Sentenza n. 585/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3267 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 260/2023 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/11/2023 nella causa RG N. 327/2023. quanto al ricorso n. 3313 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 121/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/05/2024 nella causa RG N. 668/2023. . quanto al ricorso n. 3525 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 258/2024 pubblicata il 28/05/2024 RG LAV n. 727/2023 da Tribunale di Cuneo. quanto al ricorso n. 3532 del 2025: Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 282/2023 pubblicata il 18/07/2023 nella vertenza RG LAV n. 316/2023 dal Tribunale di Vercelli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione dei ricorsi, di sentenze del giudice ordinario del lavoro relative alla carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti quattro ricorsi per ottemperanza a giudicati formatisi su sentenze dei Tribunali di Novara, Cuneo e Vercelli, Sezioni Lavoro. I ricorrenti lamentavano la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di quanto statuito nei titoli giudiziali, aventi a oggetto la carta del docente. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento. Nella memoria depositata prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dato atto che l'amministrazione aveva successivamente adempiuto alle statuizioni contenute nelle sentenze presupposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'integrale adempimento dell'amministrazione ai giudicati prima della decisione. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi per ottemperanza. Per ciascun ricorso ha liquidato complessivamente € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale dei ricorsi per ottemperanza, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie alle statuizioni contenute nei giudicati azionati.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, alle statuizioni contenute nel giudicato azionato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; in tal caso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- La riunione di ricorsi aventi identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla liquidazione delle spese riferita a ciascun ricorso.
Come è indicizzato
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