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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19202/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente affrontato i motivi di appello, in particolare non ha risposto alla censura relativa al ruolo di costitutori attribuito ai ricorrenti e ha erroneamente dato per rinunciati profili non rinunciati. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E e dell'art. 521 c.p.p., sostenendo che i giudici hanno condannato per un fatto ontologicamente diverso da quello contestato (mutamento della qualificazione dei rapporti tra gruppi e passaggio da un'unica associazione a sottogruppi o a un piccolo organismo plurisoggettivo), operando una sorpresa in sentenza; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416 c.p., perché la Corte d'appello avrebbe affermato apoditticamente l'esistenza di un'organizzazione criminale senza spiegare perché atti occasionali o estemporanei dovessero essere ricondotti ai ricorrenti nell'ambito di un'associazione; (3) violazione dell'art. 416, comma 3, c.p. per difetto assoluto di motivazione circa il ruolo di costitutori/dirigenti attribuito ai fratelli Vitale, censura che era stata specificamente dedotta in appello e che la corte territoriale non ha affrontato (la difesa aveva rinunciato solo a un diverso motivo). Inoltre si deduce che la Corte d'appello, pur riducendo la pena, non ha adeguatamente confrontato le censure di merito e ha ritenuto erroneamente che i ricorrenti avessero rinunciato a questioni sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma utilizzata per contestare l'esistenza di un'associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito adeguata motivazione per collegare i singoli fatti all'esistenza e all'organizzazione stabile prevista dall'art.416, e la Cassazione ha annullato per carenza di adeguato esame delle censure in proposito.

  • art. 416, comma 3, cod. pen.

    Riferimento alla posizione di vertice/costitutore nell'associazione: la sentenza di primo grado aveva attribuito tale ruolo ai fratelli Vitale; la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente la conferma e la Cassazione ha ritenuto che manchi un confronto motivato con il motivo di appello che contestava tale attribuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. B ed E cod. proc. pen.

    Norme di cassazione invocate per vizio di motivazione e per omessa o contraddittoria risposta alle censure: i ricorrenti hanno dedotto che la Corte d'appello ha mutato la qualificazione del fatto e non ha risposto alle specifiche doglianze, e la Corte di Cassazione ha accolto tali rilievi.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione al divieto di pronunicarsi su fatto diverso da quello processato o alla necessità di rispetto del principio del contraddittorio nella modificazione dell'imputazione; la censura è stata che la qualificazione giuridica cambiata in sentenza ha costituito sorpresa non adeguatamente affrontata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di devoluzione in cassazione (limiti dei motivi dedotti in relazione all'impugnazione); usata per delimitare i motivi analizzati in cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. legge 18/12/2020, n.176) e articoli richiamati (art.94 d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.17 d.l. 22/06/2023 n.75)

    Norme richiamate per giustificare il trattamento del ricorso senza la presenza fisica delle parti: la causa è stata trattata con le parti che hanno concluso per iscritto in base alla disciplina transitoria richiamata.

  • art. 479 e art. 459 cod. pen. (delitti contestati nei capi 19 e 20)

    Norme relative ai singoli delitti (falsità, ecc.) contestati nell'ambito dell'associazione: compaiono nell'imputazione, ma la questione principale davanti alla Cassazione è stata la qualificazione e la motivazione dell'associazione e del ruolo degli imputati.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve affrontare e motivare specificamente ciascun motivo di gravame: omissioni o risposte generiche ai motivi di appello possono determinare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione.
  • Non è consentito condannare per un fatto ontologicamente diverso da quello contestato (mutatio criminis) senza preventiva, chiara e contraddittoria modifica dell'imputazione; qualsiasi cambiamento rilevante nella qualificazione giuridica deve essere adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle parti.
  • Per l'attribuzione della partecipazione ad un'associazione a delinquere (art.416 c.p.) è necessaria una motivazione concreta che colleghi i comportamenti contestati alla struttura organizzativa, alla stabile cooperazione e ai ruoli degli imputati; decisioni apodittiche o basate su mere supposizioni sono vulnerabili a cassazione.
  • La rinuncia a singoli motivi di appello deve essere chiara e specifica: la Corte non può presumere la rinuncia a censure non espressamente abbandonate dalla difesa.
  • In presenza di carenze motivazionali rilevanti su punti essenziali dell'imputazione (es. ruolo dirigente, natura dell'organizzazione) la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame, anziché cassare solo in parte o ridurre la pena.

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