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Sentenza

Sentenza n. 2549/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 relativa all’assistenza specialistica ambulatoriale, con determinazione delle prestazioni liquidabili e non liquidabili

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL aveva quantificato, per l’anno 2020, il fatturato liquidabile e non liquidabile relativo alle prestazioni di laboratorio e alle prestazioni contraddistinte dalla lettera R. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli obblighi di motivazione, dei principi di tempestività, affidamento, buona fede, trasparenza, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, assumendo che la regressione tariffaria fosse stata determinata a distanza di circa due anni dalla chiusura dell’esercizio senza spiegazione del ritardo. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e del decreto commissariale regionale richiamato, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché la deliberazione non avrebbe indicato la data consuntiva di esaurimento del budget, impedendo di verificare le elaborazioni e la quantificazione del fatturato liquidabile. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’inammissibilità per sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti una clausola di salvaguardia e per omessa notifica ai controinteressati. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023, ha ritenuto che le censure non riguardassero gli atti autoritativi a monte, con cui erano state decise la regressione tariffaria e i relativi criteri, ma esclusivamente le modalità e i tempi della concreta applicazione della regressione e, quindi, la quantificazione dei corrispettivi spettanti alla struttura. In tale fase l’ASL non esercita un potere autoritativo o discrezionale, ma compie atti paritetici di natura contrattuale, sulla base degli accordi sottoscritti e del limite rappresentato dallo stanziamento. Il petitum sostanziale concerne pertanto un diritto soggettivo alla corresponsione delle somme dovute, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle ordinanze delle Sezioni Unite richiamate.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    La struttura privata opera in regime di autorizzazione e accreditamento istituzionale nel Servizio sanitario regionale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    È richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure della struttura, ma la decisione esclude che la controversia riguardi l’esercizio di un potere autoritativo, riconducendola alla quantificazione contrattuale dei corrispettivi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla regressione tariffaria applicata a una struttura sanitaria privata accreditata, quando le censure riguardano esclusivamente tempi, modalità di calcolo e quantificazione dei corrispettivi sulla base di accordi contrattuali e del tetto di spesa, il petitum sostanziale concerne un diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La determinazione del corrispettivo dovuto per prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati costituisce attività paritetica e non esercizio di un potere autoritativo, qualora l’amministrazione si limiti ad applicare meccanismi previsti dall’accordo contrattuale e il limite dello stanziamento.
  • La contestazione dell’affidamento maturato in relazione alla concreta quantificazione dei corrispettivi, ove inserita in un rapporto contrattuale, non trasforma la controversia in una questione di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, ma resta devoluta al giudice ordinario.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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