Corte di giustizia, Sentenza C-583/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 2023. — NC e a. contro BA e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Social no 1 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti - Trasferimento di uno studio notarile - Dichiarazione della nullità o dell’illegittimità del licenziamento di dipendenti - Determinazione dell’anzianità di servizio per il calcolo dell’indennità - Applicabilità di tale direttiva - Presupposti. — Cause riunite da C-583/21 a C-586/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il passaggio della titolarità di uno studio notarile possa integrare un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 2001/23, nonostante il notaio sia un pubblico ufficiale. È decisivo che l’attività notarile, nel caso concreto, sia qualificabile come attività economica e che lo studio conservi la propria identità attraverso la continuità dei mezzi organizzati e del personale. La verifica finale spetta al giudice nazionale.
Applicabilità della direttiva 2001/23 al subentro di un notaio in uno studio notarile con prosecuzione dell’attività, rilevazione dell’archivio e del personale
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE sia applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale ma anche datore di lavoro privato, succede al precedente titolare di uno studio notarile, rileva il protocollo, continua l’attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali e assume il personale del predecessore; in particolare, se tale situazione integri un trasferimento di impresa o di parte di impresa ai sensi della direttiva.
Principio di diritto
La direttiva 2001/23 si applica anche al subentro di un notaio nella titolarità di uno studio notarile quando, pur in presenza di nomina pubblica e assenza di un contratto tra vecchio e nuovo titolare, l’attività esercitata è economica e lo studio costituisce un’entità organizzata che conserva la propria identità; ciò avviene, in particolare, se il nuovo titolare rileva l’archivio, una parte essenziale del personale, i locali e i mezzi materiali e prosegue la medesima attività. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, se l’identità dell’entità sia effettivamente conservata.
Norme richiamate
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4, direttiva 2001/23/CE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 62, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 64, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 67, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 650/2012
Applicabilità della direttiva 2001/23 al subentro in uno studio notarile
La pronuncia, resa in via pregiudiziale dal Juzgado de lo Social no 1 de Madrid, riguarda la continuità dei rapporti di lavoro in caso di cambio del titolare di uno studio notarile in Spagna. La Corte è stata chiamata a stabilire se il subentro di un notaio, pubblico ufficiale ma anche datore di lavoro privato, possa rientrare nella nozione di trasferimento d’impresa o di parte d’impresa di cui alla direttiva 2001/23.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nei procedimenti principali, NC, JD, TA e FZ, avevano lavorato nello studio notarile di Madrid per diversi notai succedutisi nel tempo. Dopo la nomina di BA come nuovo titolare dello studio, egli aveva rilevato i lavoratori del precedente notaio, i locali, la struttura materiale e l’archivio notarile (Protocolo), continuando l’attività nello stesso luogo.
Nel marzo 2020, a seguito delle misure adottate per la pandemia di Covid-19, si era verificato un contrasto tra il nuovo titolare e i lavoratori sull’organizzazione del lavoro; BA aveva quindi intimato il licenziamento di NC, TA, JD e successivamente di FZ, sostenendo che non avessero superato il periodo di prova. I lavoratori avevano chiesto che i licenziamenti fossero dichiarati nulli o illegittimi e che la loro anzianità di servizio fosse calcolata sin dall’inizio del rapporto con il precedente studio notarile.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 sia applicabile a una situazione in cui:
- il nuovo notaio succede al precedente titolare dello studio notarile;
- rileva il Protocolo;
- continua l’attività negli stessi locali;
- utilizza la medesima struttura fisica;
- assume il personale già impiegato dal predecessore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 3 della direttiva 2001/23, che mira alla protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2001/23, che definisce il campo di applicazione e la nozione di trasferimento;
- l’articolo 3, paragrafo 1, sulla successione nei diritti e obblighi del datore di lavoro;
- l’articolo 4 sulla tutela contro i licenziamenti connessi al trasferimento.
Sono inoltre richiamate disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012, ma solo per escluderne la pertinenza rispetto all’interpretazione della direttiva 2001/23.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da BA e dal governo spagnolo. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che il rinvio può essere dichiarato irricevibile solo se l’interpretazione richiesta appaia manifestamente priva di rapporto con la controversia.
