Sentenza del 30/12/2022 n. 6501 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella Di Pagamento - Interessi - Obbligo Di Motivazione - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che la cartella relativa agli interessi deve essere motivata; non rileva che il debito principale sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato: il contribuente deve poter verificare la correttezza del calcolo effettuato dall'Agente della Riscossione. Ne consegue il favore del ricorrente rispetto alla carenza motivazionale della cartella per gli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la cartella di pagamento chiedeva il pagamento degli interessi maturati su un debito tributario senza fornire adeguata motivazione e dettaglio del calcolo; il ricorrente contestava che, pur essendo il debito principale eventualmente già riconosciuto con sentenza passata in giudicato, l'agente della riscossione dovesse comunque indicare i criteri e i dettagli del calcolo degli interessi per consentire la verifica della correttezza
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 241
richiama il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a comprendere il fondamento della pretesa, anche quando riguardi interessi
decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212
richiama i diritti del contribuente all'informazione e alla trasparenza, rafforzando l'esigenza che l'atto di riscossione riporti dettagli tali da permettere la verifica del calcolo degli interessi
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 8651/2009; Cass. 4516/2012; Cass. Ord. 15554/2017
principio consolidato secondo cui l'assenza di adeguata motivazione nella cartella relativa agli interessi compromette la legittimità dell'atto; il riconoscimento del debito principale in sentenza non esonera l'agente dalla precisa indicazione dei calcoli degli interessi
Massime di principio
- Una cartella di pagamento degli interessi deve contenere elementi di calcolo sufficienti (periodo di riferimento, base imponibile su cui sono calcolati gli interessi, aliquote applicate e criteri di computo) per consentire al contribuente di verificare la correttezza del dovuto
- Il fatto che il debito principale sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato non esonera l'Agente della Riscossione dall'obbligo di motivare e dettagliare gli interessi richiesti
- In mancanza di adeguata motivazione la cartella relativa agli interessi può essere impugnata con buone probabilità di successo da parte del contribuente
- Gli Uffici e l'Agente della Riscossione dovrebbero allegare o indicare chiaramente i calcoli relativi agli interessi (periodi, tassi, eventuali interruzioni, compensazioni) per evitare l'annullamento dell'atto per carenza motivazionale
- Per il contribuente, è opportuno richiedere sempre il dettaglio del calcolo prima di procedere al pagamento o, in mancanza, impugnare la cartella per carenza di motivazione
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