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Sentenza

Sentenza n. 2372/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti nominati nell’ambito della prevenzione collaborativa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto prefettizio che aveva determinato in euro 5.043,37, al netto degli oneri fiscali e contributivi e comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali, i compensi spettanti agli esperti nominati ai sensi dell’art. 94-bis, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto l’errata applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 177/2015, anziché della lettera b), per il calcolo del compenso base, con carenza di motivazione; l’errata applicazione dell’art. 4, comma 1, del medesimo d.P.R., con carenza di motivazione; l’errata applicazione dell’art. 4, comma 2; nonché l’errato calcolo del rimborso forfetario del 5% sul compenso complessivo senza applicare la riduzione del 50%. Le doglianze erano dirette a contestare l’eccessiva quantificazione delle somme riconosciute agli esperti. I controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola dirimente e prescindendo dall’esame delle ulteriori questioni processuali e di merito. La controversia riguarda infatti la debenza e l’ammontare di somme aventi natura patrimoniale, sicché il petitum sostanziale consiste in una domanda di accertamento negativo del credito riconosciuto agli esperti. Il decreto prefettizio è stato qualificato come atto vincolato, privo di margini di discrezionalità, poiché il compenso è normativamente stabilito dall’art. 94-bis, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In assenza di una specifica previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità per la ricorrente di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 94-bis, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    emolumento normativamente stabilito

    La disciplina del compenso degli esperti nominati nell’ambito della prevenzione collaborativa è considerata vincolata e priva di margini di apprezzamento discrezionale, sicché la contestazione della sua debenza o quantificazione incide su un diritto soggettivo patrimoniale.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla scelta della tabella applicabile per il calcolo del compenso base, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 4, comma 1, d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177

    La norma è stata invocata per contestare il calcolo del compenso, ma la relativa censura non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177

    La norma è stata invocata per contestare il calcolo del compenso e del rimborso forfetario, ma il TAR non ha deciso la questione nel merito.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

Massime di principio

  • La controversia sulla debenza o sull’ammontare di compensi patrimoniali liquidati dall’amministrazione nell’ambito della prevenzione collaborativa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il provvedimento di liquidazione costituisce atto vincolato e non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • Il petitum sostanziale della domanda, e non la forma dell’impugnazione dell’atto amministrativo, determina il riparto di giurisdizione: la contestazione volta a ottenere l’accertamento negativo dell’obbligazione patrimoniale riguarda un diritto soggettivo.
  • In assenza di una specifica previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie patrimoniali relative alla quantificazione di emolumenti normativamente determinati devono essere devolute al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la parte può riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini stabiliti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., restando salve le preclusioni e decadenze eventualmente maturate.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiRiparto di giurisdizione

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