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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2124/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione (pena: 9 mesi reclusione e €300 multa con sospensione condizionale). Motivi: 1) nullità del giudizio d'appello per presunta mancata notificazione del decreto di citazione in appello (violazione artt. 601 e 429 c.p.p.); 2) violazione dell'art. 271 c.p.p. per mancata trascrizione delle intercettazioni, con conseguente utilizzazione di prova non acquisita; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul dolo nella ricettazione; 4) errata esclusione dell'art. 712 c.p. (colpa vs. dolo) e applicazione errata della legge penale in tema di consapevolezza della contraffazione; 5) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione ex art.175 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo (notifiche): manifestamente infondato — dagli atti risulta regolare la citazione e la dichiarazione di assenza dell'imputato nelle udienze differite. Secondo motivo (intercettazioni): manifestamente infondato — la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso in dibattimento delle dichiarazioni sul contenuto delle intercettazioni rese dai verbalizzanti e ha richiamato giurisprudenza secondo cui la mancata trascrizione non rende automaticamente inutilizzabili le prove registrate; l'oggetto di prova è la bobina/registrazione. Terzo e quarto motivo (dolo/712 c.p.): manifestamente infondati — la Corte ha confermato che, per la ricettazione, la ricezione o acquisto di prodotti con marchio contraffatto integra il reato quando l'autore, data la professionalità, la scarsa qualità e l'ingente quantità, ha consapevolezza della falsità del segno distintivo; sussiste almeno il dolo eventuale, escludendo l'applicabilità dell'art.712 c.p. Quinto motivo (non menzione): manifestamente infondato — il diniego del beneficio della non menzione è legittimo anche se è stata concessa la sospensione condizionale, quando il giudice valuta la gravità dei fatti e il profilo personale dell'imputato secondo i criteri dell'art.133 c.p.; quindi confermato il diniego. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). La condanna di primo e secondo grado resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art.16 D.L. 30/12/2021, n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamate solo in relazione alla modalità di trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; non incidente sul merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso utilizzati per inquadrare i motivi dedotti nei termini strettamente necessari.

  • art. 601 e art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la notifica in appello; la Corte ha ritenuto invece che la notifica e la vocatio in ius fossero regolari e che l'assenza dell'imputato fosse legittimamente dichiarata.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che la mancata trascrizione delle intercettazioni non determina automaticamente inutilizzabilità: la prova è costituita dalla registrazione e il contenuto può essere comprovato anche tramite deposizione testimoniale; l'art.271 non richiama l'art.268, comma 7, tra le ipotesi che comportano inutilizzabilità.

  • art. 268, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato per esclusione: la mancata trascrizione non è espressamente prevista tra le cause di inutilizzabilità richiamate da art.271.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la mancata trascrizione non rientra nelle nullità di ordine generale tipizzate dall'art.178.

  • art. 712 cod. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente (presunta applicabilità per negligenza): la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.712 perché nei fatti era accertata la consapevolezza o almeno il dolo eventuale sulla contraffazione.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sul beneficio della non menzione: la Corte distingue tale beneficio dalla sospensione condizionale e ritiene legittimo il diniego della non menzione in presenza di gravità dei fatti e pregresse condanne, anche se è stata concessa la sospensione condizionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio che il giudice deve considerare nel valutare la concessione di benefici (gravità del fatto e profili personali), giustificando il diniego della non menzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La regolarità delle notifiche in appello va valutata con riferimento all'insieme degli atti e dei differimenti: una notifica originaria di vocatio in ius integrata da successiva notifica del verbale può essere considerata valida se dagli atti risulta la corretta citazione per la data effettiva di udienza.
  • La mancata trascrizione formale delle intercettazioni non porta automaticamente all'inutilizzabilità della prova: il contenuto delle intercettazioni può essere provato anche tramite deposizione testimoniale e la registrazione stessa costituisce l'oggetto di prova.
  • Per il reato di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita o della falsità del marchio può essere desunta da elementi obiettivi (scarsa qualità, grande quantità, competenza professionale del compratore): ciò può integrare il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, escludendo l'applicabilità di norme riferibili alla colpa.
  • Il beneficio della non menzione è distinto dalla sospensione condizionale della pena: anche con sospensione e attenuanti, il giudice può legittimamente negare la non menzione valutando la gravità del fatto e la personalità del condannato secondo i parametri dell'art.133 c.p.
  • Le censure che sollevano errori di fatto nella valutazione probatoria sono difficilmente ammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dalla Corte territoriale.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di somme a titolo di ammende (art.616 c.p.p.); pertanto va valutata la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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