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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-318/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 novembre 2023. — GE Infrastructure Hungary Holding Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni – Direttiva 2009/133/CE – Scissione parziale – Situazione puramente interna – Assenza di riduzione del capitale sociale – Società che detiene il 100% del capitale della società conferente. — Causa C-318/22

Giurisprudenza europea62022CJ0318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il rinvio pregiudiziale è ammissibile anche in una fattispecie interna se il legislatore nazionale ha scelto di richiamare il regime della direttiva per disciplinare anche tali casi. Nel merito, ha escluso che gli Stati membri possano subordinare la neutralità fiscale della scissione parziale a requisiti aggiuntivi non previsti dalla direttiva 2009/133/CE. La disposizione nazionale ungherese contestata, nella parte in cui richiede la riduzione della partecipazione o del capitale sociale, è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2009/133/CE: applicabilità del rinvio UE a una scissione parziale interna e illegittimità di condizioni nazionali aggiuntive per la neutralità fiscale.

La questione giuridica

Se la direttiva 2009/133/CE possa essere interpretata dalla Corte in un caso puramente interno quando il legislatore nazionale, nel recepirla, ha esteso il medesimo trattamento alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere; e se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva consenta a uno Stato membro di subordinare la neutralità fiscale della scissione parziale alla riduzione della partecipazione del socio nella società conferente o alla riduzione del capitale sociale di quest’ultima.

Principio di diritto

La Corte è competente a interpretare una direttiva anche in una controversia puramente interna quando il diritto nazionale, nel trasporla, ha scelto di estendere alle situazioni interne il medesimo regime previsto per quelle transfrontaliere. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/133/CE osta a una normativa nazionale che, per riconoscere la neutralità fiscale della scissione parziale, imponga condizioni ulteriori non previste dalla direttiva, come la diminuzione della partecipazione del socio nella società conferente o la riduzione del capitale sociale di quest’ultima.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/133/CE
  • Articolo 1, lettera a), direttiva 2009/133/CE
  • Articolo 2, lettera c), direttiva 2009/133/CE
  • Articolo 8, paragrafi 1, 2, 5 e 7, direttiva 2009/133/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/133/CE
  • Considerando 2 direttiva 2009/133/CE

Scissione parziale interna e neutralità fiscale nella direttiva 2009/133/CE

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Fővárosi Törvényszék, riguarda l’interpretazione della direttiva 2009/133/CE in materia di scissioni parziali e regime fiscale comune. La controversia oppone GE Infrastructure Hungary Holding Kft. all’amministrazione fiscale ungherese circa la tassazione di una riorganizzazione societaria interna.

Fatti e procedimento principale

GE Infrastructure deteneva, direttamente e indirettamente, l’intero capitale di GE Hungary Kft. e di GE Aviation Hungary Holding. Nel 2017 le società hanno realizzato una scissione parziale con fusione per incorporazione: due rami di attività di GE Hungary, denominati "energie rinnovabili" e "aviazione", sono stati trasferiti a GE Aviation. Secondo la ricorrente, l’operazione ha generato una perdita economica per il valore della partecipazione; secondo l’amministrazione fiscale, invece, essa ha fatto emergere una plusvalenza imponibile e non poteva beneficiare del differimento d’imposta previsto dalla normativa ungherese di recepimento.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama il considerando 2 della direttiva 2009/133/CE, che esprime la finalità di neutralità fiscale delle operazioni di ristrutturazione societaria, nonché l’articolo 1, lettera a), che delimita l’ambito di applicazione alle operazioni riguardanti società di due o più Stati membri. Rilevanti anche l’articolo 2, lettera c), che definisce la "scissione parziale", e l’articolo 8, paragrafo 2, che prevede la non imponibilità, di per sé, dell’assegnazione al socio dei titoli della società beneficiaria. Vengono inoltre considerati l’articolo 8, paragrafo 5, sul vincolo del valore fiscale, e l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), relativo all’abuso/elusione fiscale.

Prima questione: competenza della Corte in una fattispecie interna

La Corte osserva che, sebbene l’articolo 1, lettera a), della direttiva si applichi direttamente solo a operazioni tra società di Stati membri diversi, il legislatore nazionale può decidere, in sede di trasposizione, di estendere il medesimo trattamento alle situazioni puramente interne. In tal caso, esiste un interesse certo all’interpretazione uniforme delle nozioni di diritto UE richiamate dal diritto nazionale. Poiché il giudice del rinvio ha ritenuto che l’Ungheria abbia effettivamente esteso il regime della direttiva anche alle operazioni interne, la Corte afferma di essere competente a interpretare la direttiva ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Seconda e terza questione: limiti alle condizioni nazionali aggiuntive

Nel merito, la Corte interpreta l’articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c). Da tali disposizioni non emerge alcuna condizione relativa:

  • alla diminuzione della partecipazione del socio nella società conferente;
  • alla riduzione del capitale sociale della società conferente;
  • né al fatto che la società conferente sia a socio unico.

La direttiva richiede soltanto che, nel caso di scissione parziale, al socio della società conferente siano attribuiti titoli della società beneficiaria e che sia rispettata la regola del valore fiscale di cui all’articolo 8, paragrafo 5. La Corte sottolinea che subordinare il beneficio della neutralità fiscale alla riduzione della partecipazione nella società conferente escluderebbe impropriamente anche ipotesi in cui tale società sia posseduta da un unico socio, evenienza non esclusa dalla direttiva.

Rapporto con l’articolo 15 della direttiva

La Corte precisa che gli Stati membri conservano la facoltà di negare o revocare il beneficio della direttiva in presenza di operazioni aventi come obiettivo principale l’elusione o l’evasione fiscale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, tale disposizione non consente di introdurre, in via generale, condizioni ulteriori e astratte per il riconoscimento del regime di neutralità fiscale delle scissioni parziali.

Dispositivo

La Corte dichiara, in primo luogo, che è competente a interpretare il diritto dell’Unione anche quando la controversia è interna, se il diritto nazionale ha esteso alle situazioni interne il trattamento previsto dalla direttiva. In secondo luogo, afferma che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/133/CE osta a una normativa nazionale che subordina la neutralità fiscale della scissione parziale a condizioni non previste dalla direttiva, come la riduzione della partecipazione del socio o del capitale sociale della società conferente.

Principio affermato

La neutralità fiscale della scissione parziale, ai sensi della direttiva 2009/133/CE, non può essere compressa da requisiti nazionali aggiuntivi non contemplati dal legislatore dell’Unione; l’unico spazio per deroghe resta quello, circoscritto, dell’abuso o dell’elusione fiscale previsto dall’articolo 15.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttafusioni e scissioni societariescissione parzialeinterpretazione conforme e rinvio pregiudizialeneutralità fiscale

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