Cassazione Penale, Ordinanza n. 15826/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. L'unico motivo dedotto lamentava un difetto di motivazione in ordine al dolo dell'evasione, sostenendo in sostanza che mancasse la prova della consapevolezza di essersi allontanato dal luogo di restrizione senza autorizzazione. La Corte rileva però che i giudici di merito avevano già escluso la scriminante dello stato di necessità, osservando che non risultava un'effettiva e attuale esigenza di recarsi presso una struttura sanitaria in tempi e orari prossimi al controllo, con i requisiti propri della scriminante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente si limitava a prospettare un difetto di motivazione sul dolo senza indicare ragioni specifiche idonee a dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'allontanamento non autorizzato. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su un motivo meramente generico che si limiti ad allegare un difetto di motivazione senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel delitto di evasione, per escludere il dolo non basta una generica contestazione della consapevolezza dell'allontanamento: occorre indicare elementi concreti idonei a dimostrare la mancanza di coscienza e volontà di sottrarsi alla restrizione.
- La deduzione di uno stato di necessità deve misurarsi con gli accertamenti di merito sulla sua effettiva configurabilità; se i giudici escludono che ricorrano i requisiti della scriminante, il ricorso deve censurare specificamente tale valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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