Cassazione Penale, Sentenza n. 776/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contestava: (1) la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per presunta errata applicazione della disciplina sui termini di notifica del decreto di citazione in appello (20 vs 40 giorni); (2) la mancata, contraddittoria e illogica motivazione e un ipotetico travisamento della prova rispetto alla responsabilità dell'imputato; (3) la mancanza e insufficienza della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata, in quanto i giudici avevano ritenuto la recidiva sulla base della sola biografia penale senza valutare concretamente la maggiore pericolosità del reo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: il primo perché le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina di cui all'art. 601 comma 3 c.p.p. (termine di 40 giorni) è applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024, mentre il giudizio di appello era anteriore e si applicava il termine di 20 giorni (art. 23-bis D.L. 137/2020); il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non sussistono i presupposti per il sindacato in cassazione del presunto travisamento nella ipotesi di "doppia conforme". Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: i giudici di merito hanno motivato il riconoscimento della recidiva esclusivamente richiamando i precedenti penali senza effettuare la necessaria valutazione concreta della rinnovata pericolosità dell'autore e degli altri parametri previsti dall'art. 99 c.p. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; ha rigettato il ricorso nel resto. La Corte ha inoltre valutato la prescrizione: pur con l'aumento per la recidiva, tenute presenti le sospensioni processuali, il termine estintivo non era ancora decorso (termine posticipato al 23/01/2025), pertanto è stato disposto il rinvio e non è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma delittuosa ascritta all'imputato (reato per il quale è stata comminata la pena).
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione relativi ad erronea applicazione della legge penale; invocata dai difensori per censurare la disciplina sui termini, ma ritenuta infondata.
art. 601 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede il termine a comparire per il giudizio di appello (40 giorni) ma, per interpretazione delle Sezioni Unite, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024.
art. 23-bis D.L. 137/2020
Norma transitoria che prevedeva il termine libero di 20 giorni per il comparire in giudizio di appello; applicabile ai giudizi anteriori al 1° luglio 2024 e giustifica la regolarità del termine concesso all'imputato.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva e richiede una verifica concreta della rinnovata pericolosità del reo; la Corte ha ricordato che il riconoscimento della recidiva non può basarsi solo su un riscontro formale di precedenti.
art. 161 comma secondo cod. pen.
Riguarda l'interruzione della prescrizione e il suo effetto sull'ulteriore decorso del termine; utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale complessivo.
art. 157 comma secondo cod. pen.
Norma relativa agli effetti speciali di alcune aggravanti sulla determinazione della pena e, quindi, sul tempo necessario a prescrivere; richiamata in relazione all'effetto della recidiva sulla prescrizione.
Massime di principio
- Termini processuali per l'appello: la nuova disciplina che fissa il termine di 40 giorni è applicabile solo alle impugnazioni proposte a partire dal 1° luglio 2024; per impugnazioni anteriori continuano a trovare applicazione le regole precedenti (es. termine di 20 giorni previsto da disposizioni transitorie). Controllare sempre la data di proposizione dell'impugnazione per valutare il termine corretto.
- Sindacato in cassazione sulla motivazione e travisamento della prova: la Corte di Cassazione limita il proprio controllo al travisamento quando sussiste la "doppia conforme" e la valutazione dei giudici del merito è macroscopicamente erronea rispetto al compendio probatorio; non ogni critica di merito è ammissibile in sede di legittimità.
- Recidiva: il riconoscimento della recidiva reiterata richiede una valutazione concreta e motivata della rinnovata pericolosità del reo (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, grado di offensività, ecc.); non è sufficiente il mero richiamo alla presenza di precedenti penali.
- Effetti sulla prescrizione: il riconoscimento o meno di aggravanti ad effetto speciale (come la recidiva reiterata) può incidere sul calcolo della prescrizione; in caso di annullamento parziale occorre verificare se la prescrizione sia comunque maturata prima della pronuncia di annullamento.
- Provvedimento di rinvio: se la Corte di Cassazione annulla limitatamente a un profilo (es. recidiva), il processo può essere rinviato per nuovo giudizio solo su quel punto a diversa sezione, lasciando impregiudicati gli altri accertamenti già definiti.
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