Sentenza n. 6711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma quanto al ricorso n. 5339 del 2024: della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione Quarta, n. 19128 del 1° dicembre 2023 quanto al ricorso n. 5420 del 2024: della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione Quarta, n. 19124 del 1° dicembre 2023; quanto al ricorso n. 5438 del 2024: della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione Quarta, n. 19129 del 1° dicembre 2023; quanto al ricorso n. 5450 del 2024: della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione Quarta, n. 19126 del 1° dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di condono edilizio relativi a opere abusive consistenti in ampliamenti e altri manufatti realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto quattro appelli, riuniti per la sostanziale sovrapponibilità delle vicende, contro quattro sentenze del TAR Lazio che avevano respinto i ricorsi avverso altrettanti dinieghi di condono edilizio adottati da Roma Capitale. Le opere, presentate nell’ambito del terzo condono edilizio previsto dal d.l. n. 269/2003, comprendevano anche un ampliamento di un locale commerciale di 98 mq e 300 mc. Gli appelli deducevano: l’erroneità della decisione di primo grado per non avere considerato che il vincolo paesaggistico sarebbe stato imposto dopo la realizzazione degli abusi; l’illegittimità della valutazione negativa di compatibilità paesaggistica, che sarebbe spettata alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e non a Roma Capitale; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la mancata audizione personale della richiedente, da questa richiesta nel procedimento. Roma Capitale ha sostenuto l’insanabilità delle opere in area vincolata e il superamento dei limiti volumetrici previsti dalla disciplina nazionale e regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i quattro appelli e li ha respinti, confermando nella sostanza le sentenze del TAR Lazio. Ha ritenuto decisiva la disciplina del terzo condono: nelle aree sottoposte a vincolo, l’art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003 consente la sanatoria soltanto per gli abusi di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre le opere oggetto delle domande, caratterizzate da significativa incidenza planovolumetrica e da ampliamenti volumetrici, non rientrano tra quelle condonabili. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che il vincolo fosse sopravvenuto rispetto alla realizzazione degli abusi, poiché la disciplina regionale laziale stabilisce espressamente che non sono sanabili le opere realizzate su immobili soggetti a determinati vincoli anche se anteriori all’apposizione del vincolo. La censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta perché il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto e il provvedimento aveva dato conto delle controdeduzioni, ritenendole inidonee a superare i motivi ostativi, inclusi il vincolo e il superamento dei limiti volumetrici. Non è stata ravvisata alcuna violazione derivante dalla mancata audizione personale: tale audizione non costituisce un diritto procedimentale o un mezzo di prova necessario, ma può essere disposta dal giudice o assumere rilievo come richiesta di informazioni o interrogatorio libero solo quando sia valutata utile ai fini della decisione. Le appellanti sono state condannate al rimborso delle spese dei quattro giudizi, liquidate complessivamente in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 26, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Nel terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo, sono sanabili soltanto gli abusi di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1; gli interventi di maggiore incidenza planovolumetrica, come gli ampliamenti rilevanti, restano esclusi.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
non sono comunque suscettibili di sanatoria … le opere di cui all’Art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, anche se realizzate prima dell'apposizione del vincolo
La disciplina regionale laziale rende ostativa alla sanatoria la presenza del vincolo anche quando le opere abusive siano state realizzate prima della sua imposizione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione non sussiste quando il provvedimento finale sia preceduto dal preavviso di rigetto e dia conto delle osservazioni presentate, motivando la loro inidoneità a superare i motivi ostativi.
art. 63 c.p.a.
L’audizione personale della parte non è contemplata tra i mezzi di prova tipici del processo amministrativo.
art. 64, comma 3, c.p.a.
La richiesta di informazioni alle parti costituisce uno strumento istruttorio officioso, la cui attivazione dipende dalla valutazione giudiziale di utilità per la decisione.
art. 117 c.p.c.
L’interrogatorio libero, applicabile nel processo amministrativo tramite il rinvio esterno, non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento sussidiario di possibile convincimento del giudice, rimesso alla sua valutazione.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del processo civile compatibili, tra cui quelle sull’interrogatorio libero.
Massime di principio
- Nell’ambito del terzo condono edilizio, per gli immobili sottoposti a vincolo, sono sanabili soltanto gli abusi riconducibili alle tipologie di minore rilevanza espressamente individuate dalla disciplina statale; le opere di nuova costruzione o gli ampliamenti con significativa incidenza planovolumetrica non sono condonabili.
- La disciplina regionale può introdurre, nel rispetto della disciplina statale del condono, condizioni ostative più restrittive e può stabilire che il vincolo paesaggistico impedisca la sanatoria anche quando sia stato imposto dopo la realizzazione dell’abuso.
- La previa comunicazione del preavviso di rigetto e la motivata considerazione delle osservazioni dell’interessato escludono, in assenza di ulteriori elementi, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; l’interlocuzione procedimentale non può comunque rendere superabile una causa legale inderogabile di insanabilità.
- Nel processo amministrativo la parte non ha un diritto all’audizione personale: essa non è un mezzo di prova tipico e può essere disposta dal giudice soltanto quale strumento officioso o sussidiario, quando ne ravvisi l’utilità per la decisione.
- La riunione di appelli relativi a vicende edilizie sovrapponibili è opportuna per ragioni di connessione e trattazione congiunta, ma non incide sull’esito quando l’infondatezza di ciascun gravame prescinda dalla valutazione unitaria degli abusi.
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