Sentenza del 13/12/2022 n. 36327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, avverso l'ordinanza n. 12723/2020 della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro le decisioni delle Commissioni tributarie riguardanti una cartella di pagamento per IRPEF 2006. Il ricorrente denunciava un presunto errore di fatto nella ordinanza impugnata, sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la cartella non costituisse un autonomo accertamento e che fosse stata emessa nei suoi confronti in quanto socio accomandatario di una società di persone; invece, secondo il ricorrente, la questione oggetto del giudizio riguardava la non riferibilità al socio accomandatario di somme dovute dalla società per IRAP e IVA, e non l'imputazione dei redditi della società al socio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. In via preliminare ha ritenuto che la notifica del ricorso per revocazione fosse nulla (ma non inesistente) per essere stata eseguita presso la sede periferica dell'Agenzia senza costituzione della stessa; tuttavia ha deciso il merito senza disporre la rinnovazione della notifica, perché il ricorso risultava manifestamente inammissibile. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che la censura prospettata fosse una questione interpretativa del contenuto della cartella e del ricorso originario e non un errore di fatto revocatorio, essendo mancata la dimostrazione di un errore materiale immediatamente percepibile e non meramente ermeneutico. Non essendosi costituita l'Agenzia, la Corte non ha adottato statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma di riferimento per il ricorso per revocazione; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di Cassazione con questo rimedio, che richiede condizioni rigorose per l'ammissione (es. errore di fatto evidente).
art. 395 c.p.c., n. 4
Prevede i motivi di revocazione per i provvedimenti della Corte di Cassazione; la censura proposta era quella dell'errore di fatto, valutato dalla Corte come non sussistente in termini revocatori.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Richiamato per spiegare la successione a titolo particolare dei poteri all'Agenzia delle Entrate e la sua legittimazione a stare in giudizio.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72
Stabilisce la facoltà per l'Agenzia di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; rilevante per la validità delle notifiche e per la possibilità di sanatoria della nullità.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11
Citato storicamente per ricordare che la legittimazione in cassazione era prima attribuita al Ministero delle Finanze; utilizzato per spiegare il mutato quadro processuale dopo l'istituzione dell'Agenzia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1
Richiamato per distinguere la disciplina della notificazione negli atti di impugnazione nel processo tributario (regole speciali per l'appello).
art. 330 c.p.c.
Norma generale sulle notificazioni degli atti di impugnazione; la Corte la applica per valutare la correttezza delle notifiche e la relativa nullità rispetto ai luoghi di esecuzione.
art. 291 c.p.c.
Regola la rinnovazione della notificazione; la Corte ha richiamato la possibilità di sanare la nullità mediante rinnovazione o per costituzione della parte intimata.
art. 331 c.p.c.
Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio fra l'Amministrazione originaria e l'Agenzia per procedimenti iniziati prima del 1/1/2001.
L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, comma 1
Citata come norma abrogata che imponeva la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie regionali presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato; la Corte ne evidenzia l'abrogazione in relazione alla nuova organizzazione dell'Agenzia.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo, che ha indotto la Corte a decidere il ricorso manifestamente inammissibile senza disporre rinnovazione della notifica.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il principio della ragionevole durata del processo e effettività della tutela giurisdizionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Richiamato per disporre che, ove dovuto, sussistono presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali all'Agenzia delle Entrate presso i suoi uffici periferici è valida per i procedimenti instaurati dopo l'1/1/2001; la sede periferica può essere alternativa a quella centrale.
- Nel caso di notifiche eseguite in luogo non corretto, il vizio è in linea di principio nullità e non inesistenza; la nullità può essere sanata con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
- Per i ricorsi per revocazione bisogna dimostrare un 'errore di fatto' immediatamente percepibile, non frutto di interpretazione o di ricostruzione ermeneutica; contestazioni puramente interpretative non sono idonee a fondare la revocazione.
- Quando un ricorso è manifestamente inammissibile, il giudice può decidere senza disporre rinnovazione della notifica, tenendo conto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
- La distinzione tra responsabilità fiscale della società di persone e riferibilità dei debiti fiscali al socio richiede una chiara delimitazione delle questioni: contestare l'imputazione dei redditi non equivale a dimostrare la non riferibilità di specifiche imposte della società al socio.
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