La Corte osserva che, anche se i rapporti di lavoro con il precedente notaio erano cessati prima dell’assunzione da parte di BA, il giudice del rinvio ha chiarito che i lavoratori avevano prestato servizio ininterrottamente nello stesso studio per più notai successivi e che l’eventuale applicazione della direttiva avrebbe inciso sull’anzianità di servizio. L’eventuale indennità percepita in base al diritto nazionale non esclude la rilevanza della questione, poiché non deriva da norme di trasposizione della direttiva.
Ragionamento della Corte: esistenza di un’attività economica
La Corte rileva anzitutto che la direttiva 2001/23 si applica ai trasferimenti di entità economiche che conservano la propria identità. Prima di verificare la sussistenza di un trasferimento, occorre stabilire se l’attività notarile spagnola rientri nella nozione di attività economica.
La Corte afferma che un’attività è economica quando consiste nell’offerta di beni o servizi su un mercato. Nel caso di specie, i notai spagnoli offrono servizi a pagamento, fissati da tariffe nazionali, e operano in condizioni di concorrenza, poiché i privati sono liberi di rivolgersi al notaio di loro scelta. Perciò, in linea di principio, la loro attività rientra nella nozione di attività economica.
La Corte esclude che il solo status di pubblico ufficiale o alcune prerogative connesse alla funzione notarile bastino a qualificare l’attività come esercizio di pubblici poteri. Richiama inoltre, per analogia, la giurisprudenza sulla distinzione tra attività economiche e prerogative pubbliche. Anche il fatto che il Regno di Spagna abbia designato i notai quali autorità o professionisti legali ai fini del regolamento n. 650/2012 non incide sull’interpretazione della direttiva 2001/23, trattandosi di normativa diversa e non pertinente al concetto di attività economica ai fini del trasferimento d’impresa.
Ragionamento della Corte: esistenza di un trasferimento e conservazione dell’identità
La Corte ricorda che il criterio decisivo è la conservazione dell’identità dell’entità economica. Il trasferimento può sussistere anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario, nonché quando il subentro avvenga per effetto di decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni.
Nel caso di uno studio notarile, la Corte sottolinea che l’attività si fonda principalmente sulla manodopera e sull’organizzazione delle risorse umane e materiali. Lo studio notarile è descritto dal diritto spagnolo come un ufficio pubblico, cioè un complesso organizzato di mezzi materiali e umani per il conseguimento della funzione notarile.
Per stabilire se l’identità sia mantenuta, il giudice nazionale deve valutare complessivamente tutti i fattori rilevanti, tra cui:
- il tipo di impresa o di stabilimento;
- il trasferimento degli elementi materiali;
- il valore degli elementi immateriali;
- la riassunzione della maggior parte del personale;
- il trasferimento della clientela;
- l’analogia tra attività prima e dopo il subentro;
- la durata dell’eventuale sospensione dell’attività.
In un settore fondato essenzialmente sulla manodopera, l’identità dell’entità può conservarsi se il nuovo titolare rileva una parte essenziale del personale, in termini di numero e competenza. Nel caso di specie, la Corte osserva che il nuovo notaio ha rilevato il personale, i locali, i mezzi materiali e l’archivio dello studio, e ha continuato la medesima attività nello stesso luogo. Tali elementi indicano, in linea di principio, la persistenza dell’identità dello studio notarile.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che essa è applicabile alla situazione descritta a condizione che sia conservata l’identità dello studio notarile. La verifica concreta di tale condizione spetta al giudice del rinvio, che deve valutare tutte le circostanze pertinenti.
Portata pratica della sentenza
La decisione è rilevante perché conferma che anche professioni con forte componente pubblicistica, come il notariato spagnolo, possono ricadere nella disciplina europea sul trasferimento d’impresa quando l’attività è economicamente organizzata e presenta continuità funzionale. Per i professionisti, ciò significa che il subentro in uno studio può comportare il mantenimento dei diritti dei lavoratori, inclusa l’anzianità di servizio, se ricorrono i requisiti del trasferimento.
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