Corte di giustizia, Sentenza C-497/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 2023. — EM contro Roompot Service B.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) 1215/2012 - Competenze esclusive - Articolo 24, punto 1, primo comma - Controversie in materia di contratti di locazione di immobili - Contratto riguardante la cessione d’uso, per una breve durata, di un bungalow situato in un villaggio turistico stipulato tra un privato e un professionista del turismo che gestisce tale villaggio turistico. — Causa C-497/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i confini della competenza esclusiva in materia di locazioni immobiliari ex articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis. Un contratto per un bungalow in un villaggio turistico, se inserito in un’offerta di soggiorno organizzato con servizi accessori e prezzo globale, non è automaticamente una "locazione di immobili". La qualificazione dipende dalla valutazione complessiva del contratto e del contesto, non dalla sola proprietà del bungalow.
Interpretazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012: qualificazione come «locazione di immobili» di un contratto per un alloggio vacanze con servizi accessori gestito da un professionista del turismo.
La questione giuridica
Se l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «locazioni di immobili» un contratto tra un privato e un professionista del turismo avente ad oggetto la cessione d’uso per breve durata di un bungalow in un villaggio turistico gestito dal professionista, quando il contratto prevede anche ulteriori prestazioni di servizi, quali pulizia finale e fornitura di biancheria da letto, e se rilevi che il bungalow sia di proprietà del locatore o di un terzo.
Principio di diritto
L’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012, che attribuisce competenza esclusiva al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, non si applica a un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo per la cessione d’uso di breve durata di un alloggio vacanze in un villaggio turistico gestito dal professionista, quando il contratto, valutato nel suo complesso e nel suo contesto, comprende un insieme di prestazioni di servizi fornite a prezzo globale e tali servizi sono tali da farlo qualificare come contratto complesso di organizzazione del soggiorno. La circostanza che il bungalow sia di proprietà del professionista o di un terzo non è decisiva; rileva soprattutto la natura complessiva del rapporto contrattuale e la qualità in cui il professionista interviene.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 15 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 16 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012
Interpretazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento 1215/2012 in materia di alloggi vacanze
La Corte di giustizia, in rinvio pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf, si pronuncia sulla competenza esclusiva del giudice del luogo in cui è situato l’immobile nelle controversie relative a un contratto per un bungalow in un villaggio turistico gestito da un professionista del turismo. Il caso riguarda la domanda di rimborso del prezzo pagato da un consumatore tedesco per un soggiorno non effettuato nei Paesi Bassi.
Fatti e procedimento principale
EM, domiciliata in Germania, aveva prenotato tramite il sito di Roompot Service BV un bungalow nel parco acquatico Waterpark Zwartkruis, nei Paesi Bassi, per un soggiorno di breve durata. La prenotazione comprendeva anche biancheria da letto e pulizia finale, per un prezzo complessivo interamente versato. A causa delle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19, il soggiorno non ebbe luogo e Roompot rimborsò solo parzialmente l’importo. EM chiese davanti ai giudici tedeschi il rimborso del residuo, mentre la convenuta contestò la competenza internazionale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se un siffatto contratto rientri nella nozione di "locazioni di immobili" ai sensi dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012, con conseguente competenza esclusiva del giudice del luogo di ubicazione del bungalow. Il dubbio nasce dal fatto che il contratto non si limita alla mera cessione d’uso, ma include prestazioni accessorie e riguarda un alloggio situato in un villaggio turistico gestito da un operatore professionale.
Normativa rilevante e quadro interpretativo
La Corte richiama:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quale regola generale di competenza del foro del domicilio del convenuto;
- l’articolo 24, punto 1, primo comma, come deroga di competenza esclusiva per i contratti di locazione di immobili;
- i considerando 15, 16 e 34, che evidenziano prevedibilità, collegamento stretto e continuità interpretativa con la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001.
La Corte ribadisce che le norme sulla competenza esclusiva vanno interpretate restrittivamente, in quanto derogano al foro generale del domicilio del convenuto.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Rösler, Hacker e Dansommer, per distinguere la semplice locazione di un immobile da un contratto complesso di organizzazione del soggiorno.
In sintesi:
- un contratto di locazione di un immobile riguarda le controversie sulle condizioni di godimento del bene e i diritti/obblighi tipici del rapporto locatore-conduttore;
- la competenza esclusiva si giustifica perché i giudici del luogo di ubicazione sono meglio in grado di conoscere il contesto normativo e fattuale locale;
- tuttavia, se il contratto consiste in un insieme di prestazioni di servizi fornite contro prezzo globale, non ricade automaticamente nella nozione di locazione.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che nel caso di specie il giudice nazionale deve valutare il contratto nel suo complesso e nel suo contesto. La pulizia finale, la fornitura di biancheria da letto e la consegna delle chiavi sono considerate prestazioni accessorie che, da sole, non trasformano il contratto in un contratto complesso. Diversamente, servizi di informazione, consiglio, prenotazione e accoglienza sono indici tipici di un soggiorno organizzato da un professionista del turismo.
La Corte attribuisce rilievo anche alla struttura del villaggio turistico: un complesso di strutture standardizzate, offerte a prezzo globale e gestite da un operatore professionale, tende a escludere l’applicazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma. La circostanza che il bungalow sia di proprietà del professionista oppure di un terzo non è, di per sé, decisiva; conta piuttosto la qualità in cui l’operatore interviene e la presenza o meno di un’offerta di servizi complessiva.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che non rientra nella nozione di "locazioni di immobili" un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo per l’uso personale di breve durata di un alloggio vacanze situato in un villaggio turistico gestito da tale professionista, quando il contratto comprende, oltre alla cessione d’uso, un insieme di servizi forniti a prezzo globale.
Rilievo pratico
Per gli operatori e i difensori, la pronuncia indica che la competenza esclusiva del foro dell’immobile non scatta automaticamente nei contratti di soggiorno turistico. Occorre verificare se il rapporto sia una vera locazione immobiliare oppure un pacchetto/organizzazione di servizi; in quest’ultimo caso, può tornare applicabile la regola generale del domicilio del convenuto o altre regole speciali pertinenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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