Sentenza n. 8414/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Provvedimento n. 20250040248 del 31.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto nazionale per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, motivato dal mancato rispetto dei requisiti economici previsti dalla normativa vigente. Ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per studio, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In sostanza, ha contestato che l’Autorità consolare avesse ritenuto insufficienti le disponibilità economiche proprie e dei genitori, sebbene il provvedimento desse atto dell’esistenza di somme superiori a quelle richieste e diverse dalle entrate stipendiali, solo perché parte di esse era stata depositata in prossimità della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego. Ha ritenuto fondati i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il Consolato aveva riconosciuto la disponibilità di somme superiori ai requisiti economici normativi, ma ne aveva escluso la rilevanza soltanto in ragione della prossimità temporale dei depositi alla domanda, senza indicare ulteriori elementi idonei a dimostrarne l’inattendibilità o l’insufficienza. Secondo il giudice, tale automatica esclusione non è ragionevole, potendo essere comprensibile che le somme siano state accreditate quando è sorta la necessità di dimostrare la disponibilità economica per il rilascio del visto, anche in considerazione della giovane età della richiedente. Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, tenendo conto anche della documentazione prodotta in giudizio e del vincolo conformativo derivante dalla decisione. Non è stata accolta la domanda di condanna al rilascio del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponeva la riedizione del potere e non consentiva di sostituire direttamente la valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Indicato quale base normativa del diniego del visto; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Indicato tra le disposizioni applicabili al diniego del visto; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 39 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente tra le norme in materia di ingresso per studio; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 39-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente tra le norme in materia di ingresso per studio; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 40 d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 46 d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 47 d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato nel ricorso e nel provvedimento impugnato; la decisione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 4 d.i. n. 850/2011
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sui requisiti economici per il visto; la decisione valorizza la necessità di una valutazione concreta delle disponibilità economiche.
art. 15 dell'allegato A al d.i. n. 850/2011
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sui requisiti economici; la decisione esclude che disponibilità superiori alla soglia possano essere automaticamente disconosciute per la sola prossimità dei depositi alla domanda.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti presenti.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha precluso la condanna dell’Amministrazione all’adozione diretta del provvedimento di rilascio del visto, imponendo il riesercizio del potere in presenza di un deficit istruttorio e motivazionale.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, l’Autorità consolare deve valutare concretamente e motivare adeguatamente la disponibilità economica del richiedente e dei soggetti che ne garantiscono il sostentamento, senza escludere automaticamente somme idonee solo perché depositate in prossimità della presentazione della domanda.
- La prossimità temporale dei depositi bancari alla domanda di visto può costituire un elemento da valutare nell’istruttoria, ma non è, da sola, sufficiente a disconoscere la rilevanza delle disponibilità economiche quando l’Amministrazione non indichi ulteriori elementi concreti di inattendibilità o di non effettiva disponibilità delle somme.
- Quando il diniego di un visto è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, il giudice amministrativo deve annullarlo e ordinare il riesame dell’istanza, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione mediante una condanna diretta al rilascio del visto.
- Il vincolo conformativo derivante dall’annullamento di un diniego impone all’Amministrazione, nel riesame, di considerare la documentazione prodotta nel giudizio e di superare il deficit istruttorio e motivazionale accertato dal giudice.
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