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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1568/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2023 con la quale il giudice dell'esecuzione di Teramo aveva riconosciuto la continuazione tra reati accertati con quattro sentenze (riconoscendo il vincolo ex art. 81 c.p. per la terza e quarta sentenza) e rideterminato la pena complessiva. Il Pubblico ministero deduce erronea applicazione del diritto, violazione dell'art. 666 c.p.p. e del principio ne bis in idem, osservando che la stessa istanza era già stata respinta con ordinanza del 2/12/2021 (art. 671 c.p.p.) non impugnata: la nuova istanza non presenta effettive novità, e l'aggiunta di due titoli esecutivi non costituisce novum idoneo a superare la pronuncia stabilizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza impugnata relativa al riconoscimento della continuazione tra la sentenza del Tribunale di Teramo del 3/10/2017 (irrevocabile 14/03/2019) e la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 16/10/2019 (irrevocabile 16/07/2020). La Corte ha ritenuto che l'istanza costituisse mera riproposizione di precedente domanda già rigettata e priva di elementi nuovi; è stato quindi applicato il principio di preclusione processuale/ne bis in idem in sede esecutiva. Rimane invece inalterato il settore dell'ordinanza relativo al rigetto della continuazione per le prime due sentenze, non oggetto del ricorso del P.M.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma sul regime di continuazione: è stata invocata dalla resistente per unificare le condanne; la Corte ha esaminato il riconoscimento del vincolo ma lo ha annullato per preclusione procedurale quando la richiesta era già stata rigettata senza novità.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal P.M. in relazione a vizi dell'istruttoria o dell'ordinanza esecutiva; la Corte ha accolto la censura di erronea applicazione della legge processuale connessa al riconoscimento della continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Riferimento all'istanza originaria di incidente di esecuzione precedentemente rigettata (ordinanza 2/12/2021): la Corte ha ritenuto che la successiva riproposizione della stessa istanza, priva di novità, fosse inammissibile.

  • art. 75 D.Lgs. n. 159/2011

    Norma relativa alla misura di prevenzione; le condanne cui si riferiva la richiesta di continuazione riguardavano violazioni di tale misura, e la Corte ha osservato l'eterogeneità delle circostanze e la mancanza di nesso utile a fondare la continuazione.

  • Principio ne bis in idem / preclusione processuale

    La Corte ha applicato il principio secondo cui in sede esecutiva non è ammessa la mera riproposizione di una domanda già definitivamente respinta, salvo elementi nuovi di fatto o diritto che giustifichino il riesame; l'apparente cambiamento del petitum non supera la preclusione se non emergono nuovi fatti o questioni giuridiche.

Massime di principio

  • Un'istanza esecutiva già rigettata e non impugnata produce effetti stabilizzanti: la sua riproposizione è inammissibile se priva di elementi nuovi.
  • L'aggiunta di ulteriori titoli esecutivi o una modifica apparente del petitum non è di per sé novità idonea a superare la preclusione; serve nuova prova o nuova questione giuridica non precedentemente valutata.
  • In sede esecutiva il principio ne bis in idem si traduce in un divieto di riesame di istanze già definite quando si fondano sugli stessi elementi sostanziali e processuali.
  • Per chiedere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) è necessario dimostrare il rapporto di continuità tra i fatti considerati; l'eterogeneità delle circostanze e la distanza temporale possono ostare al riconoscimento.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di elementi nuovi prima di riaprire questioni già decise: in loro mancanza deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta.
  • Se una pronuncia interlocutoria o decisoria non è stata impugnata entro i termini, diventa "stabilizzata" e costituisce ostacolo processuale alla riproposizione della stessa domanda.

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