Cassazione Penale, Sentenza n. 32495/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (15/03/2023) che aveva parzialmente riformato l'ordinanza cautelare del GIP relativa a ipotesi di associazione a delinquere e reati connessi. Il ricorrente deduce tre gruppi di censure: (1) illegittimità dell'acquisizione dei codici IMEI/IMSI delle utenze dei coindagati senza ordine dell'autorità giudiziaria, con violazione degli artt. 15 Cost. e 8 CEDU; (2) inutilizzabilità delle chat SKY ECC per omissione di trasmissione agli atti degli atti relativi alla decrittazione/digitalizzazione (impossibilità di verifica da parte della difesa) e contestazione dell'applicabilità degli artt. 266 ss. c.p.p. all'attività di decrittazione; (3) vizio di motivazione nella ritenuta applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p.) per carenza di elementi concreti a dimostrazione di un gruppo transnazionale distinto e non immedesimato con l'associazione a delinquere contestata.
La decisione
La Corte ha rigettato le censure relative alle modalità di acquisizione degli IMEI/IMSI e all'utilizzabilità delle chat SKY ECC: ha ritenuto che l'individuazione delle utenze e attività analoghe rientrino negli atti urgenti attribuiti alla polizia giudiziaria (artt. 55 e 348 c.p.p.) e non richiedano preventiva autorizzazione; ha inoltre confermato l'ammissibilità delle conversazioni decriptate acquisite mediante Ordine Europeo di Indagine eseguito all'estero, presupponendo la regolarità della procedura straniera salvo prova concreta del contrario, e ha qualificato i dati decriptati come dato informativo/documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. Contrariamente, la Corte ha accolto la censura relativa alla motivazione sull'aggravante di transnazionalità: ha ritenuto apodittica e carente la valutazione del Tribunale circa l'esistenza di un gruppo transnazionale distinto e l'assenza di 'immedesimazione' con l'associazione a delinquere, e ha annullato l'ordinanza nella parte relativa all'applicazione dell'aggravante, rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale base per il riesame e per la proposizione del ricorso; utilizzata in relazione ai profili procedurali impugnati.
art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973
Norma sostanziale relativa a specifico reato contestato (capo a, con aggravante per transnazionalità); riferimento alla fattispecie oggetto delle indagini.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Ulteriore norma sostanziale richiamata tra i capi di imputazione (capo q).
art. 15 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla riserva di giurisdizione e alla necessità di ordine giudiziario per attività invasive; la Corte non ha ritenuto violato il principio nella fattispecie dell'individuazione di IMEI/IMSI operata dalla PG.
art. 8 Convenzione EDU
Richiamato per il diritto alla vita privata; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione ove l'attività di identificazione utenze sia riconducibile agli atti urgenti di PG e salvo prova concreta di illegittimità della procedura estera per le acquisizioni tramite O.I.E.
artt. 55 e 348 cod. proc. pen.
Interpretati dalla Corte come fonti che legittimano l'attività urgente e 'innominata' della polizia giudiziaria (es. identificazione IMEI/utenze) senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quando non si tratti di acquisizione del contenuto delle comunicazioni.
artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.
Disciplina delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto non applicabili tali norme alla decriptazione/alla qualificazione come dato documentale delle conversazioni SKY ECC acquisite tramite O.I.E.
art. 234-bis cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato il dato informatico decriptato come documento informatico acquisibile ai sensi di questa disposizione, escludendo l'applicazione delle norme sulle intercettazioni (artt. 266 ss.)
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante della transnazionalità: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui può applicarsi all'associazione a delinquere solo se il gruppo criminale transnazionale non coincide con l'associazione a delinquere; ha ritenuto carente la motivazione che l'aveva riconosciuta nel caso concreto.
art. 4 legge 16/03/2006 n. 146
Norma che introduce la fattispecie aggravante della transnazionalità; richiamata nel contesto dell'interpretazione dell'art. 61-bis e dei relativi criteri di applicazione.
Massime di principio
- L'individuazione da parte della polizia giudiziaria di codici identificativi degli apparecchi (IMEI/IMSI) tramite attività di monitoraggio rientra, di norma, tra gli atti urgenti e innominati degli artt. 55 e 348 c.p.p. e non richiede preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, salvo che dall'attività emerga una lesione concreta di diritti fondamentali.
- Le prove acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine eseguito da autorità straniere (es. decriptazione di chat SKY ECC) si presumono regolari e utilizzabili in Italia, con la possibilità per il giudice italiano di verificare solo la sussistenza di violazioni rilevanti dei principi fondamentali; la difesa deve proporre elementi concreti per superare tale presunzione.
- La decriptazione di comunicazioni cifrate che produce contenuti intellegibili può essere qualificata come dato informativo/documentale acquisibile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., e non come intercettazione soggetta agli artt. 266 e seguenti, salvo diversamente risultare da elementi di fatto.
- L'aggravante della transnazionalità richiede motivazione puntuale e concreta: non sono sufficienti riferimenti generici a fornitori esteri o a incontri occasionali; è necessario dimostrare un gruppo transnazionale distinto e non sovrapponibile all'associazione nazionale (assenza di 'immedesimazione').
- Per la difesa, la strada efficace è produrre elementi specifici e circostanziati che dimostrino violazioni procedurali o carenze probatorie (ad es. dettagli sulle modalità di acquisizione/decriptazione all'estero); per l'azione pubblica, occorre documentare in modo analitico i fatti che giustificano l'applicazione di aggravanti transnazionali.
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