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Ordinanza

Ordinanza n. 14052/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​1. della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale – Codice FT35 “Assistente ai Servizi di Supporto”, limitatamente alla posizione del ricorrente e, in parte qua, alla mancata applicazione in suo favore della riserva del 15% per gli operatori volontari di Servizio Civile Universale e alla limitazione al 20% degli idonei ex art. 35, co. 5‑ter, d.lgs. 165/2001, per come pubblicata in data 09.03.2026 sul sito ministeriale nonché sul Portale InPA; 2. del verbale n. 8 della Commissione d’esame del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dà atto dell’applicazione al profilo FT35 del limite del 20% degli idonei e della sola riserva SCU per altri candidati, omettendo ogni riferimento al titolo di riserva del ricorrente, per come fornito a seguito di accesso agli atti; 3. degli atti interni e pareri richiamati nel medesimo verbale e nella nota DGPCIV del 5 febbraio 2026, nella parte in cui impongono l’applicazione della cd. “norma taglia‑idonei” alle graduatorie del profilo FT35 approvate nel 2026; 4. della nota DGPCIV – Ufficio concorsi e assunzioni del 7.4.2026 (prot. indicato in atti) di riscontro all’istanza di autotutela del ricorrente, nella parte in cui nega la possibilità di applicare la riserva SCU oltre il tetto del 20% degli idonei, affermando di averla applicata solo “entro il limite del 20 per cento degli idonei”; 5. della graduatoria “lista punteggi” del profilo FT35 (All. 8 – Lista punteggi) nella parte in cui non qualifica come “vincitore” o “idoneo” il ricorrente pur avendo egli superato la prova scritta con punti 21,7/30; 6. per quanto occorra, del bando di concorso del 18.7.2024, ove interpretato nel senso di escludere l’operatività della riserva di legge ex art. 18, co. 4, d.lgs. 40/2017, come modificato dalla L. 74/2023; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di approvazione della graduatoria FT35 e di avvio delle assunzioni dei vincitori del medesimo profilo, in parte qua. Con domanda di accertamento - del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva del 15% per gli operatori volontari SCU ex art. 18, co. 4, d.lgs. 40/2017, come novellato dall’art. 1, co. 9‑bis, L. 74/2023, con conseguente suo inserimento tra i vincitori del profilo FT35; – e, in via gradata, del diritto ad essere comunque incluso nella graduatoria degli idonei senza l’applicazione del limite del 20% ex art. 35, co. 5‑ter, d.lgs. 165/2001, non applicabile al concorso bandito il 18.7.2024, ovvero per l’illegittimità della sua applicazione in ragione della disparità di trattamento rispetto agli altri profili del medesimo bando le cui graduatorie sono state approvate entro il 31.12.2025. Con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, alla rettifica della graduatoria FT35 e all’adozione di tutti gli atti necessari alla corretta formazione della graduatoria e all’assunzione del ricorrente, nei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo. Con vittoria di competenze e spese difensive in distrazione.​

Giustizia amministrativa202604749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale del profilo FT35 del concorso per il reclutamento di 1.000 assistenti del Ministero della Difesa, verbale della commissione e atti applicativi del limite del 20% degli idonei, nella parte in cui il candidato non è stato inserito in graduatoria e non gli è stata applicata la riserva del 15% per gli operatori volontari del Servizio civile universale

