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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32495/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (15/03/2023) che aveva parzialmente riformato l'ordinanza cautelare del GIP relativa a ipotesi di associazione a delinquere e reati connessi. Il ricorrente deduce tre gruppi di censure: (1) illegittimità dell'acquisizione dei codici IMEI/IMSI delle utenze dei coindagati senza ordine dell'autorità giudiziaria, con violazione degli artt. 15 Cost. e 8 CEDU; (2) inutilizzabilità delle chat SKY ECC per omissione di trasmissione agli atti degli atti relativi alla decrittazione/digitalizzazione (impossibilità di verifica da parte della difesa) e contestazione dell'applicabilità degli artt. 266 ss. c.p.p. all'attività di decrittazione; (3) vizio di motivazione nella ritenuta applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p.) per carenza di elementi concreti a dimostrazione di un gruppo transnazionale distinto e non immedesimato con l'associazione a delinquere contestata.

La decisione

La Corte ha rigettato le censure relative alle modalità di acquisizione degli IMEI/IMSI e all'utilizzabilità delle chat SKY ECC: ha ritenuto che l'individuazione delle utenze e attività analoghe rientrino negli atti urgenti attribuiti alla polizia giudiziaria (artt. 55 e 348 c.p.p.) e non richiedano preventiva autorizzazione; ha inoltre confermato l'ammissibilità delle conversazioni decriptate acquisite mediante Ordine Europeo di Indagine eseguito all'estero, presupponendo la regolarità della procedura straniera salvo prova concreta del contrario, e ha qualificato i dati decriptati come dato informativo/documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. Contrariamente, la Corte ha accolto la censura relativa alla motivazione sull'aggravante di transnazionalità: ha ritenuto apodittica e carente la valutazione del Tribunale circa l'esistenza di un gruppo transnazionale distinto e l'assenza di 'immedesimazione' con l'associazione a delinquere, e ha annullato l'ordinanza nella parte relativa all'applicazione dell'aggravante, rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale base per il riesame e per la proposizione del ricorso; utilizzata in relazione ai profili procedurali impugnati.

  • art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973

    Norma sostanziale relativa a specifico reato contestato (capo a, con aggravante per transnazionalità); riferimento alla fattispecie oggetto delle indagini.

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973

    Ulteriore norma sostanziale richiamata tra i capi di imputazione (capo q).

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla riserva di giurisdizione e alla necessità di ordine giudiziario per attività invasive; la Corte non ha ritenuto violato il principio nella fattispecie dell'individuazione di IMEI/IMSI operata dalla PG.

  • art. 8 Convenzione EDU

    Richiamato per il diritto alla vita privata; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione ove l'attività di identificazione utenze sia riconducibile agli atti urgenti di PG e salvo prova concreta di illegittimità della procedura estera per le acquisizioni tramite O.I.E.

  • artt. 55 e 348 cod. proc. pen.

    Interpretati dalla Corte come fonti che legittimano l'attività urgente e 'innominata' della polizia giudiziaria (es. identificazione IMEI/utenze) senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quando non si tratti di acquisizione del contenuto delle comunicazioni.

  • artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.

    Disciplina delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto non applicabili tali norme alla decriptazione/alla qualificazione come dato documentale delle conversazioni SKY ECC acquisite tramite O.I.E.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato il dato informatico decriptato come documento informatico acquisibile ai sensi di questa disposizione, escludendo l'applicazione delle norme sulle intercettazioni (artt. 266 ss.)

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante della transnazionalità: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui può applicarsi all'associazione a delinquere solo se il gruppo criminale transnazionale non coincide con l'associazione a delinquere; ha ritenuto carente la motivazione che l'aveva riconosciuta nel caso concreto.

  • art. 4 legge 16/03/2006 n. 146

    Norma che introduce la fattispecie aggravante della transnazionalità; richiamata nel contesto dell'interpretazione dell'art. 61-bis e dei relativi criteri di applicazione.

Massime di principio

  • L'individuazione da parte della polizia giudiziaria di codici identificativi degli apparecchi (IMEI/IMSI) tramite attività di monitoraggio rientra, di norma, tra gli atti urgenti e innominati degli artt. 55 e 348 c.p.p. e non richiede preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, salvo che dall'attività emerga una lesione concreta di diritti fondamentali.
  • Le prove acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine eseguito da autorità straniere (es. decriptazione di chat SKY ECC) si presumono regolari e utilizzabili in Italia, con la possibilità per il giudice italiano di verificare solo la sussistenza di violazioni rilevanti dei principi fondamentali; la difesa deve proporre elementi concreti per superare tale presunzione.
  • La decriptazione di comunicazioni cifrate che produce contenuti intellegibili può essere qualificata come dato informativo/documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., e non come intercettazione soggetta agli artt. 266 e seguenti, salvo diversamente risultare da elementi di fatto.
  • L'aggravante della transnazionalità richiede motivazione puntuale e concreta: non sono sufficienti riferimenti generici a fornitori esteri o a incontri occasionali; è necessario dimostrare un gruppo transnazionale distinto e non sovrapponibile all'associazione nazionale (assenza di 'immedesimazione').
  • Per la difesa, la strada efficace è produrre elementi specifici e circostanziati che dimostrino violazioni procedurali o carenze probatorie (ad es. dettagli sulle modalità di acquisizione/decriptazione all'estero); per l'azione pubblica, occorre documentare in modo analitico i fatti che giustificano l'applicazione di aggravanti transnazionali.

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