Cassazione Penale, Ordinanza n. 08064/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso deduceva violazione di legge per il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., limitatamente al primo episodio contestato, sostenendo che ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione della pena applicata in continuazione. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e meramente reiterativo di quello già proposto in appello, disatteso con motivazione ritenuta sufficiente, e ha valorizzato l'intensità del dolo desumibile dalle modalità del fatto, non riconducibile a un mero ritardo di 20 minuti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità è stata esclusa in ragione dell'intensità del dolo e delle concrete modalità della condotta, giudicate incompatibili con la particolare tenuità del fatto.
art. 385 c.p.
Il ricorso riguarda la conferma della condanna per evasione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di una censura già formulata in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta e l'intensità del dolo mostrino un disvalore non compatibile con la non punibilità.
- In presenza di una motivazione di merito non manifestamente illogica e sufficiente, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa valutazione di fatto a quella compiuta dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08050/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →