Cassazione Penale, Ordinanza n. 32992/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non ammissibili perché reiterativi di questioni già decise, diretti a una rivalutazione del merito e comunque generici rispetto alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la motivazione della sentenza impugnata e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
È la norma incriminatrice richiamata quale base della condanna pronunciata in appello; la Corte non ne esamina il contenuto precettivo, ma prende atto che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per tale reato.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non sono ammissibili doglianze che, sotto l'apparente veste di vizi di motivazione o di errore sul giudizio di responsabilità, sollecitino una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la genericità e la mancata confutazione puntuale della motivazione determinano l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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