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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-283/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 novembre 2023. — DZ e a. contro Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov. — Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articolo 1, paragrafi 1 e 2 - Ambito di applicazione - Nozione di “trasporto internazionale” - Articolo 2, paragrafo 1 - Nozione di “trasporto effettuato dallo Stato” - Articolo 17, paragrafo 1 - Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero - Assicurazione dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili - Regolamento (CE) n. 785/2004 - Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Ambito di applicazione - Nozione di “aeromobili di Stato” - Articolo 4, paragrafo 1 - Requisiti minimi relativi all’assicurazione dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili - Caduta di un elicottero gestito dall’amministrazione pubblica di uno Stato membro, durante un’operazione di addestramento speciale di evacuazione e soccorso - Decesso di un membro del corpo dei vigili del fuoco e di operatori di soccorso partecipanti a tale operazione - Indennizzo. — Causa C-283/22

Giurisprudenza europea62022CJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita da un rinvio pregiudiziale slovacco, ha escluso l’applicabilità della Convenzione di Montreal e del regolamento n. 785/2004 a un incidente mortale avvenuto durante un addestramento con elicottero della polizia. Il punto decisivo è che l’operazione non aveva ad oggetto un trasporto di persone, bagagli o merci da un luogo di partenza a uno di arrivo, ma l’esecuzione di un esercizio specializzato. Ne deriva che non sussiste alcun diritto all’indennizzo fondato sugli strumenti UE e internazionali invocati.

Rinvio pregiudiziale su trasporto aereo: esclusione della responsabilità/indennizzo quando l’incidente avviene durante un addestramento con elicottero di Stato usato dalla polizia e non nell’ambito di un "trasporto" ai sensi della Convenzione di Montreal o del regolamento n. 785/2004.

La questione giuridica

Se, in una vicenda di addestramento specializzato dei vigili del fuoco e dei soccorritori svolto mediante elicottero della polizia, la persona agganciata al verricello debba essere considerata "passeggero" oppure membro dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004; se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal possa fondare un diritto all’indennizzo per gli aventi diritto del deceduto; e se l’uso dell’elicottero di Stato integri un "trasporto internazionale" o un "trasporto effettuato dallo Stato" ai sensi degli articoli 1 e 2 della Convenzione.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che un incidente occorso durante un addestramento speciale dei vigili del fuoco e dei soccorritori, svolto con un elicottero di polizia qualificabile come "aeromobile di Stato", non rientra nell’ambito della Convenzione di Montreal né del regolamento n. 785/2004, perché non costituisce un "trasporto internazionale", un "trasporto effettuato dallo Stato" o un "trasporto aereo effettuato in un unico Stato membro". Di conseguenza, né l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal né il regolamento n. 785/2004 possono fondare un diritto all’indennizzo in favore degli aventi diritto del deceduto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal)
  • Articolo 1 Convenzione di Montreal
  • Articolo 2, paragrafo 1, Convenzione di Montreal
  • Articolo 17, paragrafo 1, Convenzione di Montreal
  • Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago)
  • Articolo 3, lettere a) e b), Convenzione di Chicago
  • Regolamento (CE) n. 2027/97
  • Regolamento (CE) n. 785/2004
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 785/2004
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), regolamento (CE) n. 785/2004
  • Articolo 3, lettere a), c) e g), regolamento (CE) n. 785/2004
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 785/2004
  • Decisione 2001/539/CE

Responsabilità e assicurazione nel trasporto aereo: incidente durante un addestramento con elicottero di Stato

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale proposto dall’Okresný súd Prešov e riguarda la possibilità di ottenere un indennizzo, alla luce della Convenzione di Montreal e del regolamento (CE) n. 785/2004, per il decesso di una persona durante un’operazione addestrativa con elicottero gestito dalla polizia slovacca.

Fatti e procedimento principale

Il 10 maggio 2017 NK è deceduto a seguito della caduta di un elicottero del Ministero dell’Interno slovacco, avvenuta in una zona militare dell’aeroporto di Prešov. L’elicottero era impiegato in un addestramento speciale dei vigili del fuoco e dei soccorritori, comprendente una prova di evacuazione e salvataggio mediante verricello. Al momento del sinistro, NK era agganciato a un cavo del verricello e non si trovava a bordo dell’aeromobile.

