Cassazione Civile, Ordinanza n. 33772/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile sito in Foligno e aveva contestato anche l'omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g-bis, t.u.i.r. La CTR aveva ritenuto legittima la rettifica perché il prezzo di vendita indicato nell'atto di compravendita era inferiore al valore risultante da perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 per la rideterminazione del valore del terreno, e perché tale perizia non era stata richiamata nell'atto. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 448 del 2001, sostenendo che la CTR avesse erroneamente consentito all'Amministrazione di tassare la plusvalenza assumendo il valore storico di acquisto o comunque di disconoscere gli effetti della perizia giurata solo perché il prezzo di cessione era inferiore al valore periziato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo che la questione fosse controversa fino all'intervento delle Sezioni Unite, e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite secondo cui la vendita a prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia giurata non comporta decadenza dal beneficio fiscale né consente di riprendere a tassazione la plusvalenza secondo il valore storico del bene, salvo prova dell'Ufficio che il valore periziato non corrisponda all'effettivo valore del cespite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 7, commi 1 e 6, l. n. 448 del 2001
Il meccanismo di rivalutazione del terreno mediante perizia giurata e imposta sostitutiva, una volta perfezionato, fissa un valore normale minimo di riferimento che impedisce di tornare al valore storico di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, salvo prova contraria dell'Ufficio.
art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986
Disciplina le plusvalenze imponibili relative ai terreni edificabili e agricoli, nel cui ambito si colloca la controversia.
art. 68 t.u.i.r.
È richiamato quale criterio ordinario di calcolo della plusvalenza, che non può essere riattivato quando operi validamente il regime speciale della rivalutazione.
art. 17, comma 1, lett. g-bis, t.u.i.r.
È menzionato nell'avviso di accertamento come base dell'imposta dovuta per la fattispecie oggetto di contestazione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la gestione del rito in Cassazione.
Massime di principio
- Nel regime di rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e imposta sostitutiva, il valore periziato diventa il parametro fiscale di riferimento per il calcolo della plusvalenza e sostituisce il valore storico di acquisto.
- La successiva vendita del bene a un prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia non determina, da sola, la decadenza dal beneficio fiscale né consente all'Amministrazione di rideterminare la plusvalenza secondo il criterio ordinario basato sul vecchio costo di acquisto.
- Per superare il valore periziato, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova che quel valore non corrispondeva all'effettivo valore del bene; in difetto, non può recuperare a tassazione la plusvalenza sulla base del valore storico.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo la domanda originaria della parte ricorrente.
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