Cassazione Penale, Sentenza n. 2124/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione (pena: 9 mesi reclusione e €300 multa con sospensione condizionale). Motivi: 1) nullità del giudizio d'appello per presunta mancata notificazione del decreto di citazione in appello (violazione artt. 601 e 429 c.p.p.); 2) violazione dell'art. 271 c.p.p. per mancata trascrizione delle intercettazioni, con conseguente utilizzazione di prova non acquisita; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul dolo nella ricettazione; 4) errata esclusione dell'art. 712 c.p. (colpa vs. dolo) e applicazione errata della legge penale in tema di consapevolezza della contraffazione; 5) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione ex art.175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo (notifiche): manifestamente infondato — dagli atti risulta regolare la citazione e la dichiarazione di assenza dell'imputato nelle udienze differite. Secondo motivo (intercettazioni): manifestamente infondato — la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso in dibattimento delle dichiarazioni sul contenuto delle intercettazioni rese dai verbalizzanti e ha richiamato giurisprudenza secondo cui la mancata trascrizione non rende automaticamente inutilizzabili le prove registrate; l'oggetto di prova è la bobina/registrazione. Terzo e quarto motivo (dolo/712 c.p.): manifestamente infondati — la Corte ha confermato che, per la ricettazione, la ricezione o acquisto di prodotti con marchio contraffatto integra il reato quando l'autore, data la professionalità, la scarsa qualità e l'ingente quantità, ha consapevolezza della falsità del segno distintivo; sussiste almeno il dolo eventuale, escludendo l'applicabilità dell'art.712 c.p. Quinto motivo (non menzione): manifestamente infondato — il diniego del beneficio della non menzione è legittimo anche se è stata concessa la sospensione condizionale, quando il giudice valuta la gravità dei fatti e il profilo personale dell'imputato secondo i criteri dell'art.133 c.p.; quindi confermato il diniego. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). La condanna di primo e secondo grado resta confermata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art.16 D.L. 30/12/2021, n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)
Richiamate solo in relazione alla modalità di trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; non incidente sul merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso utilizzati per inquadrare i motivi dedotti nei termini strettamente necessari.
art. 601 e art. 429 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare la notifica in appello; la Corte ha ritenuto invece che la notifica e la vocatio in ius fossero regolari e che l'assenza dell'imputato fosse legittimamente dichiarata.
art. 271 cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la mancata trascrizione delle intercettazioni non determina automaticamente inutilizzabilità: la prova è costituita dalla registrazione e il contenuto può essere comprovato anche tramite deposizione testimoniale; l'art.271 non richiama l'art.268, comma 7, tra le ipotesi che comportano inutilizzabilità.
art. 268, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato per esclusione: la mancata trascrizione non è espressamente prevista tra le cause di inutilizzabilità richiamate da art.271.
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte osserva che la mancata trascrizione non rientra nelle nullità di ordine generale tipizzate dall'art.178.
art. 712 cod. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente (presunta applicabilità per negligenza): la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.712 perché nei fatti era accertata la consapevolezza o almeno il dolo eventuale sulla contraffazione.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione: la Corte distingue tale beneficio dalla sospensione condizionale e ritiene legittimo il diniego della non menzione in presenza di gravità dei fatti e pregresse condanne, anche se è stata concessa la sospensione condizionale.
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio che il giudice deve considerare nel valutare la concessione di benefici (gravità del fatto e profili personali), giustificando il diniego della non menzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La regolarità delle notifiche in appello va valutata con riferimento all'insieme degli atti e dei differimenti: una notifica originaria di vocatio in ius integrata da successiva notifica del verbale può essere considerata valida se dagli atti risulta la corretta citazione per la data effettiva di udienza.
- La mancata trascrizione formale delle intercettazioni non porta automaticamente all'inutilizzabilità della prova: il contenuto delle intercettazioni può essere provato anche tramite deposizione testimoniale e la registrazione stessa costituisce l'oggetto di prova.
- Per il reato di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita o della falsità del marchio può essere desunta da elementi obiettivi (scarsa qualità, grande quantità, competenza professionale del compratore): ciò può integrare il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, escludendo l'applicabilità di norme riferibili alla colpa.
- Il beneficio della non menzione è distinto dalla sospensione condizionale della pena: anche con sospensione e attenuanti, il giudice può legittimamente negare la non menzione valutando la gravità del fatto e la personalità del condannato secondo i parametri dell'art.133 c.p.
- Le censure che sollevano errori di fatto nella valutazione probatoria sono difficilmente ammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dalla Corte territoriale.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di somme a titolo di ammende (art.616 c.p.p.); pertanto va valutata la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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