Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., poiché il difensore non aveva depositato, contestualmente all'impugnazione, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. Hanno dedotto (1) che gli imputati dovevano ritenersi presenti ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. (essendo il giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale proposta dal difensore munito di procura speciale) e (2) che la norma transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022) sarebbe dovuta applicarsi diversamente rispetto al momento da prendere a riferimento per l'applicazione dell'art. 581-quater.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che l'assenza degli imputati fosse stata dichiarata il 17 maggio 2022, quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30 dicembre 2022), e perciò si doveva applicare la disciplina previgente che non consente di considerare presente l'imputato rappresentato da procuratore speciale per la richiesta di rito speciale. Sul secondo motivo ha confermato che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n.150/2022, si applica alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto: la sentenza di primo grado è del 23 luglio 2023, pertanto l'onere del deposito del mandato specifico sussiste e la mancata osservanza ne determina l'inammissibilità. La Corte ha inoltre richiamato la modifica legislativa successiva (legge 9 agosto 2024, n.114) che ha cambiato la dizione inserendo "difensore di ufficio", precisando però che la novella non contiene regime transitorio e che vige il principio tempus regit actum; le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la previgente disciplina resta applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. Esito finale: ricorsi infondati; condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
«è altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale»
La norma individua nuovi casi di 'presenza' dell'imputato (richiesta scritta di rito speciale o rappresentanza da procuratore speciale), ma tale estensione non è applicabile retroattivamente ai casi in cui l'assenza sia stata dichiarata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
art. 89, comma 1 e comma 3, d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)
comma 1: «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti ...»; comma 3: «le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto»
Stabiliscono il regime transitorio: le dichiarazioni di assenza anteriori all'entrata in vigore restano disciplinate dalle norme previgenti; le disposizioni introdotte (tra cui art.581 commi nuovi) si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»
Impone, per le impugnazioni di assenza, il deposito a pena di inammissibilità del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con indicazione di domicilio; si applica alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
legge 9 agosto 2024, n.114 (modifica art.581 comma 1-quater)
nuova formulazione: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»
La novella specifica ora il deposito del mandato da parte del difensore di ufficio; non contiene disciplina transitoria, perciò non si applica retroattivamente alle impugnazioni già proposte e vigono i principi sul regime temporale delle norme processuali (tempus regit actum).
Orientamento delle Sezioni Unite (De Felice, udienza 24 ottobre 2024)
informazione provvisoria statuente che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ... continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»
Conferma la disciplina temporale: le modifiche legislative successive non travolgono automaticamente le regole applicabili alle impugnazioni già proposte entro la data di entrata in vigore della novella.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di assenza dell'imputato è antecedente all'entrata in vigore di una riforma processuale, va applicata la disciplina previgente (principio tempus regit actum).
- Per impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, è necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/elezione di domicilio per l'imputato assente (art.581 co.1-quater).
- La rappresentanza da parte di un procuratore speciale o la richiesta scritta di rito speciale rendono l'imputato 'presente' solo se la dichiarazione di assenza e le norme applicabili collocano tale fattispecie nella vigenza delle nuove regole; in caso di assenza dichiarata prima dell'entrata in vigore, la nuova previsione non opera retroattivamente.
- Le modifiche successive alla disciplina (es. legge n.114/2024) che non prevedono regole transitorie non si applicano automaticamente alle impugnazioni già proposte; occorre verificare le date rilevanti (data della dichiarazione di assenza, data della sentenza, data di deposito dell'impugnazione, data di entrata in vigore delle norme) per stabilire il regime applicabile.
- Prassi consigliata: in procedimenti di assenza, far rilasciare e depositare il mandato specifico al difensore (indicando domicilio o elezione) immediatamente dopo la pronuncia della sentenza; verificare se il difensore è di fiducia o d'ufficio e adeguarsi alla normativa temporale vigente per evitare l'inammissibilità.
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