Sentenza del 15/10/2018 n. 2389 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - piccolo imprenditore - artigiano - requisito dell'autonoma organizzazione - va verificato - presunzione di sussistenza - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl piccolo imprenditore artigiano può essere escluso dall'IRAP quando esercita personalmente l'attività senza un'autonoma organizzazione e senza beni strumentali di valore rilevante. Pertanto, non sussiste una presunzione automatica di assoggettamento all'imposta per il solo status di imprenditore o artigiano; l'applicazione dell'IRAP richiede la prova concreta dell'esistenza di un'organizzazione autonoma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la verifica del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'IRAP. Secondo il principio affermato, tale requisito non si presume per il solo fatto che il contribuente eserciti un'attività commerciale o artigiana: deve essere accertato concretamente, valutando l'organizzazione dell'attività, l'impiego di lavoro altrui e la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'imposta è dovuta solo quando l'attività è autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvale di una struttura organizzativa distinta dal mero apporto personale.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001
La sentenza chiarisce che l'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto e che il semplice esercizio di un'attività professionale, commerciale o artigiana non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP.
Massime di principio
- Il fatto di essere un imprenditore commerciale o un artigiano non determina, da solo, l'obbligo di pagare l'IRAP.
- L'autonoma organizzazione deve essere accertata caso per caso, considerando personale dipendente o collaboratori, struttura dell'attività e beni strumentali utilizzati.
- Un'attività svolta prevalentemente con il lavoro personale del titolare, con strumenti minimi e senza una struttura organizzativa autonoma, può rimanere fuori dall'ambito IRAP.
- La presenza di beni strumentali non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'autonoma organizzazione: occorre valutare se siano eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
- In caso di contestazione, l'amministrazione deve fondare l'assoggettamento all'IRAP su elementi concreti e non su una presunzione derivante dalla qualifica di artigiano o piccolo imprenditore.
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