Cassazione Penale, Sentenza n. 1568/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2023 con la quale il giudice dell'esecuzione di Teramo aveva riconosciuto la continuazione tra reati accertati con quattro sentenze (riconoscendo il vincolo ex art. 81 c.p. per la terza e quarta sentenza) e rideterminato la pena complessiva. Il Pubblico ministero deduce erronea applicazione del diritto, violazione dell'art. 666 c.p.p. e del principio ne bis in idem, osservando che la stessa istanza era già stata respinta con ordinanza del 2/12/2021 (art. 671 c.p.p.) non impugnata: la nuova istanza non presenta effettive novità, e l'aggiunta di due titoli esecutivi non costituisce novum idoneo a superare la pronuncia stabilizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza impugnata relativa al riconoscimento della continuazione tra la sentenza del Tribunale di Teramo del 3/10/2017 (irrevocabile 14/03/2019) e la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 16/10/2019 (irrevocabile 16/07/2020). La Corte ha ritenuto che l'istanza costituisse mera riproposizione di precedente domanda già rigettata e priva di elementi nuovi; è stato quindi applicato il principio di preclusione processuale/ne bis in idem in sede esecutiva. Rimane invece inalterato il settore dell'ordinanza relativo al rigetto della continuazione per le prime due sentenze, non oggetto del ricorso del P.M.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma sul regime di continuazione: è stata invocata dalla resistente per unificare le condanne; la Corte ha esaminato il riconoscimento del vincolo ma lo ha annullato per preclusione procedurale quando la richiesta era già stata rigettata senza novità.
art. 666 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal P.M. in relazione a vizi dell'istruttoria o dell'ordinanza esecutiva; la Corte ha accolto la censura di erronea applicazione della legge processuale connessa al riconoscimento della continuazione.
art. 671 c.p.p.
Riferimento all'istanza originaria di incidente di esecuzione precedentemente rigettata (ordinanza 2/12/2021): la Corte ha ritenuto che la successiva riproposizione della stessa istanza, priva di novità, fosse inammissibile.
art. 75 D.Lgs. n. 159/2011
Norma relativa alla misura di prevenzione; le condanne cui si riferiva la richiesta di continuazione riguardavano violazioni di tale misura, e la Corte ha osservato l'eterogeneità delle circostanze e la mancanza di nesso utile a fondare la continuazione.
Principio ne bis in idem / preclusione processuale
La Corte ha applicato il principio secondo cui in sede esecutiva non è ammessa la mera riproposizione di una domanda già definitivamente respinta, salvo elementi nuovi di fatto o diritto che giustifichino il riesame; l'apparente cambiamento del petitum non supera la preclusione se non emergono nuovi fatti o questioni giuridiche.
Massime di principio
- Un'istanza esecutiva già rigettata e non impugnata produce effetti stabilizzanti: la sua riproposizione è inammissibile se priva di elementi nuovi.
- L'aggiunta di ulteriori titoli esecutivi o una modifica apparente del petitum non è di per sé novità idonea a superare la preclusione; serve nuova prova o nuova questione giuridica non precedentemente valutata.
- In sede esecutiva il principio ne bis in idem si traduce in un divieto di riesame di istanze già definite quando si fondano sugli stessi elementi sostanziali e processuali.
- Per chiedere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) è necessario dimostrare il rapporto di continuità tra i fatti considerati; l'eterogeneità delle circostanze e la distanza temporale possono ostare al riconoscimento.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di elementi nuovi prima di riaprire questioni già decise: in loro mancanza deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta.
- Se una pronuncia interlocutoria o decisoria non è stata impugnata entro i termini, diventa "stabilizzata" e costituisce ostacolo processuale alla riproposizione della stessa domanda.
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