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente, partecipante al profilo FT35 con 100 posti disponibili, ha superato l’unica prova scritta con 21,7/30, soglia minima prevista dal bando, e ha dichiarato di avere diritto alla riserva del 15% prevista per gli operatori volontari del Servizio civile universale. La graduatoria, approvata nel 2026, è stata formata applicando il limite del 20% dei posti successivi all’ultimo vincitore previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 165/2001, con conseguente inclusione dei soli candidati collocati fino alla ventesima posizione successiva ai vincitori. Il ricorrente ha contestato la mancata inclusione in graduatoria e la mancata applicazione della riserva, deducendo che la riserva discende direttamente dalla legge e che, comunque, il limite del 20% non avrebbe dovuto essere applicato. In via subordinata ha lamentato la disparità di trattamento rispetto ai candidati di altri profili del medesimo bando, le cui graduatorie erano state approvate nel 2025 e avevano beneficiato della deroga introdotta dall’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025. Il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale ultima disposizione, nella parte in cui esclude dalla deroga le graduatorie approvate nel 2026, ipotizzando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura, differenziati in base a una data casuale e dipendente dai tempi organizzativi dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha pronunciato ordinanza non definitiva e ha sospeso il giudizio cautelare, rimettendo alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025. Il Collegio ha ricostruito la disciplina del limite del 20% degli idonei e della successiva deroga temporale. Ha rilevato che il concorso era stato bandito nel 2024, dopo l’entrata in vigore della disciplina del limite, mentre la graduatoria era stata approvata nel 2026 e non rientrava quindi, secondo il tenore letterale della norma derogatoria, tra quelle approvate nel 2024 o nel 2025 né tra i concorsi banditi nel 2025. Il giudice ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata estensiva, perché il dato letterale è ritenuto chiaro e un’estensione alle graduatorie del 2026 avrebbe creato una nuova norma non ricavabile dal testo. La questione è stata ritenuta rilevante perché l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale potrebbe comportare l’applicazione della deroga anche alla graduatoria del profilo FT35, l’inclusione del ricorrente tra gli idonei e, in presenza dei requisiti, l’applicazione della riserva. Il dubbio di costituzionalità è stato ritenuto non manifestamente infondato sotto due profili: la possibile violazione dell’art. 3 Cost. per contraddittorietà tra la finalità di posticipare l’effettiva applicazione della disciplina taglia-idonei e il criterio basato sull’anno di approvazione della graduatoria; la possibile violazione degli artt. 3 e 97 Cost. perché candidati della medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti diversi esclusivamente in ragione dei tempi, non prevedibili né imputabili ai candidati, con cui l’amministrazione approva le graduatorie. Il TAR ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ordinando la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere. Ogni decisione definitiva sul merito della domanda cautelare e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    Nei concorsi pubblici [...] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione introduce il limite del 20% degli idonei successivi all’ultimo vincitore e consente lo scorrimento entro tale limite nei casi previsti.

  • art. 28-ter d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Il limite del 20% si applica ai concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023; il concorso oggetto del giudizio, bandito nel luglio 2024, rientra nella disciplina.

  • art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La disposizione deroga al limite del 20% per le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. Il TAR dubita della sua legittimità costituzionale nella parte in cui esclude le graduatorie approvate nel 2026, specialmente quando derivino da concorsi banditi nel 2024.

  • art. 35-quater, comma 5-quater, d.lgs. 165/2001

    Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando.

    Le riserve di posti previste dal bando devono essere applicate sulla graduatoria dopo l’applicazione del limite del 20% degli idonei.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, come modificato dalla l. 74/2023

    È indicato come fondamento della riserva del 15% a favore degli operatori volontari del Servizio civile universale, la cui applicazione al ricorrente costituisce una delle domande sostanziali del giudizio.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale della ragionevolezza e dell’eguaglianza. Il TAR dubita che sia ragionevole differenziare i candidati in base all’anno di approvazione della graduatoria, elemento casuale, non prevedibile e dipendente dai tempi organizzativi dell’amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale del buon andamento e della parità di trattamento nell’accesso alla pubblica amministrazione, ritenuto potenzialmente violato dalla disparità tra candidati della medesima procedura concorsuale.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Il tenore letterale della disposizione impugnata impedisce al giudice di estenderne la deroga alle graduatorie approvate nel 2026 mediante interpretazione sistematica o teleologica.

  • art. 23, comma 2, l. 87/1953

    La questione di legittimità costituzionale è rilevante perché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sua soluzione.

  • art. 23 l. 87/1953

    Costituisce la base per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

    Sono richiamati per la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato e per l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria.

Massime di principio

  • Quando una disposizione derogatoria al limite del 20% degli idonei seleziona i beneficiari in base all’anno di approvazione della graduatoria, essa può risultare irragionevole se tale criterio determina trattamenti diversi tra candidati della medesima procedura concorsuale per effetto di tempi organizzativi dell’amministrazione, casuali, non prevedibili e non imputabili ai concorrenti.
  • Non è possibile estendere in via interpretativa una deroga legislativa espressamente riferita alle graduatorie approvate in determinati anni fino a ricomprendere graduatorie approvate in anni ulteriori, quando il tenore letterale della disposizione sia chiaro; un’operazione del genere costituirebbe creazione giudiziale di una nuova norma.
  • La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio cautelare quando l’accoglimento cautelare abbia natura interinale e provvisoria e il giudice conservi il potere di definire definitivamente la domanda cautelare dopo la decisione della Corte costituzionale.
  • La differenziazione normativa tra candidati della stessa procedura concorsuale può violare gli artt. 3 e 97 Cost. quando dipenda esclusivamente dalla diversa data di approvazione delle graduatorie relative a profili distinti, senza collegamento con il merito dei candidati, le caratteristiche del concorso o una ragione giustificatrice coerente con la finalità della disciplina.
  • Una disciplina transitoria volta a posticipare l’effettiva applicazione di un limite agli idonei deve presentare coerenza tra il criterio temporale adottato e la finalità perseguita; è potenzialmente irragionevole includere i concorsi banditi in un determinato anno, anche se conclusi successivamente, ed escludere invece concorsi banditi l’anno precedente ma conclusi nello stesso periodo successivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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