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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32186/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che, nel regolamentare le spese, aveva indicato in motivazione che i convenuti dovessero essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite, ma senza nominare espressamente la parte vittoriosa in favore della quale le spese erano liquidate. La parte interessata ha chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 288 c.p.c. e la Corte d'appello ha accolto l'istanza, specificando nel corpo della motivazione e nel dispositivo il nome della parte beneficiaria della condanna alle spese. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di correzione con quattro motivi: con il secondo hanno dedotto la violazione dell'art. 288 c.p.c., sostenendo che il procedimento di correzione fosse irrituale perché non erano stati evocati; con il primo, il terzo e il quarto hanno sostenuto che non ricorresse un vero errore materiale emendabile, poiché la parte vincitrice era anche il Fallimento e quindi non vi sarebbe stata incertezza sull'identificazione del soggetto a favore del quale le spese erano state liquidate; inoltre hanno prospettato un giudicato preclusivo, richiamando un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione che avrebbe escluso la possibilità di individuare il beneficiario dal solo dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla irritualità del procedimento di correzione, osservando che nel giudizio d'appello si era costituito soltanto il Fallimento, mentre gli odierni ricorrenti erano rimasti contumaci, sicché il ricorso per correzione era stato correttamente notificato al solo Fallimento. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di interesse, poiché la correzione non arrecava loro alcun pregiudizio e anzi consolidava il vantaggio di non essere stati condannati a rifondere le spese anche al Fallimento. La Corte ha quindi regolato le spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione è rituale quando viene instaurato nei confronti della sola parte costituita nel giudizio da correggere; le parti contumaci non devono essere necessariamente evocate se non risultano parti costituite interessate al provvedimento.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità impone una delibazione del singolo motivo alla luce della giurisprudenza consolidata; se il ricorso è inconsistente, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza una piena rielaborazione del contrasto giurisprudenziale.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, può rilevare anche ai fini delle conseguenze processuali previste per le impugnazioni dipendenti.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato quale parametro sistematico della funzione di filtro delle impugnazioni prive di consistenza.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in via analogica/sistematica per sottolineare la funzione di filtro e la rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di un errore materiale, la notifica del ricorso può essere validamente eseguita soltanto nei confronti della parte effettivamente costituita e interessata dal provvedimento da correggere, quando le altre parti siano rimaste contumaci.
  • È inammissibile l'impugnazione proposta da chi non abbia un concreto e attuale interesse a contestare la correzione dell'errore materiale, specie se il provvedimento corretto non gli arreca pregiudizio e, anzi, consolida una posizione di vantaggio.
  • L'errore materiale è emendabile quando dal testo della decisione emerga in modo univoco quale sia la parte beneficiaria della statuizione sulle spese e la mancata indicazione nominativa sia frutto di mera dimenticanza.
  • Il filtro di inammissibilità di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente di dichiarare inammissibile il ricorso che non si confronti con un orientamento consolidato o che risulti manifestamente inconsistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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