Sentenza del 27/02/2017 n. 4965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva annullato l'accertamento relativo al maggior reddito di capitale attribuito alla contribuente per il 2005. Il maggior reddito derivava da utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base partecipativa. Con il primo motivo l'Agenzia ha sostenuto che la ristretta base sociale è sufficiente, secondo una presunzione semplice, a fondare la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci, senza che occorrano ulteriori prove sulla partecipazione di ciascun socio alla gestione. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della prova dell'estraneità della socia alla gestione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci, poiché la ristrettezza della compagine implica normalmente solidarietà, controllo reciproco e conoscenza degli affari sociali. La socia può superare la presunzione, ma deve provare specificamente che gli utili non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti, oppure dimostrare circostanze idonee a escludere anche la conoscenza o la possibilità di controllo sugli utili. La mera estraneità alla gestione o all'amministrazione della società non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. Toscana per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, comma 1, lett. e)
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione degli utili ai soci.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia: violazione o falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiamato in relazione ai quesiti di diritto formulati a corredo dei motivi di ricorso.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato per il deposito della memoria della contribuente nel giudizio di cassazione.
Principio giurisprudenziale sulla ristretta base partecipativa
È legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati nei confronti della società, salva la prova contraria del socio.
La ristretta compagine sociale costituisce il fatto noto da cui può essere desunta, mediante presunzione semplice, la distribuzione degli utili extracontabili ai soci. Non si tratta di una presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e non il maggior reddito societario.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di maggiori utili extracontabili in capo alla società può comportare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci e siano quindi tassabili individualmente.
- Il socio che intende contestare l'imputazione non deve limitarsi a provare di non aver partecipato alla gestione o di non aver ricoperto cariche amministrative: deve dimostrare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che egli non ne ha avuto conoscenza né possibilità di controllo.
- La presunzione si fonda sulla partecipazione al capitale e sui rapporti di conoscenza e controllo tipici delle compagini ristrette, spesso familiari; la distanza del socio dall'amministrazione non esclude automaticamente la distribuzione degli utili.
- Il giudice deve valutare in concreto le prove offerte dal contribuente sulla destinazione degli utili e sulle circostanze che possano escludere la sua conoscenza o disponibilità, senza richiedere all'Amministrazione una prova ulteriore della partecipazione effettiva del socio alla gestione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività dell'imposta: impone al giudice di rinvio un nuovo esame secondo i principi stabiliti dalla Corte.
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