Corte di giustizia, Sentenza C-349/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 novembre 2023. — NM contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale - Articolo 110 TFUE - Imposizioni interne - Divieto di imposizioni discriminatorie - Tassa sui veicoli - Veicoli usati importati da altri Stati membri - Applicazione di aliquote di imposizione diverse a seconda della data d’immatricolazione di un veicolo in Portogallo. — Causa C-349/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 110 TFUE in materia di tassa portoghese sui veicoli applicata ai veicoli usati importati. Ha affermato che il tributo non può gravare sui veicoli provenienti da altri Stati membri in misura superiore al valore residuo della tassa già incorporato nei veicoli nazionali simili presenti sul mercato dell’usato. La verifica concreta di tale condizione spetta al giudice del rinvio. In assenza di tale superamento, la normativa nazionale non è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Articolo 110 TFUE e tassa portoghese sui veicoli usati importati: compatibilità del calcolo secondo la normativa vigente alla data di immatricolazione in Portogallo quando in passato era applicabile un’aliquota ridotta più favorevole.
La questione giuridica
Se l’articolo 110 TFUE osti a che, per un veicolo usato immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro e poi immesso in consumo in Portogallo, la tassa sui veicoli sia calcolata secondo la disciplina vigente alla data di immatricolazione/immissione in consumo in Portogallo, quando al momento della prima immatricolazione in un altro Stato membro era in vigore una disciplina precedente più favorevole, applicata ai veicoli nazionali simili, e ciò possa determinare un aggravio per i veicoli importati rispetto ai veicoli usati nazionali equivalenti.
Principio di diritto
L’articolo 110 TFUE osta a che, al momento dell’immissione in consumo in uno Stato membro di un veicolo immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro, la tassa sui veicoli sia determinata in base alla disciplina vigente in quel momento se una disciplina precedente più favorevole era applicabile quando il veicolo fu immatricolato per la prima volta, ma solo nella misura in cui l’importo riscosso sul veicolo importato superi il valore residuo della tassa incorporato nel prezzo dei veicoli nazionali usati simili; in tal caso, infatti, la normativa rischia di favorire i veicoli usati nazionali e di disincentivare l’importazione di veicoli usati equivalenti.
Norme richiamate
- Articolo 110 TFUE
- Código do Imposto sobre Veículos, articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11
- Legge n. 82-D/2014
- Legge n. 75-B/2020
- Articolo 267 TFUE
Tassa portoghese sui veicoli usati importati e articolo 110 TFUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD) del Portogallo, nell’ambito di una controversia tra un privato importatore e l’autorità tributaria portoghese relativa all’avviso di liquidazione della tassa sui veicoli per un’autovettura usata proveniente dalla Germania.
Fatti e procedimento principale
NM ha immatricolato per la prima volta in Germania, il 14 settembre 2018, un veicolo leggero ibrido plug-in. Nel 2021 ha presentato la dichiarazione doganale per l’immissione in consumo in Portogallo; l’amministrazione ha liquidato la tassa applicando l’aliquota piena, senza riconoscere l’aliquota intermedia ridotta del 25% prevista, in passato, per taluni veicoli ibridi plug-in.
NM ha contestato l’avviso sostenendo che, alla data della prima immatricolazione del veicolo, era in vigore una disciplina più favorevole dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del Código do Imposto sobre Veículos, che consentiva l’aliquota ridotta del 25% per veicoli con caratteristiche ambientali meno rigorose rispetto a quelle richieste dalla versione successiva introdotta dalla legge n. 75-B/2020. Secondo NM, l’applicazione della normativa più severa ai veicoli importati da altri Stati membri, mentre i veicoli nazionali simili avevano già beneficiato della disciplina precedente, realizzava una discriminazione vietata dall’articolo 110 TFUE.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5 del codice, che individua come fatto generatore della tassa la fabbricazione, l’assemblaggio, l’ammissione o l’importazione nel territorio nazionale di veicoli soggetti a immatricolazione in Portogallo;
- l’articolo 6, che collega l’esigibilità al momento dell’immissione in consumo;
- l’articolo 7, che disciplina le aliquote normali;
- l’articolo 8, nella versione anteriore e successiva alle modifiche legislative, relativo alle aliquote intermedie per i veicoli ibridi plug-in;
- l’articolo 11, che prevede per i veicoli usati importati da altri Stati membri un calcolo con riduzioni connesse alla svalutazione commerciale e alla vita utile residua.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 110 TFUE impedisca che un veicolo usato importato sia tassato in base alla legge vigente al momento dell’immissione in consumo nello Stato membro di destinazione, quando una disciplina precedente, in vigore al tempo della prima immatricolazione, avrebbe consentito un’imposizione inferiore e tale trattamento è stato di fatto riservato ai veicoli nazionali simili immatricolati prima della riforma.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la tassazione degli autoveicoli non è armonizzata a livello dell’Unione e che le tasse applicate all’immatricolazione di veicoli rientrano, in linea di principio, nelle imposizioni interne da esaminare alla luce dell’articolo 110 TFUE, non degli articoli 28, 30 o 34 TFUE.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’articolo 110 TFUE mira a garantire la neutralità fiscale tra prodotti nazionali e prodotti importati, impedendo che l’imposizione interna favorisca la vendita di veicoli usati nazionali e scoraggi l’importazione di veicoli usati simili. I veicoli già presenti sul mercato nazionale e quelli importati di pari tipo, caratteristiche e usura sono prodotti concorrenti e devono essere trattati in modo fiscalmente neutro.
Nel caso concreto, la Corte osserva che la modifica normativa intervenuta tra la prima immatricolazione in Germania e l’immissione in consumo in Portogallo ha reso più rigorose le condizioni per accedere all’aliquota ridotta del 25%. Di conseguenza, veicoli usati simili possono essere assoggettati a una tassazione diversa a seconda che siano stati immessi in consumo in Portogallo prima o dopo la riforma. Tuttavia, la mera esistenza di tale differenza non basta da sola a integrare una violazione dell’articolo 110 TFUE: occorre verificare se la tassa applicata all’importazione superi il valore residuo della tassa incorporato nel prezzo dei veicoli nazionali usati simili.
La Corte sottolinea che il giudice nazionale deve tener conto, da un lato, del fatto che il veicolo importato è tassato al 100% al momento dell’immissione in consumo e, dall’altro, del fatto che un veicolo simile già presente sul mercato portoghese incorpora nel proprio valore commerciale solo il residuo della tassa pagata all’origine a un’aliquota ridotta. Se la tassa sull’importato eccede tale valore residuo, si crea un rischio di protezione del mercato interno dell’usato nazionale e di disincentivo all’importazione, in contrasto con l’articolo 110 TFUE.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 110 TFUE osta a che, al momento dell’immissione in consumo in uno Stato membro di un veicolo immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro, la tassa sui veicoli sia calcolata secondo la normativa vigente a tale data quando una disciplina precedente più favorevole era applicabile alla prima immatricolazione del veicolo, ma solo se e nella misura in cui l’importo prelevato sul veicolo importato supera il valore residuo della tassa incorporato nei veicoli nazionali simili presenti sul mercato dell’usato.
Principio affermato
La tassa nazionale sui veicoli usati importati deve restare fiscalmente neutra rispetto ai veicoli usati nazionali equivalenti: è incompatibile con l’articolo 110 TFUE qualsiasi applicazione della normativa che comporti, in concreto, un onere superiore al valore residuo della tassa già incorporato nei veicoli nazionali simili.
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