Cassazione Civile, Ordinanza n. 04950/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da una pronuncia della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado di dichiarare la nullità di alcune clausole del CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e dell’Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. I giudici di merito avevano quindi riconosciuto ai lavoratori il diritto al pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione. La società, soccombente, proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso tale decisione; nel corso del giudizio di legittimità, però, depositava rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e, rilevata l’accettazione da parte dei controricorrenti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento delle spese, poiché le parti avevano dichiarato di averle già regolate tra loro. La Corte ha altresì precisato che l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso, essendo disposizione di stretta interpretazione riferita ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso presentata ai sensi di tale norma, se tempestiva, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso e di accettazione delle controparti, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L’adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti esonera la Corte dal provvedere sulle spese, specie quando le parti dichiarano di averle già regolate tra loro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la disposizione si applica solo ai casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando le parti controricorrenti accettano la rinuncia e dichiarano di aver regolato le spese tra loro, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
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