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Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2023, avente ad oggetto “VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.I.I. B3.11.1 – BETTOLINO FREDDO E ALL'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO ‘AR – 06: VIALE LOMBARDIA' - ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE”, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul B.U.R.L. il giorno 29 marzo 2023, in particolare nella parte in cui ha approvato gli elaborati progettuali riferiti alla rotatoria sul lato sud di Viale Lombardia; - nonché di ogni atto preordinato e connesso, ivi compresa la delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 83 del 30 settembre 2022 e il decreto di esclusione di assoggettabilità alla VAS emesso dall'Autorità competente in data 14 febbraio 2022 prot. gen. 5792. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.1.2026 - del permesso di costruire prot. 29145 del 15.07.2025 – Pratica Edilizia n. 226/2024 rilasciato dal Comune di Brugherio alla Società S.C. Evolution S.p.A. nell’ambito della Pratica Edilizia n. 226/2024 a fronte della “istanza prot. n. 26091 del 13.06.2024, intesa ad ottenere il permesso di costruire per realizzazione di opere di urbanizzazione in attuazione Programma integrato di intervento denominato B3.11.1 BETTOLINO FREDDO – realizzazione rotatoria viale Lombardia – Moncucco, da eseguirsi in questo Comune sull’immobile contraddistinto al Fg. […] sito in Viale Lombardia”, trasmesso dal Comune alla Società ricorrente in data 4 novembre 2025, a fronte di istanza di accesso in data 15.07.2025; - nonché di ogni atto preordinato, connesso e/o presupposto, ivi inclusi, in parte qua, i non noti pareri richiamati nel permesso di costruire prot. 29145 del 15.07.2025 – Pratica Edilizia n. 226/2024;

Giustizia amministrativa202300976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale di approvazione di una variante al Piano delle Regole e del relativo intervento urbanistico, nonché, con motivi aggiunti, permesso di costruire per opere di urbanizzazione e realizzazione di una rotatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera consiliare di approvazione definitiva della variante al Piano delle Regole, nella parte relativa agli elaborati progettuali della rotatoria sul lato sud di Viale Lombardia, nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera di adozione e il decreto di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS. Con motivi aggiunti ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società controinteressata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al programma integrato di intervento, comprendenti la rotatoria Viale Lombardia-Moncucco, nonché i pareri richiamati nel titolo edilizio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in particolare del permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il pregiudizio grave e irreparabile necessario per sospendere il permesso di costruire. La ricorrente non ha dimostrato un attuale utilizzo dell'area e dell'accesso carraio da Viale Lombardia; tale utilizzo è apparso anzi smentito dalla presenza di cordoli non sormontabili risultanti dalla documentazione fotografica prodotta dalla controinteressata. Non è stata inoltre provata un'interclusione del fondo conseguente all'avvio dei lavori, anche perché non è stata contestata l'esistenza di un ulteriore accesso da Via Garibaldi. Il giudice ha considerato altresì che il permesso di costruire è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi e che la trattazione del merito è già fissata per il 15 ottobre 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in 1.500 euro, oltre oneri di legge, in parti uguali a favore del Comune e delle due società controinteressate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare del provvedimento impugnato presuppone, tra l'altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale presupposto non è stato provato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un permesso di costruire richiede la prova concreta di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del titolo; non è sufficiente allegare in modo non documentato l'incidenza dei lavori sulla situazione del ricorrente.
  • L'interclusione del fondo quale danno cautelare deve essere dimostrata mediante elementi concreti; la disponibilità di un accesso alternativo non contestato può escludere, allo stato cautelare, la gravità e irreparabilità del pregiudizio dedotto.
  • La documentazione fotografica prodotta in giudizio può essere valorizzata per verificare l'effettivo utilizzo di un accesso e la concreta situazione dei luoghi ai fini della valutazione del periculum in mora.
  • La clausola di salvezza dei diritti dei terzi contenuta nel permesso di costruire costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, senza sostituire tuttavia la verifica della concreta sussistenza del pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLocalizzazione di opere e impiantiTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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