta all'accesso civico generalizzato mediante un diniego generalizzato se l'Amministrazione non dimostra che tali dati siano concretamente idonei a compromettere sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, difesa o relazioni internazionali.
  • La specificazione dei Paesi di provenienza o destinazione di materiali d'armamento può rientrare nell'eccezione relativa dell'accesso civico generalizzato concernente la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali, poiché tale informazione è idonea a interferire con i rapporti internazionali e con la sicurezza esterna dello Stato.
  • Il richiamo a una disciplina regolamentare o a un regime di riservatezza doganale non esonera l'Amministrazione dall'indicare la concreta ragione per cui i dati richiesti siano riservati e dal motivare il rapporto tra la loro divulgazione e l'interesse pubblico o privato da proteggere.
  • Quando il diniego di accesso implica valutazioni attinenti alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleOrdine e sicurezza pubblica
RamiAccesso e trasparenzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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