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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32515/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per violazioni del codice della strada, deducendo la prescrizione del credito vantato dal Comune. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ma, considerata la contumacia dell'ente locale e del concessionario, non aveva posto le spese di lite a loro carico. In appello la ricorrente aveva impugnato soltanto il capo relativo alle spese; il Tribunale aveva respinto l’appello ritenendo giustificata la compensazione per il fatto che la cartella non era stata poi azionata in via esecutiva. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione solo apparente, assumendo che la notifica della cartella equivalga a titolo esecutivo e precetto e che dunque l’affermazione del Tribunale sulla mancata attivazione della pretesa fosse illogica; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, sostenendo che mancasse la specificazione di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo esistente una motivazione comprensibile e non meramente apparente, poiché il Tribunale aveva fondato la decisione non sull'assenza di richieste di pagamento, ma sulla mancata esecuzione forzata della pretesa. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la mancata azione esecutiva della cartella, in presenza di una pretesa non sgravata neppure nel corso del giudizio, non integra di per sé una ragione grave ed eccezionale per compensare le spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La deduzione di motivazione apparente è stata respinta perché la decisione di merito conteneva una motivazione effettiva e intellegibile sul punto decisivo della mancata esecuzione forzata della pretesa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni che il giudice di merito deve individuare e specificare; la mera mancata esecuzione forzata della cartella non è sufficiente, specie se la pretesa non viene sgravata nel corso del giudizio.

  • sentenza Corte cost. n. 77 del 2018

    L'arresto costituzionale è richiamato per chiarire che le ragioni di compensazione devono essere analoghe, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipizzate e fungere da parametro esplicativo della clausola generale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare in concreto le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, secondo una valutazione sindacabile in cassazione.
  • Le ragioni di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c. devono essere interpretate in modo restrittivo e devono presentare un grado di gravità ed eccezionalità almeno pari a quello delle ipotesi espressamente considerate dalla norma.
  • La sola circostanza che una cartella esattoriale non sia stata ancora azionata esecutivamente non basta, di regola, a giustificare la compensazione delle spese se la pretesa creditoria resta attuale e non viene sgravata nel corso del giudizio.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice espone una ragione effettiva, ancorché contestabile nel merito; non ricorre nullità se la ratio decidendi è comunque individuabile dal testo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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