Cassazione Penale, Sentenza n. 19202/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente affrontato i motivi di appello, in particolare non ha risposto alla censura relativa al ruolo di costitutori attribuito ai ricorrenti e ha erroneamente dato per rinunciati profili non rinunciati. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E e dell'art. 521 c.p.p., sostenendo che i giudici hanno condannato per un fatto ontologicamente diverso da quello contestato (mutamento della qualificazione dei rapporti tra gruppi e passaggio da un'unica associazione a sottogruppi o a un piccolo organismo plurisoggettivo), operando una sorpresa in sentenza; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416 c.p., perché la Corte d'appello avrebbe affermato apoditticamente l'esistenza di un'organizzazione criminale senza spiegare perché atti occasionali o estemporanei dovessero essere ricondotti ai ricorrenti nell'ambito di un'associazione; (3) violazione dell'art. 416, comma 3, c.p. per difetto assoluto di motivazione circa il ruolo di costitutori/dirigenti attribuito ai fratelli Vitale, censura che era stata specificamente dedotta in appello e che la corte territoriale non ha affrontato (la difesa aveva rinunciato solo a un diverso motivo). Inoltre si deduce che la Corte d'appello, pur riducendo la pena, non ha adeguatamente confrontato le censure di merito e ha ritenuto erroneamente che i ricorrenti avessero rinunciato a questioni sostanziali.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma utilizzata per contestare l'esistenza di un'associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito adeguata motivazione per collegare i singoli fatti all'esistenza e all'organizzazione stabile prevista dall'art.416, e la Cassazione ha annullato per carenza di adeguato esame delle censure in proposito.
art. 416, comma 3, cod. pen.
Riferimento alla posizione di vertice/costitutore nell'associazione: la sentenza di primo grado aveva attribuito tale ruolo ai fratelli Vitale; la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente la conferma e la Cassazione ha ritenuto che manchi un confronto motivato con il motivo di appello che contestava tale attribuzione.
art. 606, comma 1, lett. B ed E cod. proc. pen.
Norme di cassazione invocate per vizio di motivazione e per omessa o contraddittoria risposta alle censure: i ricorrenti hanno dedotto che la Corte d'appello ha mutato la qualificazione del fatto e non ha risposto alle specifiche doglianze, e la Corte di Cassazione ha accolto tali rilievi.
art. 521 cod. proc. pen.
Riferito in relazione al divieto di pronunicarsi su fatto diverso da quello processato o alla necessità di rispetto del principio del contraddittorio nella modificazione dell'imputazione; la censura è stata che la qualificazione giuridica cambiata in sentenza ha costituito sorpresa non adeguatamente affrontata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di devoluzione in cassazione (limiti dei motivi dedotti in relazione all'impugnazione); usata per delimitare i motivi analizzati in cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. legge 18/12/2020, n.176) e articoli richiamati (art.94 d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.17 d.l. 22/06/2023 n.75)
Norme richiamate per giustificare il trattamento del ricorso senza la presenza fisica delle parti: la causa è stata trattata con le parti che hanno concluso per iscritto in base alla disciplina transitoria richiamata.
art. 479 e art. 459 cod. pen. (delitti contestati nei capi 19 e 20)
Norme relative ai singoli delitti (falsità, ecc.) contestati nell'ambito dell'associazione: compaiono nell'imputazione, ma la questione principale davanti alla Cassazione è stata la qualificazione e la motivazione dell'associazione e del ruolo degli imputati.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve affrontare e motivare specificamente ciascun motivo di gravame: omissioni o risposte generiche ai motivi di appello possono determinare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione.
- Non è consentito condannare per un fatto ontologicamente diverso da quello contestato (mutatio criminis) senza preventiva, chiara e contraddittoria modifica dell'imputazione; qualsiasi cambiamento rilevante nella qualificazione giuridica deve essere adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle parti.
- Per l'attribuzione della partecipazione ad un'associazione a delinquere (art.416 c.p.) è necessaria una motivazione concreta che colleghi i comportamenti contestati alla struttura organizzativa, alla stabile cooperazione e ai ruoli degli imputati; decisioni apodittiche o basate su mere supposizioni sono vulnerabili a cassazione.
- La rinuncia a singoli motivi di appello deve essere chiara e specifica: la Corte non può presumere la rinuncia a censure non espressamente abbandonate dalla difesa.
- In presenza di carenze motivazionali rilevanti su punti essenziali dell'imputazione (es. ruolo dirigente, natura dell'organizzazione) la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame, anziché cassare solo in parte o ridurre la pena.
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