I suoi aventi diritto hanno chiesto al giudice nazionale il risarcimento del danno morale, sostenendo che trovassero applicazione la Convenzione di Montreal e il regolamento n. 785/2004. Il Ministero dell’Interno e le assicurazioni intervenute hanno contestato tale impostazione, affermando che l’operazione non costituiva un trasporto ai sensi degli strumenti invocati e che NK non era un passeggero.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se la persona agganciata al verricello dovesse essere considerata "passeggero" oppure membro dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004;
  • se, nelle circostanze descritte, l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal potesse fondare un diritto all’indennizzo;
  • se l’uso dell’elicottero di Stato potesse essere qualificato come "trasporto" ai sensi degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo slovacco. Ricorda che il giudice nazionale deve fornire il contesto di fatto e di diritto della controversia e spiegare il nesso tra le disposizioni UE interpretate e il procedimento principale, ma rileva che, nel caso concreto, la domanda conteneva elementi sufficienti. La mancata indicazione completa delle disposizioni nazionali applicabili non comporta, di per sé, l’irricevibilità del rinvio.

Convenzione di Montreal: nozione di trasporto internazionale e trasporto effettuato dallo Stato

La Corte osserva che l’articolo 1 della Convenzione di Montreal presuppone un movimento di persone, bagagli o merci da un luogo di partenza a un luogo di arrivo, secondo un accordo tra le parti. L’articolo 2, paragrafo 1, estende la Convenzione ai trasporti effettuati dallo Stato soltanto se ricorrono le condizioni dell’articolo 1.

Nel caso esaminato, l’elicottero non era utilizzato per spostare persone verso una destinazione diversa, ma per svolgere un addestramento speciale in ambito aeroportuale militare. L’operazione non integra quindi un "trasporto internazionale" né un "trasporto effettuato dallo Stato". Per la stessa ragione, non trova applicazione neppure il regolamento n. 2027/97, che estende la Convenzione di Montreal ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro.

Di conseguenza, a prescindere dalla qualificazione della persona come passeggero, l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione non può fondare un diritto all’indennizzo, poiché manca il presupposto oggettivo del trasporto.

Regolamento n. 785/2004: esclusione degli aeromobili di Stato

Quanto al regolamento n. 785/2004, la Corte rileva che esso impone requisiti assicurativi minimi ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, ma esclude espressamente gli aeromobili di Stato di cui all’articolo 3, lettera b), della Convenzione di Chicago. Quest’ultima considera aeromobili di Stato quelli usati nei servizi militari, doganali e di polizia.

Poiché l’elicottero in causa era un elicottero di Stato utilizzato dai servizi di polizia, il regolamento non si applica. In tale contesto, la Corte ritiene non necessario esaminare ulteriormente la nozione di "passeggero" di cui all’articolo 3, lettera g), perché già difetta il presupposto soggettivo di applicazione del regolamento.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, paragrafo 1, non può fondare un diritto all’indennizzo per i congiunti di una persona deceduta durante un addestramento specializzato con elicottero di polizia, poiché la situazione non costituisce un "trasporto internazionale" né un "trasporto effettuato dallo Stato";
  • il combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 785/2004 non può parimenti fondare un diritto all’indennizzo, perché l’elicottero è un "aeromobile di Stato" ed è quindi escluso dall’ambito di applicazione del regolamento.

Principio affermato

La responsabilità/garanzia prevista dalla Convenzione di Montreal e dal regolamento n. 785/2004 presuppone un effettivo trasporto di persone, bagagli o merci; un’attività addestrativa svolta con un elicottero di polizia, anche se con partecipazione di persone agganciate al verricello, non equivale a un trasporto ai sensi delle norme UE e internazionali richiamate.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereoresponsabilità del vettore aereoassicurazione aeronauticaaeromobili di statorinvio pregiudiziale

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