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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’annullamento 1) della determinazione del Ministero della Difesa assunta al n. -OMISSIS-, notificata in data 12 gennaio 2023, con la quale è stata applicata al ricorrente la sospensione disciplinare dall’impiego di mesi 12 ai sensi dell’art. 1357, lettera a) del D.Lgs. n. 66/2010; 2) della determinazione del Ministero della Difesa assunta al n.-OMISSIS-, notificata in data 12 gennaio 2023, con la quale è stata in pari tempo commutata la «sospensione disciplinare dall’impiego di mesi 12», già disposta nei confronti del ricorrente, nella «sospensione disciplinare delle funzioni del grado» di mesi 12, ai sensi dell’art. 1357, lettera b) del D.Lgs. n. 66/2010; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche ignoto ed in particolare: a. del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa disponeva la «sospensione precauzionale dall’impiego» a titolo facoltativo del ricorrente; b. della nota prot. n. -OMISSIS-; c. della nota n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Esame del giudicato penale ai fini disciplinari»; d. della nota n. -OMISSIS-, con la quale è stato proposto l’avvio di una inchiesta formale nei confronti del ricorrente; e. della nota n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’inchiesta formale nei confronti del ricorrente; f. della nota n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Avvenuta contestazione degli addebiti»; g. della nota n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: «Inchiesta formale».

Giustizia amministrativa202300101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per dodici mesi, successivamente commutata in sospensione disciplinare delle funzioni del grado per dodici mesi, nonché gli atti del procedimento disciplinare e la precedente sospensione precauzionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti sanzionatori deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Con il primo motivo sosteneva che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., impedisse all'Amministrazione di esercitare il potere disciplinare sui medesimi fatti, ai sensi dell'art. 653 c.p.p. Con il secondo motivo contestava l'assenza di prova concreta sia della materialità delle condotte sia della loro rilevanza disciplinare, lamentando che l'Amministrazione avesse fondato l'inchiesta esclusivamente sugli atti del procedimento penale, senza autonomi accertamenti e senza confrontarsi con le valutazioni del giudice penale sull'inattendibilità della persona offesa, sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni e sull'assenza di prova dello scopo di ottenere un'indebita utilità o di uno sviamento dei poteri istituzionali. Era inoltre dedotta la sproporzione della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il primo motivo è stato respinto: l'art. 653 c.p.p. preclude una nuova valutazione disciplinare soltanto quando il giudicato penale abbia accertato in modo pieno l'insussistenza del fatto, la sua non riferibilità all'imputato o la non configurabilità dell'illecito, con un accertamento motivazionale effettivo. Nel caso concreto, l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. era fondata sull'insufficienza della prova degli elementi costitutivi dei reati e non su un accertamento pieno dell'inesistenza della condotta materiale o dell'estraneità dell'imputato. Il giudizio disciplinare restava quindi astrattamente autonomo. È stato invece accolto il secondo motivo. L'Amministrazione non aveva svolto un'effettiva istruttoria autonoma, ma aveva utilizzato il medesimo compendio probatorio del processo penale, senza acquisire nuovi elementi, senza confutare le valutazioni del giudice penale e senza spiegare perché quelle stesse risultanze, ritenute insufficienti in sede penale, fossero idonee a dimostrare la responsabilità disciplinare. La motivazione, limitata all'affermazione che l'assoluzione riguardava il reato e non il fatto materiale, è stata ritenuta meramente assertiva. Sono stati pertanto ravvisati difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con annullamento dei provvedimenti sanzionatori. La censura sulla sproporzione della sanzione è stata assorbita, poiché presupponeva la legittimità dell'accertamento dell'illecito disciplinare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 653 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

    Il giudicato penale assolutorio impedisce la rivalutazione disciplinare soltanto quando contenga un effettivo e pieno accertamento dell'insussistenza del fatto, della sua non riferibilità all'imputato o della sua non configurabilità come illecito penale; non basta il mero richiamo alla formula assolutoria.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile

    L'assoluzione pronunciata per insufficienza o contraddittorietà della prova non equivale, di per sé, a un accertamento pieno dell'inesistenza del fatto e non esclude automaticamente l'autonomo esercizio del potere disciplinare.

  • art. 1357, lettera a), d.lgs. 66/2010

    Prevede la sospensione disciplinare dall'impiego applicata al militare; il provvedimento fondato su tale disposizione è stato annullato per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 1357, lettera b), d.lgs. 66/2010

    Prevede la sospensione disciplinare delle funzioni del grado; la commutazione della sanzione è stata annullata quale atto consequenziale all'illegittima sanzione originaria.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale consente all'Amministrazione di valutare disciplinarmente una condotta anche quando essa non abbia integrato un reato, salvo che il giudicato penale contenga un pieno accertamento vincolante dell'insussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua non configurabilità come illecito penale.
  • La formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", quando la sentenza sia motivata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. sull'insufficienza o contraddittorietà della prova, non determina automaticamente il vincolo preclusivo previsto dall'art. 653 c.p.p.; occorre verificare il contenuto effettivo dell'accertamento motivazionale.
  • L'autonomia del giudizio disciplinare non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrare la materialità dei fatti contestati e la loro concreta rilevanza disciplinare mediante un'istruttoria effettiva e una motivazione adeguata.
  • Quando l'Amministrazione fonda la sanzione disciplinare sugli stessi elementi probatori già esaminati nel processo penale, deve spiegare perché tali elementi, ritenuti insufficienti o inattendibili dal giudice penale, siano invece sufficienti a fondare la responsabilità disciplinare; il mero richiamo alla diversa natura del giudizio o alla distinzione tra fatto-reato e fatto materiale non è sufficiente.
  • La trasposizione meramente assertiva degli atti del procedimento penale nell'istruttoria disciplinare integra difetto di istruttoria e difetto di motivazione, soprattutto quando non siano acquisiti elementi ulteriori né siano confutate le specifiche valutazioni penali sull'attendibilità delle prove e sulla mancanza di riscontri.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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