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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32992/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non ammissibili perché reiterativi di questioni già decise, diretti a una rivalutazione del merito e comunque generici rispetto alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la motivazione della sentenza impugnata e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata quale base della condanna pronunciata in appello; la Corte non ne esamina il contenuto precettivo, ma prende atto che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per tale reato.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non sono ammissibili doglianze che, sotto l'apparente veste di vizi di motivazione o di errore sul giudizio di responsabilità, sollecitino una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la genericità e la mancata confutazione puntuale della motivazione determinano l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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