Corte di giustizia, Sentenza C-333/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2023. — Ligue des droits humains ASBL e BA contro Organe de contrôle de l’information policière. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 17 – Esercizio dei diritti dell’interessato tramite l’autorità di controllo – Verifica della liceità del trattamento dei dati – Articolo 17, paragrafo 3 – Obbligo di informazione minima dell’interessato – Portata – Validità – Articolo 53 – Diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – Nozione di “decisione giuridicamente vincolante” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 8, paragrafo 3 – Controllo di un’autorità indipendente – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-333/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che l’interessato, quando fa valere i propri diritti tramite l’autorità di controllo in materia di dati di polizia, deve poter impugnare la decisione con cui tale autorità chiude la verifica. Ha inoltre dichiarato che l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680 è valido: la previsione di una comunicazione minima all’interessato non viola di per sé la Carta, purché il sistema nazionale consenta un controllo giurisdizionale effettivo e il giudice possa accedere agli elementi necessari.
Rinvio pregiudiziale sulla tutela giurisdizionale dell’interessato quando i diritti di accesso/rettifica/cancellazione sono esercitati tramite l’autorità di controllo ai sensi della direttiva (UE) 2016/680
La questione giuridica
Se, quando i diritti dell’interessato sono esercitati tramite l’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2016/680, la Carta imponga un ricorso giurisdizionale effettivo contro l’autorità di controllo; e se l’articolo 17, paragrafo 3, sia valido pur prevedendo solo un’informazione minima all’interessato, potenzialmente insufficiente a consentire un controllo giurisdizionale effettivo dell’operato dell’autorità di controllo.
Principio di diritto
Quando l’interessato esercita i diritti previsti dagli articoli 13, paragrafo 3, 15, paragrafo 3, e 16, paragrafo 4, della direttiva 2016/680 tramite l’autorità di controllo competente, la decisione con cui tale autorità conclude la verifica della liceità del trattamento costituisce una decisione giuridicamente vincolante che deve poter essere impugnata con ricorso giurisdizionale effettivo; l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva è valido, poiché l’informazione minima ivi prevista è compatibile con la Carta se il diritto nazionale assicura, nei limiti consentiti dagli obiettivi di interesse pubblico, un controllo giurisdizionale effettivo della decisione dell’autorità e l’accesso del giudice agli elementi necessari per verificare la correttezza della valutazione svolta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 1 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 13 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 14 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 15 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 16 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 17 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 42 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 46 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 47 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 52 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 53 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 54 direttiva (UE) 2016/680
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 8, paragrafo 3
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
Ricorso giurisdizionale avverso la verifica svolta dall’autorità di controllo ai sensi della direttiva 2016/680
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla cour d’appel de Bruxelles, riguarda la protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati. La controversia oppone la Ligue des droits humains ASBL e BA all’OCIP belga ed è centrata sull’esercizio indiretto dei diritti dell’interessato tramite l’autorità di controllo.
Fatti e procedimento principale
BA aveva chiesto un nulla osta di sicurezza, poi negato dall’Autorité nationale de sécurité sulla base di dati personali risultanti dai servizi di polizia. Successivamente, il suo legale ha chiesto all’OCIP di individuare i titolari del trattamento e di consentire l’accesso completo ai dati, ma l’OCIP ha risposto solo di aver eseguito le verifiche necessarie e, se del caso, di aver modificato o cancellato i dati, senza fornire ulteriori informazioni.
I ricorrenti hanno chiesto al giudice nazionale, in sostanza, di riconoscere un rimedio giurisdizionale effettivo contro l’OCIP e di ottenere l’accesso ai dati o, in subordine, di sollevare dubbi sulla compatibilità della normativa belga con la direttiva 2016/680 e con la Carta.
Normativa UE rilevante
La Corte esamina la direttiva (UE) 2016/680, in particolare:
- l’articolo 17, che disciplina l’esercizio dei diritti tramite l’autorità di controllo e l’obbligo di informazione minima;
- l’articolo 46, paragrafo 1, lettera g), che attribuisce all’autorità di controllo il compito di verificare la liceità del trattamento;
- l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, sui poteri d’indagine e correttivi;
- l’articolo 53, paragrafo 1, sul ricorso giurisdizionale effettivo avverso decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità di controllo. Vengono inoltre richiamati gli articoli 8, paragrafo 3, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta.
Prima questione: esistenza del ricorso giurisdizionale contro l’autorità di controllo
La Corte rileva che l’esercizio dei diritti tramite l’autorità di controllo è una garanzia supplementare quando il legislatore nazionale limita l’esercizio diretto dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o tutela dei diritti altrui.
L’autorità di controllo, quando verifica la liceità del trattamento ai sensi dell’articolo 17, svolge un compito che rientra nella funzione di controllo indipendente richiesta dall’articolo 8, paragrafo 3, della Carta. La decisione con cui l’autorità informa l’interessato di aver concluso le verifiche incide sulla sua posizione giuridica e deve quindi essere qualificata come "decisione giuridicamente vincolante" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva.
Di conseguenza, l’interessato deve poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo contro tale decisione e, in particolare, contro il modo in cui l’autorità ha eseguito la verifica della liceità del trattamento e, se del caso, esercitato i poteri correttivi.
Seconda questione: validità dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680
La Corte afferma che l’articolo 17, paragrafo 3, consente agli Stati membri di limitare l’informazione fornita all’interessato alle indicazioni minime sulla conclusione delle verifiche e sul diritto di ricorso, ma ciò non significa che tale limitazione sia sempre massima o automatica.
Interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la disposizione richiede che il diritto nazionale:
- rispetti il contenuto essenziale della tutela giurisdizionale effettiva;
- sia giustificato da obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalla direttiva;
- sia necessario e proporzionato.
La Corte precisa che, ove possibile, l’autorità di controllo deve poter comunicare più informazioni di quelle minime, in modo da consentire all’interessato di decidere consapevolmente se agire in giudizio, senza compromettere gli obiettivi di protezione perseguiti dalla direttiva. Inoltre, il giudice adito deve poter esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti e avere accesso agli elementi necessari per valutare la correttezza della verifica svolta dall’autorità di controllo.
Rapporto con la normativa belga
La Corte osserva che il sistema nazionale deve consentire un controllo giurisdizionale effettivo della limitazione informativa e dell’attività dell’autorità di controllo. In particolare, il giudice nazionale deve disporre delle tecniche processuali idonee a conciliare riservatezza e diritti di difesa, in linea con la giurisprudenza richiamata, compresa la sentenza ZZ.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, quando l’autorità di controllo conclude la verifica svolta ai sensi dell’articolo 17, l’interessato deve avere un ricorso giurisdizionale effettivo contro tale decisione. Ha poi dichiarato che dall’esame della seconda questione non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che l’accesso indiretto ai dati in materia di polizia non esclude il controllo giurisdizionale, ma lo trasferisce sulla decisione dell’autorità di controllo. Ne deriva che gli ordinamenti nazionali devono predisporre rimedi e strumenti processuali effettivi, anche ove l’interessato non riceva tutti i dettagli sul trattamento per ragioni di sicurezza o di tutela di interessi pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-583/21
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-196/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-283/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-318/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-349/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-366/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →