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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 776/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contestava: (1) la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per presunta errata applicazione della disciplina sui termini di notifica del decreto di citazione in appello (20 vs 40 giorni); (2) la mancata, contraddittoria e illogica motivazione e un ipotetico travisamento della prova rispetto alla responsabilità dell'imputato; (3) la mancanza e insufficienza della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata, in quanto i giudici avevano ritenuto la recidiva sulla base della sola biografia penale senza valutare concretamente la maggiore pericolosità del reo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: il primo perché le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina di cui all'art. 601 comma 3 c.p.p. (termine di 40 giorni) è applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024, mentre il giudizio di appello era anteriore e si applicava il termine di 20 giorni (art. 23-bis D.L. 137/2020); il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non sussistono i presupposti per il sindacato in cassazione del presunto travisamento nella ipotesi di "doppia conforme". Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: i giudici di merito hanno motivato il riconoscimento della recidiva esclusivamente richiamando i precedenti penali senza effettuare la necessaria valutazione concreta della rinnovata pericolosità dell'autore e degli altri parametri previsti dall'art. 99 c.p. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; ha rigettato il ricorso nel resto. La Corte ha inoltre valutato la prescrizione: pur con l'aumento per la recidiva, tenute presenti le sospensioni processuali, il termine estintivo non era ancora decorso (termine posticipato al 23/01/2025), pertanto è stato disposto il rinvio e non è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma delittuosa ascritta all'imputato (reato per il quale è stata comminata la pena).

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione relativi ad erronea applicazione della legge penale; invocata dai difensori per censurare la disciplina sui termini, ma ritenuta infondata.

  • art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede il termine a comparire per il giudizio di appello (40 giorni) ma, per interpretazione delle Sezioni Unite, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024.

  • art. 23-bis D.L. 137/2020

    Norma transitoria che prevedeva il termine libero di 20 giorni per il comparire in giudizio di appello; applicabile ai giudizi anteriori al 1° luglio 2024 e giustifica la regolarità del termine concesso all'imputato.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva e richiede una verifica concreta della rinnovata pericolosità del reo; la Corte ha ricordato che il riconoscimento della recidiva non può basarsi solo su un riscontro formale di precedenti.

  • art. 161 comma secondo cod. pen.

    Riguarda l'interruzione della prescrizione e il suo effetto sull'ulteriore decorso del termine; utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale complessivo.

  • art. 157 comma secondo cod. pen.

    Norma relativa agli effetti speciali di alcune aggravanti sulla determinazione della pena e, quindi, sul tempo necessario a prescrivere; richiamata in relazione all'effetto della recidiva sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Termini processuali per l'appello: la nuova disciplina che fissa il termine di 40 giorni è applicabile solo alle impugnazioni proposte a partire dal 1° luglio 2024; per impugnazioni anteriori continuano a trovare applicazione le regole precedenti (es. termine di 20 giorni previsto da disposizioni transitorie). Controllare sempre la data di proposizione dell'impugnazione per valutare il termine corretto.
  • Sindacato in cassazione sulla motivazione e travisamento della prova: la Corte di Cassazione limita il proprio controllo al travisamento quando sussiste la "doppia conforme" e la valutazione dei giudici del merito è macroscopicamente erronea rispetto al compendio probatorio; non ogni critica di merito è ammissibile in sede di legittimità.
  • Recidiva: il riconoscimento della recidiva reiterata richiede una valutazione concreta e motivata della rinnovata pericolosità del reo (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, grado di offensività, ecc.); non è sufficiente il mero richiamo alla presenza di precedenti penali.
  • Effetti sulla prescrizione: il riconoscimento o meno di aggravanti ad effetto speciale (come la recidiva reiterata) può incidere sul calcolo della prescrizione; in caso di annullamento parziale occorre verificare se la prescrizione sia comunque maturata prima della pronuncia di annullamento.
  • Provvedimento di rinvio: se la Corte di Cassazione annulla limitatamente a un profilo (es. recidiva), il processo può essere rinviato per nuovo giudizio solo su quel punto a diversa sezione, lasciando impregiudicati gli altri accertamenti già definiti.

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