Sentenza n. 15326/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 11587/2025, pubblicata il 14 novembre 2025 e notificata il 10 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva accertato il suo diritto, per tutto il periodo di servizio all’estero, a percepire l’intero trattamento stipendiale nella stessa misura del personale in servizio in Italia, inclusa l’ex Indennità integrativa speciale pari a € 532,01 mensili. Il titolo aveva condannato il Ministero a corrispondere tale importo dall’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi, e a restituire le somme trattenute sotto quella voce dal medesimo anno scolastico. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il passaggio in giudicato del titolo risultava provato e che il Ministero non aveva dimostrato di avervi adempiuto né allegato sopravvenienze ostative. Ha quindi ordinato l’esatta esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, senza compenso e con ulteriori 60 giorni per provvedere dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora perché il ritardo non appariva significativo e pregnante. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 600 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario; la restituzione del contributo unificato è prevista automaticamente per legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Sempre la ricorrente chiede, pertanto, che venga ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo di cui si è detto, e che in caso di inerzia venga nominato un Commissario ad acta e vengano stabilite penalità di mora.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora per inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; il TAR, tuttavia, non la accorda perché ritiene non significativo e pregnante il ritardo.
art. 64 c.p.a.
La pretesa della ricorrente, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), nonché ai sensi dell’art. 64 c.p.a., deve trovare accoglimento.
Nel giudizio di ottemperanza, il debitore pubblico che afferma di aver adempiuto deve darne prova; in assenza di prova dell’adempimento o di circostanze sopravvenute ostative, va ordinata l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Pertanto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esatta esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, per come sopra precisato, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo entro un termine e predisporre, per il caso di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta provato il passaggio in giudicato del titolo, l’Amministrazione deve dimostrare di avervi dato esecuzione; in mancanza di tale prova e di circostanze sopravvenute ostative, il giudice ordina l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non è dovuta automaticamente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato: può essere negata quando il ritardo non presenti carattere significativo e pregnante.
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