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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31222/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello, non specifico e privo di un concreto confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per reati di ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici di merito avessero affermato la colpevolezza sulla base di elementi privi di valore probante e comunque inidonei a sostenere un giudizio di reità. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'unico motivo si limitava a reiterare censure già proposte in appello e già correttamente disattese, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; da ciò ha desunto la mancanza di specificità del ricorso, con conseguente inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; le doglianze meramente apparenti o la semplice reiterazione di motivi già dedotti e disattesi in appello non soddisfano il requisito e determinano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel giudizio di merito.
  • La specificità del ricorso richiede una critica argomentata e autonoma rispetto alla decisione impugnata; doglianze generiche, apparenti o meramente ripetitive non assolvono tale funzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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